CIRCOLARE MORATTI 2005 – Genitori separati non conviventi
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per lo studente
Prot.7657/A0 Roma,20.12.05
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Sedi
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia autonoma di
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia autonoma di
Trento
All’Intendente Scolastico per le Scuole di lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per le Scuole delle località ladine
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Valle d’Aosta
Aosta
OGGETTO: Genitori separati non conviventi – Richiesta documentazione carriera scolastica dei figli.
A seguito del parere di merito del Ministero della Giustizia, relativo alla possibilità per il genitore non affidatario, in situazione di separazione e/o divorzio, di potere esercitare il diritto di seguire il figlio nel percorso scolastico, si invitano le SS. LL. a tener conto di quanto segue.
La potestà attribuita ad entrambi i genitori deve essere esercitata di comune accordo (art. 316 c.c.) o quantomeno concordata nelle linee generali di indirizzo, sulla base delle quali ciascun genitore potrà e dovrà operare anche separatamente
Anche quando l’esercizio della potestà è attribuito ad uno solo dei genitori, in genere il genitore affidatario, le decisioni di maggiore interesse sono adottate da entrambi i coniugi (art. 155 c.c.).
Il coniuge, cui i figli non siano affidati, ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Si può, altresì, affermare che la funzione educativa – di cui peraltro la potestà è mero strumento – deve svolgersi tenendo conto in via primaria della necessità di sviluppo della personalità del figlio, inteso come soggetto di diritti nella sua centralità, anziché delle aspettative e degli interessi personali dei genitori.
E’ proprio su tali comportamenti, quando si configurino gravi forme di carenza di assistenza e cura ovvero abuso, che il genitore, affidatario o non affidatario, potrà incorrere nella decadenza della potestà genitoriale su provvedimento del giudice ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c.
Solo in tal caso, a tutela del figlio nei confronti del quale è stata posta in essere la condotta pregiudizievole, il genitore decaduto dalla potestà sarà conseguentemente decaduto da qualunque diritto dovere nei confronti dell’educazione dei figli.
Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a voler favorire l’esercizio del diritto dovere del genitore separato o divorziato non affidatario, (articoli 155 e 317 c.c.), di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di accedere alla documentazione scolastica degli stessi.
Ringraziando per la collaborazione, si resta in attesa di conoscere eventuali situazioni di disagio che possano essere di impedimento, anche parziale, del diritto di conoscenza di cui alla presente nota.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Moioli