I presupposti per il reato di stalking
La Suprema Corte di cassazione, a sezioni unite, consentenza n. 7042 del 21 marzo scorso (Pres. Preden,·Rel. Petitti), ha delineato il profilo del reato di atti persecutori·ex art. 612-bis cod. pen. (cosiddetto·stalking).Per gli Ermellini di piazza Cavour, si tratta di un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo e che, pertanto, ai fini della sua configurabilità, non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità.
La prova dell’evento del delitto in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura – scrivono i giudici – ·deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata .Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori – conclude la Corte – non si richiede l’accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.