Divorzio, come cambia l’assegno di mantenimento
Una serie di recenti sentenze della Cassazione, riportate Una serie di recenti sentenze della Cassazione modifica i rapporti economici tra ex coniugi da Il Sole 24 Ore, rimodulano il funzionamento dei rapporti patrimoniali tra ex coniugi:
Al coniuge malato e non idoneo al lavoro spetta l’assegno divorzile nonostante l’evidente sproporzione fra i redditi dei due ex. È quanto emerge dall’ordinanza 3365/2014 della Cassazione. La Corte di appello, ribaltando la decisione del Tribunale, ha riconosciuto all’ex moglie il diritto a percepire l’assegno. Le condizioni di salute – ad avviso dei giudici – le impedivano di lavorare. Decisione confermata in terzo grado, considerata l’inadeguatezza dei mezzi e l’impossibilità di procurarseli.
Scatta l‘aumento dell’assegno di divorzio soltanto se il mutamento delle condizioni dell’ex coniuge è tale da cambiarne radicalmente l’assetto patrimoniale. Ad affermarlo è la sentenza 1165/2014 della Cassazione. La controversia nasce dalla domanda di revisione dell’importo, avanzata da una signora divorziata, per via del migliorato stato economico dell’ex marito. Pretesa infondata: le variazioni di reddito erano inidonee ad alterare l’equilibrio stabilito dalle parti nel giudizio di divorzio.
Nella ripartizione della pensione di reversibilità tra l’ex moglie divorziata e la vedova va considerata la data di separazione e la convivenza prematrimoniale della superstite con il defunto. Lo precisa la sentenza 6019/2014 della Cassazione. Ricorso bocciato per la vedova di un uomo, alla cui morte la pensione è stata divisa in parti uguali con la prima moglie. A incidere sul calcolo, oltre alla durata dei matrimoni, è anche la presenza di figli con la divorziata e l’assistenza fino alla morte prestata dalla seconda consorte.
Al coniuge divorziato che goda di assegno e non si sia risposato spetta una quota del Tfr maturato dall’ex, calcolata solo sulla somma corrisposta al lavoratore dopo la sentenza di divorzio. A chiarirlo è l’ordinanza 24421/2013 della Cassazione. Respinta, dunque, la richiesta di riscuotere una quota del trattamento calcolata sull’intera liquidazione avanzata dall’ex moglie: le anticipazioni percepite dal marito durante il matrimonio o in corso di separazione erano di esclusiva titolarità dell’uomo.
Alla morte dell’ex coniuge, l’assegno a carico dell’eredità, a cui può aver diritto il divorziato, va quantificato in base a più fattori: misura dell’assegno di divorzio, entità del bisogno, eventuale pensione di reversibilità, sostanze ereditarie, numero e qualità degli eredi e rispettive condizioni economiche. È quanto ricorda la sentenza 1253/2012 della Cassazione. Strada preclusa per la ricorrente intenzionata a ottenere dagli eredi dell’ex defunto un assegno pari a quello divorzile. Nel caso esaminato mancava lo stato di bisogno della donna.
Fonte Libero.it