Cassazione n. 26993/19 – Chi versa solo parzialmente l’assegno di mantenimento, non può essere condannato.
Interessante sentenza trovata sul sito dellavv. Andreani relativo ai mancati alimenti parziali.
Il caso: la Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova, condannava L.F. alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 450,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore della parte civile costituita, per il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, M.
L.M., nello specifico, aveva provveduto a versare somme ridotte a causa del suo stato di disoccupazione di circa 200/250 Euro al mese, (il tribunale per i minorenni aveva posto a carico del ricorrente un assegno mensile di Euro 350 per il mantenimento del figlio) ma al tempo stesso aveva versato la rata di mutuo di circa 550 Euro al mese oltre alle spese condominiali pari ad Euro 280 a bimestre.
L.F. ricorre in Cassazione, deducendo, per quel che qui interessa, violazione di legge in relazione all’art. 570 c.p., e vizio della motivazione per illogicità e contraddittorietà, in quanto i parziali versamenti dell’assegno di mantenimento, insieme al pagamento delle rate del mutuo gravante sull’immobile adibito ad abitazione della convivente e del figlio, oltre che delle spese condominiali, escluderebbero la sussistenza dello stato di bisogno del figlio minore, al quale non erano mai mancati i mezzi di sussistenza.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato per i seguenti motivi:
a) è fuori discussione che il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, sussiste anche quando uno dei genitori ometta integralmente la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore;
b) quando, però, vi sia stato, una parziale contribuzione è necessario verificare se al figlio minore siano venuti a mancare i mezzi di sussistenza, per effetto della suddivisione del relativo onere economico che grava su entrambi i genitori;
c) dalla deposizione resa dalla madre emerge che il padre, odierno ricorrente, avrebbe versato mensilmente 200/250 Euro in contanti, nel periodo susseguente alla vendita dell’immobile, confermando che il predetto ha comunque fornito un proprio contributo al mantenimento del figlio, seppure inferiore all’importo di 350,00 Euro determinato dal Tribunale per i minorenni;
d) la violazione dell’obbligo di assistenza per integrare il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, deve essere tale da avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al minore; diversamente il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli previsto dall’art. 570 bis c.p., non ricorre solo per effetto del mancato versamento integrale dell’assegno di mantenimento determinato in sede civile.
e) in definitiva, l’omessa assistenza deve avere avuto l’effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica nè con l’obbligo di mantenimento nè con quello alimentare, aventi una portata più ampia, e tenuto conto della suddivisione del relativo onere che grava su entrambi i genitori, in proporzione alle rispettive capacità economiche.
Fonte articolo originale: Non può essere condannato il padre che versa solo parzialmente l’assegno di mantenimento.