Compensazione tra debito ex e assegno di mantenimento
Uno degli erori ricorrenti che si commette.
L’articolo 447 secondo comma del Codice civile, prevede che “l’obbligato agli alimenti non può opporre all’altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate“.
Gli “alimenti” consistono in ciò che è strettamente necessario alle esigenze di vita e presuppongono nell’alimentando l’impossibilità di procurarsi altrimenti i mezzi di sostentamento, e quindi uno stato di bisogno.
Il diritto agli alimenti ha natura di diritto soggettivo ed ha carattere personale: non può essere alienato, trasmesso, pignorato, né sottoposto a sequestro.
Il concetto di “mantenimento” ha, invece, contenuto più ampio, in quanto non presuppone uno stringente stato di bisogno e non è limitato a quanto strettamente necessario alle primarie esigenze di vita, ma si estende a comprendere quant’altro occorrente per la vita e, quindi, oltre ai beni primari, anche il vestiario, l’istruzione, lo sport, lo svago, ecc.
Orbene, considerato che “mantenimento” e “alimenti” sono due concetti distinti, e che l’articolo 447 del Codice civile fa riferimento unicamente agli alimenti, si pone la questione se il divieto di compensazione riguardi o meno anche il “mantenimento”.
Il principio ad oggi prevalente in giurisprudenza è quello secondo cui il credito per il contributo al mantenimento dei figli, possedendo il carattere dell’indisponibilità e dell’irrinunciabilità, ha natura sostanzialmente alimentare e non è, pertanto, compensabile con altri crediti.
Facendo valere tale orientamento giuridico ed evidenziando, tra l’altro, che non sussiste alcun diretto rapporto debito-credito tra Suo figlio, beneficiario dell’assegno, può essere legittimamente pretesa la corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore di Suo figlio per i tre mesi impagati (qualora, ovviamente, i ratei non risultino nel frattempo prescritti).
Fonte : www.lavocedibolzano.it/