Divorzio lampo in comune: possibile anche se lui/lei non c’è
L’ufficiale di stato civile non può rifiutarsi di procedere se manca uno dei coniugi. Il procedimento ex d.l. n. 132/2014 va assimilato a quello previsto davanti al giudicedi Marina Crisafi – Il divorzio lampo in comune davanti al sindaco o a un ufficiale dello stato civile può effettuarsi anche in assenza di una delle parti.È quanto affermato dalla nona sezione civile del Tribunale di Milano con un recente decreto (del giudice Giuseppe Buffone), annullando il rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile a due coniugi che chiedevano concordemente la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio poiché alla lettura dell’atto consensuale non era presente il marito.
Per il giudice meneghino, in particolare, l’ufficiale dello stato civile non può rifiutarsi di procedere, giacché il procedimento introdotto dall’art. 12 del d.l. n. 132/2014 in materia di de-rigiurisdizionalizzazione (convertito dalla l. n. 162/2014) deve essere assimilato a quello previsto davanti al giudice, per cui le parti possono ben munirsi di una procura speciale per chiedere di fronte al sindaco in comune lo scioglimento del vincolo.
Inoltre, il rifiuto si porrebbe contro la stessa ratio della normativa che mira a garantire canali alternativi a quello giudiziale a fini di semplificazione e abbattimento dei carichi della giustizia, portando le controversie fuori dalle aule dei tribunali.
Ciò significa che le procedure introdotte dal legislatore a tal fine devono assicurare ai cittadini le medesime possibilità di agire riconosciute dalla giurisdizione: in caso contrario, afferma il giudice milanese, non ci si troverebbe di fronte a un canale parallelo bensì “a un percorso alternativo diverso e di qualità inferiore”. E questo porterebbe a disincentivare il ricorso a tali procedure e non a favorirlo, andando contro le intenzioni dello stesso legislatore. Per cui, bocciato il rifiuto, l’iter per ottenere il divorzio può andare avanti.
Fonte:www.StudioCataldi.it