IL DIRITTO AL NOME. DIRITTO DI QUARTA GENERAZIONE O DIRITTO COSMETICO? – Maria Rita MOTTOLA
Invito tutti a leggere attentamente le acute riflessioni di una donna, giurista e avvocato, intelligente, con riferimento alla recente sentenza Cedu sul cognome
E’ recente la sentenza della Corte europea sul diritto della madre di imporre il proprio cognome al figlio. Secondo la Corte la legislazione italiana è discriminatoria nei confronti delle donne perché non prevede che i figli possano assumere solo il cognome della madre.
Abbiamo già scritto sull’argomento. Riteniamo che tale chiave di lettura non tenga in nessun conto una solare e incontrovertibile verità: il nome è una qualificazione del figlio, il nome lo riconduce alla sua famiglia, alle sue radici, ne determina la sua identità. La giurisprudenza italiana ha insistito sul diritto della madre e sul suo diritto alla realizzazione personale nel veder assegnato il proprio cognome ai figli. Nessun riguardo ai diritti dei figli, sempre più oggetto oscuro di un desiderio neppure così chiaro. I coniugi milanesi che avevano promosso il ricorso a Strasburgo esultano affermando: è un altro passo verso il progresso e servirà soprattutto per i nostri figli. Di grazia vorrebbe dirci questa madre che beneficio ne trarranno i suoi figli a chiamarsi Rossi anziché Bianchi? Soprattutto se entrambi i genitori sono amorevoli e capaci di allevarli secondo le loro naturali inclinazioni? Non sarà forse che le naturali inclinazioni dei figli consistono principalmente nel diritto dei genitori di scegliere anche il cognome? Sinceramente più si approfondiscono le ragioni che muovono i genitori a fare tali scelte e a condurre “simili battaglie” più si rimane perplessi.
La corte insiste sul diritto di uguaglianza dei coniugi che debbono poter scegliere quale cognome assegnare ai propri figli. Così procedendo, ovviamente, si esclude dal ragionamento la funzione propria del cognome e il suo significato storico. A tali conclusioni si giunge solo se si parte da una visione limitativa e deprezzante della famiglia e della sua funzione sociale.
Ciò che però vogliamo chiederci e chiedere ai nostri lettori (che è un osservatorio privilegiato e colto) se questo sia il punto di arrivo di una evoluzione del diritto o piuttosto un punto di partenza, o meglio una tappa essenziale, di un preciso disegno politico-filosofico. In altre parole se l’esaltazione e la proliferazione di diritti non sia strumentale all’annientamento dei diritti fondamentali.
Tutti noi giuristi non possiamo dimenticare gli insegnamenti ricevuti e deducibili dalla storia e dalla filosofia del diritto. Il complesso delle regole (le norme e la loro applicazione pratica), che un consesso civile adotta non prescindono dalla visione filosofica della vita e dei rapporti sociali.
Le norme emesse dall’unione delle Repubbliche Sovietiche, non erano certo dirette a incentivare i consumi privati, la libera concorrenza e la libertà di critica politica. Forse alcune volte alcune norme potevano all’apparenza essere dirette a tale scopo, soprattutto per quanto riguarda le libertà individuali, per un’operazione di maquillage politico, perché all’esterno il paese apparisse sorretto da un sistema rispettoso delle libertà.
E qui sta il punto. Anche oggi o meglio negli ultimi dieci-quindici anni, stiamo adottando un’azione di maquillage, cosmetica del diritto?
Le costituzioni moderne e principalmente la Costituzione italiana ha una visione chiara della società. L’Italia aveva appena subito a causa delle scelte scellerate della monarchia sabauda (non dimentichiamo che Mussolini giunse a Roma in vagone letto chiamato dal Re per assumere il Governo) vent’anni di regime totalitario, con repressione delle libertà di espressione, di riunione, libertà sindacali, politiche e una guerra distruttiva e in parte fratricida. Le scelte politiche del ventennio nascevano dall’adesione della monarchia e della classe dirigente italiana a una certa visione socio-economica dello Stato.
E quella visione non garbava ai padri costituenti. Ciò che si legge nella Costituzione, il patto sociale che è la vera legge che sorregge tutto l’apparato statale risiede in quel primo articolo e in quelle tre parole: repubblica parlamentare, democrazia e lavoro. E in quella definizione incontrovertibile del lavoro come fondamento dello Stato italiano risiede la scelta socio-economica della nazione: a ciascuno secondo il suo bisogno e ciascuno secondo le sue capacità. Il lavoro dunque come diritto-dovere, come mezzo per la realizzazione personale e per il progresso del paese, il lavoro come strumento di crescita economica capace di fornire il supporto anche a coloro che da soli non possono farcela, la piena occupazione come fine ultimo e scopo dell’intera azione dello Stato. E questa scelta ideologica trovava negli anni quaranta una splendida rappresentazione in una teoria economica che i padri costituenti hanno fatto propria. Hanno scelto in altre parole di privilegiare la forza creativa e di progresso che solo il lavoro umano è capace di dare, senza rinunciare alla libertà di impresa, anzi facendo della libertà di impresa la possibilità per tutti di cambiare, di cimentarsi, di provare altre vie, di usare tutti i talenti. E’ evidente che il capitale in tal modo diventa uno degli elementi del processo economico del paese, non quello predominante, almeno nel costrutto costituzionale. E la piena occupazione che è lo scopo finale dell’azione dello Stato è strumento di eguaglianza sostanziale. Quella uguaglianza sostanziale che induce a considerare le diversità per modulare adeguatamente l’intervento. Quella uguaglianza sostanziale che consente di liberare dal bisogno gli italiani, di istruirli, di curarli, di assisterli, di sostenerli nelle difficoltà. E per far questo è necessaria l’azione forte e seria dello Stato, dello Stato che ha stretto un patto sociale con tutti i suoi cittadini.
Ma se l’azione statale, sia legislativa che amministrativa si adopera per eliminare differenze e sofferenze, se quella azione statale ha le radici in quell’articolo 3 della Carta sempre richiamato per decenni nelle decisioni della Corte Costituzionale per rimuovere leggi ingiuste o discriminatorie, perché è necessario “inventarsi nuovi diritti” o meglio perché parlare di diritti di quarta generazione? (a definirli così fu Norberto Bobbio). Chi scrive pensa che tutto è scritto nella Costituzione che non è necessario cambiarla basta leggerla con intelligenza e con onestà intellettuale. Così operando per oltre 40 anni lo Stato italiano si è dotato di leggi all’avanguardia. E poi che è accaduto? E’ ancora possibile sostenere che l’azione dello Stato è governata da quei tre principi essenziali e imprescindibili: repubblica parlamentare, democrazia e lavoro?
Sul fatto che siamo in una repubblica parlamentare possiamo senza tema di smentita sollevare seri dubbi. Anzi di dubbi pare non ne abbia neppure la Corte Costituzionale se è vero come è vero che ha dichiarato l’incostituzionalità di una legge che ha consentito di votare per tre volte un parlamento non eletto dai propri elettori ma nominato dalle segreterie dei partiti. Insomma una legge che aveva ridotto gli italiani da elettori a sudditi. Ma la stessa sentenza della Corte Costituzionale ci dice anche che le tutele proprie della democrazia sono, per così, dire alquanto allentate. Il collega Aldo Bozzi aveva promosso un’azione contro la Presidenza del consiglio e il Ministero degli interni in quanto riteneva leso il suo diritto al voto nelle elezioni 2006. E’ pur vero che il nostro sistema prevede che la Corte decida solo a seguito di un quesito che venga sottoposto alla sua attenzione da un giudice in un processo ove dovrebbe trovare applicazione la legge in odore di incostituzionalità, ma è anche vero che la legge è stata votata dal parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica, che altri due parlamenti sono stati eletti, o meglio nominati, con la stessa legge, che il giudice delle leggi ha impedito che gli elettori si esprimessero sul referendum che intendeva abolire la legge stessa, che i giudici di Milano in prima e seconda istanza avevano respinto le domande condannando l’avv.to Bozzi a rifondere le spese legali allo Stato.
Per quanto riguarda il lavoro è di oggi la notizia che il numero dei disoccupati non è mai stato così alto dal 1977! Il lavoro è ormai considerato un optional e non più un diritto. Il principio cardine del patto sociale stretto con gli italiani alla fine della seconda guerra mondiale e cioè la piena occupazione è stato infranto. Con quale risultato? Un incremento di 500 morti per suicidi negli anni 2008, 2009 e 2010 (le statistiche si fermano ma temiamo non il numero in aumento di morti), malattie psicosomatiche, infarti, disgregazioni familiari, fallimenti, perdita della casa, vendita degli oggetti cari di famiglia. Un intero popolo frustrato e vilipeso.
E ora possiamo tornare ai nostri diritti di quarta generazione o come sono stati chiamati da Luciano Barra Caracciolo diritti cosmetici. Quei diritti che hanno la funzione di specchietti per le allodole, che fanno credere ai cittadini di aver conquistato frontiere inimmaginabili, che hanno vinto battaglie. Certo ora il legislatore italiano sarà costretto a emettere una legge che consenta ai genitori di stabilire quale cognome imporre ai propri figli. Così forse dimenticheranno che lo Stato non assicura più ai giovani istruzione e futuro, ai nonni sicurezza e assistenza, agli ammalati cure e soccorso, ai terremotati case e ricostruzione, ai contribuenti giustizia impositiva e correttezza esecutiva, agli insegnati formazione e strumenti didattici, agli imprenditori, agli artigiani, agli agricoltori, ai commercianti supporto e sostegno, ai liberi professionisti dignità e decoro. A tutti un futuro in cui sperare e uno scopo in cui credere.
P.S. La Corte dei diritti dell’uomo è organo dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Detta Assemblea non è elettiva bensì è composta da membri nominati e scelti dai singoli stati. Non ha quindi fondamento realmente democratico. La Corte deve accertare l’esatto rispetto dei trattati. Del resto anche la UE si basa su trattati stipulati dai governi degli stati e non sottoposti al vaglio dei popoli attraverso referendum. Dovremmo cominciare a guardare con un certo scetticismo a tali istituzioni.
A fondamento della UE non vi è un patto sociale e neppure il principio della piena occupazione bensì la lotta all’inflazione (per semplificare), chiaro principio del capitalismo neoclassico. “Dinanzi alla difficoltà sempre più diffusa nel senso comune di avere piena consapevolezza dei propri diritti “effettivi” e “ragionevole” certezza nel farli valere, potrebbe risultare non del tutto ingiustificata la preoccupazione ormai crescente che dall’Unione europea, piuttosto che un innalzamento delle tutele, promani una loro riduzione, una loro compressione o, addirittura, un loro sovvertimento” (Delia La Rocca Dalla lotta per i diritti alla lotta tra i diritti in Costituzionalismo asimmetrico dell’Unione europea Giappichelli 2010). Siamo tutti avvertiti!
di Maria Rita MOTTOLA http://www.personaedanno.it