Come versare l’assegno di mantenimento
Sembra strano ma questo argomento e uno tra i maggiori problemi che si incontrano nella separazione. Quando un matrimonio va a rotoli e arriva al punto da rendere insopportabile la convivenza, ecco che i due coniugi fanno ricorso all’istituto della separazione per porre fine al loro rapporto .Ci sono due tipi di separazione: la consensuale e la giudiziale.Nell’uno e nell’altro tipo, con le dovute distinzioni, è presente l’assegno di mantenimento al coniuge più debole. Vediamone i modi e i termini.
Occorrono: Ricorso al tribunale, atto di separazione, separazione consensuale, separazione giudiziale, procedimento penale, bonifico, giroconto, vaglia ordinario, prelievo forzoso
Come fare:
- La prima forma di separazione, quella cioè consensuale, è da considerarsi la più veloce ed economica per separarsi. Infatti i due coniugi presentano di comune accordo un ricorso al Tribunale competente. In detto ricorso, che abbrevia notevolmente i tempi della procedura, oltre ad esplicitare la loro consensualità alla separazione, vengono poste le condizioni sulla base delle quali intendono separarsi. Esse ingloberebbero l’affidamento dei figli, il loro mantenimento e frequentazione ed eventualmente il quantum da versare periodicamente al coniuge soccombente sul piano economico. La separazione consensuale sarebbe oltremodo anche la via più economica perché, volendolo, è possibile procedere alle pratiche sottese all’atto senza bisogno del supporto e dell’assistenza di un avvocato, oppure si può addivenire ad un avvocato unico per entrambi i coniugi.
- · Diversi sono invece i fatti e i comportamenti se i due coniugi chiedono una separazione giudiziale. In parole povere, se la separazione è chiesta in addebito di colpa del fallimento matrimoniale ad uno dei coniugi, il giudice dovrà pronunciarsi a chi addebitare detta colpa, a chi affidare i figli (qualora ci siano), all’importo e alle modalità dell’istruzione, dell’educazione e del mantenimento degli stessi. Il tutto sempre nell’eventualità che il coniuge, a cui i figli vengono affidati, non abbia adeguati redditi propri oppure abbia un reddito insufficiente. Comunque diciamo subito che una delle prerogative, per il riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento al coniuge più debole economicamente, è il non addebito del fallimento del matrimonio.
- In caso di colpa, questi non potrà infatti ottenere dal coniuge, economicamente più forte, alcun assegno, che gli consenta di continuare a sostenere il tenore di vita che conduceva nella vita matrimoniale, fatto salvo ovviamente l’assegno per gli alimenti.· Indipendentemente dal tipo di separazione, l’entità dell’assegno di mantenimento, in linea generale, viene quantificato non solo in relazione ai redditi del coniuge obbligato, ma anche sulla base di tutti gli altri cespiti patrimoniali, mobili ed immobili, che erano fruibili dalla coppia durante il matrimonio, nonché sulla base del valore intrinseco degli stessi.
- Per avere una tracciabilità del pagamento fatto è bene versare l’importo dell’assegno tramite bonifico sul c/c dell’interessato/a, oppure attraverso un vaglia postale ordinario o ancora un giroconto. Va aggiunto che, in caso di inadempienza di versamento mensile, il coniuge “obbligato” è passibile di procedimento penale, a meno che non abbia perduto il posto di lavoro e quindi non possa adempiere appieno a quanto disposto, all’atto della separazione, dal Tribunale. Ma se egli non si trova in queste condizioni, il coniuge “beneficiario” potrà far valere il suo diritto presso il Giudice, chiedendo il sequestro dei beni del coniuge inadempiente o recuperare il suo credito attraverso il cosiddetto “prelievo forzoso” presso il datore di lavoro o l’ente pensionistico dello stesso.