Consenso informato e trattamenti sanitari per alienazione parentale
Sul sito di Marco Pingitore troviamo questa interessante notizia:
D’altra parte lo psicologo è annoverato fra le professioni sanitarie, tanto che la norma prevede anche i LEA psicologici. Quindi l’attività degli psicologi è soggetta all’art.32 della Costituzione, e anche alla legge sul consenso informato 219/2017: accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche di tipo psicologico non possono essere iniziati senza un consenso informato in forma scritta o comunque adeguatamente documentata, e possono sempre essere sospesi (art.1 L. 219/2017).
E’ quindi evidente che sia il prelievo coatto del minore dal genitore voluto, che i successivi trattamenti di carattere psicologico a cui sarà sottoposto, sia presso il genitore rifiutato che soprattutto nell’eventuale periodo di collocazione transitoria presso la struttura specializzata, fanno parte di un percorso di trattamento sanitario che avviene contro la volontà del minore, contro il suo consenso informato così come previsto dalla L.219/2107.
Qualche chiarimento:
il prelievo coatto della persona minorenne dal genitore non necessita di un consenso informato, ma è disposto dal Tribunale.
Relativamente ai trattamenti sanitari, la persona minorenne non è in grado di fornire un consenso informato che viene acquisito, ex lege, da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela:
La citata L. 219/17 all’art. 3 comma 2 recita:
2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore e’ espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilita’ genitoriale o dal tutore tenendo conto della volonta’ della persona minore, in relazione alla sua eta’ e al suo grado di maturita’, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignita’.
Il programma Refare (Reconnecting Family Relationships), mette in risalto la questione del consenso informato da parte del genitore affidatario e tiene conto della volontà della persona minorenne ex art. 3 comma 1 della L. 219/17:
1. La persona minore di eta’ o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacita’ di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacita’ per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volonta’.