Il MIUR riconosce il diritto del genitore non convivente a vigilare sull’istruzione e ad accedere alla documentazione
Il Miur detta le regole per i rapporti tra il genitore separato non convivente con i figli e le scuole, cercando di garantire che possa occuparsi della loro istruzione, tutelando al contempo il diritto alla “bigenitorialità” di bambini e ragazzi.
Con la circolare n. 5336 del 2 settembre scorso, infatti, il ministero dell’Istruzione afferma che tutti i dirigenti scolastici devono «incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non allocatario, di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli» e conseguentemente di facilitare agli stessi genitori l’accesso «alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extra scolastiche previste dal Pof».
E, per tradurre in pratica i principi, la circolare prevede alcune specifiche azioni amministrative:
l’individuazione di «modalità alternative» al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, nell’ipotesi in cui il genitore «non allocatario» risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente.
l’attribuzione della password per l’accesso al registro elettronico o diversamente l’utilizzo di altre forme di informazione veloce e immediata (sms o email) per le «comunicazioni scuola famiglia».
la richiesta della sottoscrizione, per presa visione, della “pagella” e dei principali documenti scuola-famiglia da parte di entrambi i genitori (l’allocatario e il non allocatario) quando non siano già in uso tecnologie elettroniche, ma moduli cartacei.
Infine, il Miur suggerisce di inserire, nella modulistica in uso, dove sia necessario acquisire l’assenso di entrambi i genitori e questo non sia possibile – ad esempio per l’autorizzazione a un trasferimento di scuola – una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Ecco il testo consigliato: «il sottoscritto (genitore che interloquisce con la scuola, di norma l’allocatario) consapevole delle conseguenza amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del Dpr 245 (rectius n. 445 del 28 dicembre 2000 ndr) dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori».
Con la conseguenza che, se la dichiarazione risultasse in seguito non vera proprio perché è mancato il consenso dell’altro genitore, in danno del dichiarante scatteranno tutta una serie di sanzioni (amministrative ma anche penali) legate alla falsità della dichiarazione.
Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-09-16/figli-separati-scuola-informa-due-genitori-104400.shtml?uuid=ACY3Xoy&refresh_ce=1