Il mantenimento dei figli
L’articolo 30 della Costituzione recita: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. Una responsabilità genitoriale che va al di là del figlio concepito in matrimonio o fuori dal matrimonio, che sia riconosciuto o non riconosciuto (figlio naturale non riconosciuto).Il figlio può quindi pretendere l’adempimento dei doveri genitoriali: in particolare il mantenimento. Gli articoli in materia del Codice Civile sono invece il 147 (doveri verso i figli) il 148 (concorso degli oneri). Anche l’articolo 155 del codice civile sottolinea il principio della bigenitorialità: anche anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il mantenimento deve assicurare il soddisfacimenti di tutte le esigenze del figlio. Un dovere che deve fare i conti con la condizione economica e la posizione sociale dei genitori, naturalmente. E’ da precisare anche che occorre verificare il peso economico tra i genitori stessi: è un rapporto di proporzioni. E’ importante notare come la violazione dell’obbligo di mantenimento può comportare alla decadenza della potestà.