Come si forma la parcella di un avvocato? Applichiamo i parametri forensi
Come si calcola il compenso del legale? Vademecum che descrive le nuove modalità di calcolo dei compensi degli avvocati. Un commento al Decreto Ministeriale 55/2014 sui cc.dd. parametri forensi .
Questo intervento è diretto, oltre che all’addetto ai lavori che voglia leggere un breve riassunto d’insieme in materia di parcelle dei legali, anche ai non addetti ai lavori che si ritrovano a valutare la congruità della parcella presentata dal proprio avvocato, oppure vogliono farsi un’idea preventiva del costo di un’azione legale.
Tralasciando alcuni particolari per rendere più agevole la lettura, andiamo a vedere quale schema deve essere seguito dall’avvocato nel momento in cui va a quantificare il proprio onorario o, se richiesto in via preventiva, vada a redigere un preventivo per la propria opera futura.
UNA QUESTIONE TERMINOLOGICA: parcella, diritto, onorario, proforma, compenso, notula e chi più ne ha più ne metta. Molti sono i termini utilizzati ma cerchiamo anche qui di semplificare. Prima dell’entrata in vigore della nuova Legge Professionale Forense (cioè la Legge 31 dicembre 2012, n. 247) ogni legale doveva considerare due voci della propria attività: l’ “onorario” di avvocato e il “diritto” di procuratore. Non occorre scendere nel dettaglio e scoprire le motivazioni storiche di una tale suddivisione, che risale oramai ad una realtà professionale non più esistente da molto tempo; si dica semplicemente che l’onorario era il compenso dovuto per l’attività di difesa e studio, vale a dire per elaborare una linea difensiva, adottata presumibilmente dopo una attenta attività di studio sia della dottrina che della giurisprudenza e per esporre – in firma verbale o scritta – detta difesa. Era un compenso riconosciuto all’avvocato anziano, conoscitore dei meandri in cui si snoda il ragionamento giuridico e dotato di una certa esperienza. Il “diritto” invece maturava per la semplice attività di supporto, più spesso attività di cancelleria, sia interna allo studio che esterna, vale a dire effettuata presso gli uffici delle corti.
Questo vecchio criterio è stato abbandonato; è stata eliminata la duplicazione in diritti e onorari e, ad oggi, si deve far riferimento alla sola parola “compenso” per riferirsi alla retribuzione del lavoro del professionista legale, così come previsto dall’art. 13 (denominato, appunto, “Conferimento dell’incarico e compenso”) della appena richiamata Legge 247/2012. Diverso, poi, il termine utilizzato per il documento contabile che è, normalmente, “fattura”, ma talvolta viene denominato in diversi modi anche quando, nella sostanza, sempre di fattura si tratta, come ad esempio si usa impropriamente il termine “parcella” o “notula”.
Per “nota spese” si intende quella che un tempo era la lunga elencazione delle singole attività svolte e che ad oggi è un breve riferimento alla tabella utilizzata. Ma in proposito vediamo qui di seguito le previsioni del Decreo Ministeriale 55/2014.
- Ororario o Compenso: la terminologia
- Calcolare il compenso: le fasi
- Determinare il valore della controversia
- le Tabelle
- Aumenti e Diminuzioni
- Spese e Trasferte
- Ulteriori aumenti e diminuzioni
Fonte: http://www.professionegiustizia.it/