I negazionisti dell’alienazione genitoriale
Neghereste voi mai l’esistenza dello stalking o del mobbing sostenendo la tesi strampalata che il disturbo da stalking e da mobbing non essendo ancora stati inseriti nel DSM-V, ovverossia nella Bibbia dei disturbi comportamentali, come tali non esistono?
Eppure c’è chi continua a confondere e ad infondere la tesi strampalata e malevola (perché finalizzata a distorcere il dibattito, affinchè non si riconoscano i fatti e le tesi inoppugnabili) che ogni fenomeno ed ogni condotta, seppure grave, seppure diffusa, seppure palesemente illecita (violando anche norme costituzionali e ledendo diritti fondamentali), quale quella dell’Alienazione Genitoriale AG (anche più ampiamente definita di Alienazione Parentale AP), ossia l’allontanamento, attivo o passivo, di uno dei genitori, l’ostacolarlo nelle sue preminenti funzioni genitoriali, la soppressione del suo ruolo e l’abuso che si compie in danno del minore) (sia consentito rinviare a Mazzola, Casonato “Alienazione genitoriale e sindrome da alienazione genitoriale”, KEY ed., 2016; Mazzola “Il danno da deprivazione genitoriale”, KEY ed., 2018; Mazzola “Il danno non patrimoniale”, Dike ed., 2019) non esista perché il DSM-V non la riconosce esplicitamente come tale.
Secondo questa tesi strampalata dunque – seguendone il sotteso sillogismo – la violenza sessuale non esisterebbe perché il DSM-V non la riconoscerebbe esplicitamente come tale. Oppure la violenza pedofila non esisterebbe perché il DSM-V non la riconoscerebbe esplicitamente come tale. Una tesi talmente aberrante da non meritare alcuna dignità in un dibattito scientifico ma neppure in un dibattito da osteria dell’Ortica.
Eppure ci sono svariati soggetti (tra questi l’ormai noto dott. Foti di Torino divenuto celebre per il caso Bibbiano ed i fedeli alchimisti attorno a lui, pseudo esperti, che perlomeno dal 2012 si sono ritrovati lungamente a propagare questo assioma, assurto a vera e propria ideologia: la Pas non esiste, ergo nessuna AG è mai esistita. E vi invito a cercare su google le locandine dei vari eventi “scientifici” nei quali ritroverete spesso gli stessi nomi, le stesse associazioni, gli stessi partiti, gli stessi organizzatori e patrocinanti) che avvinti nelle proprie dietro-ideologie o nell’esigenza di assecondare a tutti i costi chi li paga e soprattutto nell’intento di non far crollare un lucroso “sistema” che ruota intorno alla permanente distruzione di un genitore e dunque nel bisogno tossico di mantenere il minore in uno stato di permanente sofferenza, affinchè tutti possano volteggiare a lungo intorno al suo dolore, che continuano a sostenerlo. E se ne vantano pure. Ed hanno ottenuto a lungo credito, anche giuridica occorre asserirlo.
Un vile mercimonio che ha consentito di lucrare sulla pelle di migliaia di minori, sulla carcassa (sì perché dopo anni di sofferenza, a volte una vita intera, di dolore, la pelle diviene una carcassa) di decine di miglia di genitori (padri e madri, estromessi, espulsi, senza colpa alcuna) valutati inidonei perché ciò era necessario per alimentare l’affidamento a soggetti terzi che avevano deciso di “acquistare” un bambino nuovo di zecca, ovvero a dover alimentare lucrose case famiglia, scelte spesso senza alcun bando, senza alcun criterio, senza alcuna competenza. Un giro d’affari enorme sul dolore, sulle esistenze delle persone.
2) I negazionisti dell’AG-AP. – La schiera dei negazionisti (ergo, di coloro che negano l’evidenza, ossia l’esistenza stessa del fenomeno AG/AP) è trasversale, andando dal mondo operativo, a quello psicologico e psichiatrico, sino a quello giuridico, oltre ovviamente a quello sociale e culturale, oltre poi ai finti esperti (es. counselor, pubblicisti, giornalisti, politici). Negazionisti spesso poco visibili ma a volte ben noti.
Per sostenere tale tesi citano dunque a sproposito ed ossessivamente (questo sì che è un vero e proprio disturbo comportamentale…) la Pas, le sentenze della Cassazione delle quali hanno letto malamente al più uno stralcio o il titolo sul giornale o se va bene la massima pure sbagliata, gli abusi sessuali o forme di violenza fisica o psicologica che (a dir loro) certamente devono esserci a monte se a valle un figlio rifiuta l’altro genitore, anzi non può non esserci soprattutto se il genitore rifiutato è un padre, il quale in quanto uomo è certamente un essere primordiale e violento (tesi ideologica, dunque con un grave pregiudizio mentale, che denota una pochezza e barbarie ideologica).
Perché ciò che conta è negare. Negare sempre, anche l’evidenza lapalissiana. La cui evidenza nasce però ahimè con lo stesso genere umano, sin dalla notte dei tempi, ossia sin da quando un genitore (o il suo clan familiare), per svariati motivi, ha iniziato ad ostacolare o ad allontanare l’altro genitore dal rapporto con il figlio generato da entrambi. Scelta di allontanamento che viene tradotta in modalità, condotte, comportamenti, agìti attivi o passivi, psicologici, fisici ed anche violenti che possono originarsi da disturbi della personalità del genitore appunto c.d. alienante (ossia teso ad alienare), da sentimenti vendicativi (mi hai lasciato, dunque te la faccio pagare), da strategie (economiche, sentimentali etc., sicchè si adopera il figlio come merce di scambio per ottenere dall’altro benefit economici o il ritorno nel talamo o altre condotte favorevoli) o anche per altri motivi (sadismo, odio). Per avere conferma della narrazione di un fenomeno che è ben noto a tutti (ma che spesso passa sottotraccia, quasi fosse un sibilo che non ci tocca mai personalmente, ma che oramai stai i numeri elevati è divenuta una tormenta) è sufficiente che si rilegga attentamente la letteratura, il cinema e finanche la musica degli ultimi secoli, per trovarne traccia. Ma sul quale fenomeno ci si sofferma attentamente, perlomeno in Italia, solo da 10 anni, coinvolgendo oramai decine di migliaia di vittime dirette, e probabilmente qualche milione comprendendosi anche le vittime indirette (ossia il ramo parentale che subisce l’alienazione, tra nonni, zii e nipoti alienati).
3) La gravità dell’Alienazione Genitoriale. – Un fenomeno particolarmente grave quando l’Alienazione Genitoriale si manifesta nella interruzione del rapporto bigenitoriale e familiare ovvero nel suo diradamento o nella diluizione dei rapporti bigenitoriali talmente permanente che diviene uno stillicidio esistenziale. Ossia quando di fatto un genitore non riesce più a fare il genitore a causa del comportamento ostacolante, attivo o passivo o fintamente passivo del genitore alienante (o anche del nonno o dei nonni o di zii): ad es. appaio come un buon genitore ma a casa tra le mura domestiche manipolo o infondo la proiezione negativa dell’altro genitore a mio figlio, o lo svilisco, o lo sostituisco con il nuovo genitore etc..
Le tecniche alienanti sono infinite ma tutte hanno lo stesso fine pregiudizievole, vanamente declinato: ostacolare, accantonare, rimuovere, cancellare, demolire, impedire, sostituire, diluire, diradare, infondere un retropensiero, manipolare, ergersi a miglior genitore.
Avviene quando il minore cresce con un solo genitore o quando l’altro genitore viene dolosamente sostituito con il nuovo compagno, facendo credere al minore che lui/lei siano il vero genitore.
Si può pertanto distinguere tra una condotta (diretta) alienante (attiva o passiva, dolosa o anche colposa) agìta dal soggetto alienante (genitore, nonni, zii etc.), che duri settimane, mesi o anni, divenendo finanche permanente (nei casi dunque più gravi), che determini danni non patrimoniali (nelle sue manifestazioni morali, esistenziali e finanche biologiche nei casi più gravi) ma anche danni patrimoniali (si pensi alle spese, spesso anche importanti, che si sono dovute sostenere per contrastare tale condotta: avvocati, consulenti, spostamenti continui spesso a centinaia di km etc.).
Diritti fondamentali (2, 29, 30 Cost.; art. 8 CEDU) violati, soppressi, vilipesi, ove non sospesi per anni, se non per un’esistenza intera.
Condotta alienante che può pure rinvenirsi in un’azione indiretta a causa (dunque con un effetto causale, con conseguenze non solo familiari e sociali ma anche giuridiche) delle scelte intraprese da soggetti terzi chiamati ad operare (e dunque a decidere e ad incidere con le proprie scelte, atti e decisioni) nella specie per: sorde prassi, protocolli o orientamenti criptici o a-giuridici, compiacente vigliaccheria, convinzioni ideologiche, sciatteria, negligenza, convincimenti culturali, irresponsabilità, impunità. Un mix letale, spesso inestricabile, che miete migliaia di vittime ogni anno. Un mix che può e deve essere avversato, smantellato. Per il bene di tutti, altrimenti legittimandosi la costruzione di una società malata ( i minori di oggi saranno gli adulti di domani).
4) I danni da deprivazione genitoriale – Nei casi di AG spesso si manifestano danni (spesso realmente irreparabili) da deprivazione genitoriale (cfr. Mazzola “Il danno da deprivazione genitoriale”, KEY ed., 2018) che comunque possono e devono essere economicamente compensati, anche per accertare chi sia il responsabile di tutto ciò. E che non rimanga impunito, così continuando ad alimentare questa spirale di vera e propria violenza. Danni che ove risarciti, certamente non restituiranno vite spezzate (chi potrà mai realmente compensare un figlio perso per anni o per una vita intera? Momenti preziosi, unici ed imperdibili (il primo giorno di scuola, il giorno del diploma o della laurea; le prime confidenze, i momenti di tenerezza?) Oppure anni di infamia e di false accuse? Oppure un figlio che è cresciuto in ragione di ciò con devianze o dipendenze o istinti aggressivi? Ma, credetemi, un qualche sollievo potranno comunque darlo.
Ecco, i disonesti, i malevoli, gli affaristi ci raccontano che quando capita il grave fenomeno dell’AG, è sempre frutto di una violenza (sessuale, fisica, psicologica) agìta dal genitore alienato, sul minore e non solo, dunque anche sul genitore che poi diviene apparentemente alienante. Certo, esiste anche questa casistica, non lo si nasconde affatto, la violenza in famiglia è un fenomeno grave che necessita attenzione ed un complesso lavoro di prevenzione e di intervento ove si manifesti.
Ma chi conosce bene tale materia può confermare come la violenza in famiglia rappresenti qualche punto percentuale sulla intera casistica delle Alienazioni Genitoriali. E soprattutto lo si può accertare celermente mentre la “pallottola d’argento” costituita dalla denuncia calunniosa (spesso priva di alcuna prova, priva di alcun segnale, priva di alcun riscontro) per fare evaporizzare un genitore per anni, spesso per sempre, conduce malamente le Procure ed i Tribunali a congelare per anni il rapporto familiare. Nel mentre però il minore cresce ed il genitore accantonato si dilania nel dolore e nella sofferenza kafkiana (di cosa sono accusato se nulla esiste?), oltre che nell’infamia (perché c’è anche questo non marginale aspetto, che si traduce in una stigma sociale e dunque poi anche economica).
In pratica al denunciato (quasi sempre l’uomo ma non solo poiché la casistica svela un 20% almeno di madri allontanate senza alcuna reale motivazione) viene impedito di avere rapporti con il figlio per anni, in attesa che si chiarisca la sua posizione. Peccato che nel frattempo egli evapori e gli sarà poi impossibile o quasi ripristinare il rapporto (a volte anche splendido) che aveva con il figlio. Il fattore tempo è fondamentale. La clessidra è devastante.
La spirale gravissima, kafkiana dunque ulteriormente devastante, è che il denunciante calunnioso, i Giudici che hanno compiuto errori abnormi, gli avvocati malevoli, i Servizi Sociali ostacolanti (il caso Bibbiano vi ricorda qualcosa?) e i Consulenti Tecnici che si sono prestati ad assecondare, rimangono quasi sempre impuniti, anche nei casi in cui abbiano assunto decisioni immotivate, abnormi. Vincono quasi sempre il Genitore Alienante ed i suoi complici. Le denunce-querele o cause civile, laddove il genitore alienato e fiaccato da anni di energie (psicologiche, fisiche ed economiche) le abbia avviate, giacciono inevase, rese inerti, ignorate, depotenziate. Il mostro e le mostruosità compiute rimangono invece come cicatrici indelebili sulla faccia di chi ha gridato per anni, per una vita, il proprio dolore.
Decine di migliaia di vittime, genitori che si sono suicidati, figli che crescono disturbati e violenti, con problemi di dipendenze, perché non serve il DSM-V per spiegare che un figlio ha bisogno di entrambi i genitori, in armonia o perlomeno nel rispetto reciproco, per sviluppare in modo sano la propria personalità.
I “negazionisti” fingono di non vedere un Olocausto silenzioso di vittime che coinvolge sempre di più milioni di italiani, atteso che oramai una coppia “familiare” su due si separa e soltanto una minima parte lo fa in modo adeguato, rispettoso del supremo interesse del minore. Il quale minore non può mai prescindere dal mantenere rapporti veramente equilibrati e continuativi con entrambi. Il che significa non imporre brutalmente l’allontanamento di un genitore, inviandolo al confine, in attesa che il suo destino si compia.
“La verità non è giudizio, ma adesione a un’evidenza concreta” (Nicolás Gómez Dávila).
5) Le tesi contrarie all’Alienazione Genitoriale. – Occorre prestare attenzione alle tesi contrarie che possono avere eco, soprattutto ove espresse anche con strumenti che consentano appunto un’eco importante. E non mi riferisco certo a blogger improvvisati, o a giornalisti che devono seguire la linea editoriale dell’editore, e in conflitto di interesse, che confusamente manifestino in modo ossessivo tesi ascientifiche.
Tra le ultime tesi contrarie espresse mi cade l’occhio su quella riportata da uno degli strumenti di comunicazione di Cassa Forense (l’Ente previdenziale dell’Avvocatura), CFnews nato appunto per occuparsi di previdenza e assistenza (sic!), e in questi ultimi anni anche, ma a margine, dei temi giuridici più rilevanti per l’avvocatura, nell’ultimo numero 31/07/2019 a firma di Ida Grimaldi. Ora premesso che tale strumento CFnews, sin dalla sua nascita, ha comunque inteso conformarsi al dovere e pudore di esprimersi a nome di tutta l’avvocatura (mentre non risulta, né può risultare per competenza di Cassa Forense, alcun dibattito inerente il diritto di famiglia, se non con riferimento all’assistenza erogata), occorre osservare come CFnews si presti da ultimo ad esprimere posizioni del tutto personali della Delegata che scrive. Adoperando però ella un megafono molto importante (considerando che l’avvocatura è composta da circa 250.000 iscritti).
Or dunque in tale articolo (che ben cogliamo poiché iconico rispetto al dibattito che contrastiamo), dedicato al caso Bibbiano (che avrà mai di strettamente tecnico-giuridico il caso di Bibbiano non è dato sapere), leggiamo che “Va precisato, tuttavia, che gli allontanamenti ingiusti dei bambini dalle loro famiglie, non riguardano solo Bibbiano, ma avvengono in tutta Italia a seguito di consulenze basate sulla “PAS” o Alienazione Parentale, una teoria priva di basi scientifiche, come già precisato dal Ministero della Salute nel 2012. Nei Tribunali, tuttavia, si fatica a recepire il niet della comunità scientifica, così come fa fatica a recepirlo il nostro Legislatore con il DDL n. 735/2019, cd “Pillon”. Ma la Cassazione ammonisce: è necessario l’esame del fatto concreto e il Giudice non può fondare la propria decisione sulla diagnosi di PAS senza averne verificato il fondamento scientifico (Corte di Cassazione n. 13274 del maggio 2019). Più controlli allora, anche nei Tribunali, per scongiurare quelle prassi distorte che vedono i magistrati delegare ad altri la propria la funzione, con rischi di approcci ideologici al tema della tutela dei minori.”.
Pertanto secondo la Grimaldi, che ci induce a credere come tale pensiero provenga a gran voce dall’avvocatura dal suo scranno istituzionale, “gli allontanamenti ingiusti dei bambini dalle loro famiglie … avvengono in tutta Italia a seguito di consulenze basate sulla “PAS” o Alienazione Parentale, una teoria priva di basi scientifiche, come già precisato dal Ministero della Salute nel 2012. Nei Tribunali, tuttavia, si fatica a recepire il niet della comunità scientifica … Ma la Cassazione ammonisce: è necessario l’esame del fatto concreto e il Giudice non può fondare la propria decisione sulla diagnosi di PAS senza averne verificato il fondamento scientifico (Corte di Cassazione n. 13274 del maggio 2019).”.
Se ne deducono pertanto i seguenti principi espressi dalla Grimaldi, che smentiremo subito dopo il suo corsivo, come riportato:
a) gli allontanamenti ingiusti dei bambini dalle loro famiglie … avvengono in tutta Italia a seguito di consulenze: si lascia intendere preliminarmente come gli allontanamenti dei minori (sovrapponendoli al gravissimo caso Bibbiano, che però svela un sistema di affidamento a terzi, anche a coppie LGBT, e a case famiglia, ed anche di fatto definitivamente, dunque non al genitore alienato) avvengano costantemente, creando centinaia se non migliaia di casi Cittadella (che l’immaginario collettivo ben ricorda con allarme), quando invece i casi di vero allontanamento di un minore alienato (per reinserirlo però gradualmente nell’habitat dell’altro genitore e riavvicinarlo all’altro genitore) si contano ancora su poche unità all’anno e peraltro sempre di più con enorme cautela, meditazione e gradualità. Per di più, trattando poi l’autrice della ““PAS” o Alienazione Parentale” lascia intendere come allontanare un bambino da un genitore, ritenuto gravemente inidoneo, per consegnarlo all’altro, sia certamente un fatto ingiusto;
b) “PAS” o Alienazione Parentale, una teoria priva di basi scientifiche, come già precisato dal Ministero della Salute nel 2012: qua la tesi infondata è di continuare a porre sullo stesso piano Pas e Alienazione Genitoriale (o AP) quando invece, come già spiegato, la prima è un disturbo, ergo una patologia [ancora non riconosciuto esplicitamente dal DSM-V ma, informiamo la Grimaldi, che appare nell’ultima e recente versione dell’International Classification Diseas (ICD-11) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ove è avvenuta l’inclusione dell’alienazione genitoriale (Caregiver-Child Relationship Problem QE.52) lo scorso 25 maggio 2019)], mentre la seconda è una condotta illecita. Pare quasi superfluo doverle spiegare la enorme differenza tra disturbo/patologia e condotta. Apparendo al più il disturbo come conseguenza di una condotta.
Ricordandole peraltro i gravi rischi sanitari per i minori, in caso di condotte alienanti, come ancora ci indica la più recente letteratura scientifica (M. C. Verrocchio, D. Marchetti, D. Carrozzino, A. Compare, M. Fulcheri, “Depression and quality of life in adults perceiving exposure to parental alienation behaviors”, Published: https://hqlo.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12955-019-1080-6, 14 January 2019).
c) Nei Tribunali, tuttavia, si fatica a recepire il niet della comunità scientifica: anche qua la Grimaldi pare abbia perso per strada alcuni passaggi (giurisprudenziali) fondamentali del dibattito. Glieli riportiamo, in modo che se li possa annotare per il prossimo articolo: “come noto, il termine alienazione genitoriale – se non altro per la prevalente e più accreditata dottrina scientifica e per la migliore giurisprudenza – non integra una nozione di patologia clinicamente accertabile, bensì un insieme di comportamenti posti in essere dal genitore collocatario per emarginare e neutralizzare l’altra figura genitoriale; condotte che non abbisognano dell’elemento psicologico del dolo essendo sufficiente la colpa o la radice anche patologia delle condotte medesime. Nel caso di specie, la consulente ha chiaramente accertato che la madre denigra la figura paterna e addirittura esclude che la figlia dal padre possa trarre alcun vantaggio o elemento positivo. I comportamenti della madre hanno causato uno stato di forte stress nel padre e anche una situazione di pericolosa vulnerabilità in FIGLIA, che si trova sull’orlo di una declinazione patologica della propria condizione di bambina travolta dal conflitto.” (Trib. Milano, sez. IX civ., Pres. Amato, est. G. Buffone, decreto 9 – 11 marzo 2017).
E come ha statuito in modo tombale poi la Cassazione, nella cui occasione ha appunto sgomberato ogni equivoco con riferimento alla scientificità della Pas o meno, rilevando che dinanzi a condotte alienanti evidenziate il Tribunale debba indagare: “Non può esservi dubbio che tra i requisiti di idoneità genitoriale, ai fini dell’affidamento o anche del collocamento di un figlio minore presso uno dei genitori, rilevi la capacità di questi di riconoscere le esigenze affettive del figlio, che si individuano anche nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sull’altro genitore.” (Cass, sez. I, Pres. Di Palma, rel. Lamorgese, giudici Giancola, Bisogni, Acierno, 8 aprile 2016, n. 6919, in www.personaedanno.it, 4, 2016, sentenza pag. 10).
Ed ancora, come dinanzi alla “pervicace volontà della madre di gestione monogenitoriale delle figlie minori ed escludente completamente la figura paterna, avallata dalla propria famiglia di origine e foriera di alto rischio per le bambine, ne imponga, allo stato, in assenza di qualsiasi apertura al cambiamento, l’affidamento esclusivo al padre ed il collocamento presso di lui” (Trib. Roma, decr. 10 maggio 2018, n. 11860; in senso analogo Trib. Brescia, sez. III, Pres. Geraci, rel. Tinelli, 22 marzo 2019 n. 815).
Ed infine come il monito forte e netto che deve responsabilizzare l’Autorità Giudiziaria nel ristabilire la bigenitorialità sia appena giunto dalla Corte di Cassazione: “Questa Corte di legittimità ha più volte affermato che, nell’interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione (ex multis: Cass. 23/09/2015 n. 18817; Cass. 22/05/2014 n. 11412). La lettura riservata dalla giurisprudenza di legittimità al superiore interesse della prole, atteso il preminente diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata, si è spinta a ritenere giustificata l’adozione, in un contesto di affidamento, di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, nell’apprezzato loro carattere recessivo rispetto all’interesse preminente del minore (Cass. 24/05/2018 n. 12954; Cass. 04/11/2013 n. 24683). L’orientamento è confortato nelle sue affermazioni di principio dalla giurisprudenza di fonte convenzionale là dove la Corte Edu, chiamata a pronunciare sul rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 della CEDU, pur riconoscendo all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento, (…) Con l’ulteriore precisazione che in un quadro di osservanza e rispetto della frequentazione tra genitore e figlio, gli obblighi positivi da adottarsi dalle autorità degli Stati nazionali, per garantire effettività della vita privata o familiare nei termini di cui all’art. 8 della Convenzione Edu, non si limitano al controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma includono l’insieme delle misure preparatorie che, non automatiche e stereotipate, permettono di raggiungere questo risultato, nella preliminare esigenza che le misure deputate a riavvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (Corte EDU 29/01/2013, Lombardo c/ Italia).” (Cass., sez. I, Pres. Valitutti, Rel. Scalia, ord. 29 gennaio – 8 aprile 2019, n. 9764).
Pertanto non solo i Tribunali hanno ben compreso l’equivoco che alcuni come lei insistono a voler alimentare ma addirittura lo hanno accantonato.
d) Ma la Cassazione ammonisce: è necessario l’esame del fatto concreto e il Giudice non può fondare la propria decisione sulla diagnosi di PAS senza averne verificato il fondamento scientifico (Corte di Cassazione n. 13274 del maggio 2019): limitarsi ad estrapolare incidentalmente un passaggio compilativo riportato dai Supremi Giudici a pag. 7 nelle ultime righe così lasciando intendere che questa sia la massima e il senso della sentenza, mi lascia veramente attonito. Infatti, se lei dovesse passare pure alla pagina successiva (pag. 8) potrà pure osservare come i Supremi Giudici richiamino il principio prima accennato nella sentenza Cass, sez. I, Pres. Di Palma, rel. Lamorgese, giudici Giancola, Bisogni, Acierno, 8 aprile 2016, n. 6919, in www.personaedanno.it, 4, 2016 e che quivi riportiamo per una sua maggiore comodità: Gli attenti, rigorosi e brillanti giudici statuiscono dunque “il seguente principio: “in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una Pas (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.”.
Le riporto: il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, … a prescindere dal giudizio astratto sulla validità scientifica.
Pertanto, cerchiamo di non fare confusione, in una materia di estrema delicatezza, che pretende un rigore scientifico che non consente alcuna commistione di idee o di estrapolazione di passaggi di una sentenza. Lo esigono decine di migliaia di vittime silenziose in questo curioso Paese che è l’Italia.