Cose da sapere: Separazione e assegno di mantenimento
“L’assegno di mantenimento è una forma di contribuzione economica consistente, in caso di separazione tra coniugi e qualora ricorrano determinati presupposti, nel versamento periodico di una somma di denaro o di voci di spesa da parte di uno dei coniugi all’altro o ai figli (qualora vi siano), per adempiere all’obbligo di assistenza materiale.
L’obbligo di assistenza materiale nascente dal matrimonio non si estingue con la separazione e non si sospende neppure in corso di causa di separazione, ma si concretizza con la corresponsione dell’assegno di mantenimento che si verifica quando sussistono alcune condizioni:
- deve esserne fatta esplicita richiesta nella domanda di separazione dal coniuge richiedente;
- al coniuge che richiede l’assegno non deve essere addebitata la separazione;
- il coniuge richiedente non deve avere “adeguati redditi propri”;
- il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno deve disporre di mezzi economici idonei.
Il diritto all’assegno di mantenimento decorre dalla data della domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può essere pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cassazione. 22/9/2008, n. 23938), ed è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio (Cassazione 15/1/2009, n. 813).
La durata del matrimonio incide sul diritto all’assegno di mantenimento?
In relazione all’art. 5 comma 6 della Legge 898/70, il giudice, quando pronuncia il divorzio, deve valutare oltre alla situazione reddituale, anche la durata del matrimonio.
La giurisprudenza maggioritaria è ormai consolidata nel ritenere che “la brevità del matrimonio può incidere sulla quantità della somma dovuta a titolo di mantenimento, ma non sul suo riconoscimento”.
Per meglio dire, secondo tale orientamento (Corte di Cassazione sentenza n. 2156 del 29 gennaio 2010 e Ordinanza n. 21597 del 13.10.2014), la finalità dell’assegno di mantenimento, è quella di consentire al coniuge che non dispone di redditi adeguati un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio; difatti, un matrimonio breve renderebbe anche più debole il vincolo familiare da cui scaturisce l’obbligo di versare l’assegno, con conseguente riduzione del suo importo. A tal riguardo, ricorda la Cassazione, un indice del tenore di vita dei coniugi può essere dato proprio dall’esistenza di una disparità di posizioni economiche tra i due coniugi durante il periodo del matrimonio.
Ed ancora, altra Cassazione (sentenza n. 23442 del 16.10.13), ha precisato che, anche nel caso in cui ilmatrimonio sia durato poco e i coniugi non abbiano convissuto, il coniuge che abbia ingenti disponibilità economiche deve mantenere l’ex, anche se quest’ultimo ha adeguati redditi propri. Pertanto, il notevole dislivello economico tra le parti deve far presumere, infatti, che durante il matrimonio, il coniuge meno abbiente (se pur autonomo) abbia goduto di un tenore di vita molto più elevato di quello che potrebbe avere a matrimonio cessato. In ogni caso, nello specifico caso in esame, sottolinea la suprema Corte, la brevità del matrimonio giustifica il riconoscimento di un assegno di mantenimento di importo inferiore a quello che sarebbe stato riconosciuto se l’unione tra i coniugi fosse durata più tempo.
Contrariamente a quanto sin qui esposto, recentemente la Suprema Corte di Cassazione, sull’argomento in esame ha stabilito un principio diverso dal citato orientamento; ergo, la non attribuzione dell’assegno di mantenimento.
Invero, con l’Ordinanza n. 6164 del 26.03.2015, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di matrimonio di brevissima durata (appena 10 giorni di convivenza coniugale, ed 3 mesi tra la celebrazione e il deposito del ricorso per separazione), non spetta al coniuge l’assegno di mantenimento ne è ipotizzabile una pronuncia d’addebito.
In tal caso, evidenzia la Corte, se di solito, per vedersi riconosciuto il mantenimento è sufficiente che la parte economicamente più debole provi la sussistenza di un forte divario tra le capacità economiche proprie e quelle del coniuge, nonché l’elevato tenore di vita goduto nel corso della vita matrimoniale, ciò non può dirsi quando il matrimonio sia stato di effimera durata.
Non può tuttavia neanche negarsi che – di norma – il diritto all’assegno prescinde dal criterio della durata del matrimonio, nel senso che esso può incidere sulla sua misura ma non sul suo riconoscimento; tuttavia, ad ogni modo appare insensato che tale diritto possa sorgere quando la convivenza sia durata un tempo così breve da non potersi essere neppure creata una comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi che rappresenta, al contrario, l’essenza stessa del matrimonio.
In virtù di tutto quanto innanzi esposto, si evidenzia, quindi, che solo in presenza di una comunione di vita tra i coniugi si può procedere, infatti, all’esame del tenore economico goduto dalla coppia di sposi durante il matrimonio”.