“IL MINORE E TRASFERIMENTO DI RESIDENZA” – Trib. Torino 8/10/14
Importante decisione «guida» del Tribunale Torino: sulla scelta della residenza abituale del minore conteso Trib. Torino, sez. VII civ., decreto 8 ottobre 2014 (Pres. Cesare Castellani, rel. Lorenzo Audisio) Residenza abituale del minore – Scelta della residenza – Decisione dei genitori – Accordo – Necessità – Sussiste – Eccezione – Affidamento esclusivo cd. Rafforzato (art. 337-ter c.c.)La residenza abituale del minore, intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti, costituisce uno degli «affari essenziali» per la vita del fanciullo. Il luogo di residenza abituale dei minori, pertanto, deve essere stabilito dai genitori «di comune accordo» (art. 316, comma I cod. civ.). Trattandosi di una delle questioni di maggiore importanza per la vita del minore, anche in caso di disgregazione del nucleo familiare la scelta della residenza abituale deve essere assunta «di comune accordo» da padre e madre (art. 337-bis, comma III, cod. civ.) e ciò pure là dove sia stato fissato un regime di affidamento monogenitoriale (art. 337- quater, comma III, cod. civ.). In caso di disaccordo, è dato ricorso al giudice: non è, cioè, ammissibile una decisione unilaterale del singolo genitore, salvo il caso eccezionale dell’affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali (cd. affido esclusivo rafforzato: art. 337-quater, comma III, c.c.)
Trib. Torino, sez. VII civ., decreto 8 ottobre 2014 (Pres. Cesare Castellani, rel. Lorenzo Audisio) Trasferimento della residenza del genitore – Unitamente ai figli – Autorizzazione del giudice in caso di contestazione del genitore altro – Valutazione del preminente interesse del minore – Possibilità di rigettare l’istanza di autorizzazione – Sussiste – Valutazione del giudice (art. 337-ter c.c.) Il fondamentale principio ispiratore della normativa minorile è quello della prevalenza dell’interesse del figlio, specie se minore, su ogni altro interesse giuridicamente rilevante che vi si ponga in contrasto. Conseguentemente, sebbene la scelta della residenza da parte del genitore collocatario costituisca l’esercizio di un diritto di libertà garantito dall’art. 16 della Costituzione, deve rilevarsi che rispetto a tale diritto l’altro genitore può opporre ragioni direttamente collegate all’interesse della prole, come nel caso di un evidente ostacolo all’esercizio del proprio diritto di visita, ed il Giudice dovrà valutare, nella persistenza del disaccordo fra i genitori, se il trasferimento di residenza dei minori si ponga o meno in contrasto con l’interesse degli stessi ad un equilibrato ed armonico sviluppo della personalità, che si sostanzia anche nel diritto a conservare un rapporto significativo e continuativo con l’altro genitore, che potrebbe essere compromesso dal trasferimento della prole in un luogo distante dalla residenza del genitore non collocatario o, comunque, non facilmente raggiungibile. Invero, il diritto di un genitore di spostare la propria residenza insieme al figlio, pur trattandosi di diritto di rilievo costituzionale, deve essere bilanciato con il diritto del minore (di pari rango costituzionale) ad una sana crescita e ad uno sviluppo armonico della personalità, nonché a mantenere, pur in caso di disgregazione della famiglia, equilibrati ed adeguati contatti e rapporti con entrambi i genitori. Con la conseguenza che il diritto del genitore di trasferire la propria residenza insieme al figlio può trovare tutela giudiziale solo ove il trasferimento suddetto garantisca il soddisfacimento del diritto del minore come sopra evidenziato. Sentenza: Trib Torino 14 Trasferimento residenza minore.pdf Fonte:http://www.personaedanno.it/ |