Il Sud congeda il genitore collocatario? di Marino Maglietta
Affidamento con frequentazione paritetica: i precedenti principali
Dopo le linee guida del tribunale di Brindisi (3 marzo 2017; elaborate da un gruppo di lavoro che contava al suo interno la D.ssa Fiorella Palazzo, presidente della locale sezione civile, e l’avv. Mariella Fanuli, del Foro di Brindisi) che hanno espresso un orientamento applicativo che si proponeva come fedele alla ratio legis della riforma del 2006; dopo una sentenza del tribunale di Lecce (16 maggio 2017, estensore D.ssa Piera Portaluri) che omologava un affidamento perfettamente ricalcato sulle suddette linee-guida; dopo il decreto n. 996/2017 (29.06.2017, pres. est. Dr. Giorgio Jachia), che in dottrina ha sconfessato l’intero impianto interpretativo prevalente; dopo il decreto del Tribunale di Catanzaro del 28 febbraio 2019 (est. D.ssa Emanuela Romano), che con una accuratissima motivazione e al termine di un rigoroso ragionamento ha respinto una richiesta di affidamento condiviso sbilanciato, optando per una presenza paritaria dei genitori; giunge in questi giorni una ordinanza del TO di Palmi (22 febbraio 2021, est. D.ssa Anna Maria Nesci) che, ancora una volta con decisione “trattata” (ossia ampiamente motivata), conclude disponendo un affidamento con frequentazione perfettamente paritetica e, per il mantenimento, rispetto al padre, che sia diretto “per le esigenze di vitto e alloggio quando il minore sarà con lui, mediante versamento dell’importo di euro 125,00 secondo le modalità già concordate in sede di separazione, oltre che al pagamento del 50% delle spese straordinarie”.
I passaggi salienti della motivazione
Entrati nel vivo del provvedimento è giocoforza riprodurne integralmente i passaggi essenziali, che illustrano magistralmente la vera essenza dell’affidamento condiviso nonché i gravi ed inevitabili danni dell’allontanarsi da esso:
“- al fine di garantire che il rapporto del minore con ciascun genitore sia effettivamente “equilibrato e continuativo” ed assicurare al figlio la possibilità di ricevere da ognuno dei due “cura, educazione, istruzione e assistenza morale” (sul punto, ancora, art. 337 ter c.c.), occorre immaginare che il minore possa avere lo stesso apporto – in termini di affettività, di tempi, di presenza, di condivisione, di vissuto quotidiano, di acquisizione di consuetudini di vita etc. – da ciascun genitore;
– l’effettività del disposto normativo di cui all’art. 337 ter comma 1 c.c. ben si garantisce attuando una suddivisione paritetica dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
– il ricorso a modelli improntati sulla collocazione del minore presso uno dei due genitori e l’attribuzione all’altro genitore di possibilità di visita a fine settimana alternati oltre che per qualche ora un paio di volte a settimana, conduce di contro, con ogni evidenza, a creare un rapporto sbilanciato tra le due figure genitoriali ed il figlio, non solo in termini di minore apporto (affettivo, educativo, temporale etc.) che viene garantito al figlio da parte del genitore non collocatario, ma altresì in termini di significativo aggravio della condizione del genitore collocatario, di fatto responsabile della maggior parte della gestione quotidiana del minore e quindi più significativamente inciso nella possibilità di condurre scelte quotidiane (in termini di lavoro, di svago, di vita privata) non fortemente condizionate dalla necessità di provvedere costantemente al figlio”.
È facile, dunque, vedere in quanto riportato sia la perfetta, coerente e doverosa adesione al dettato normativo, sia le conseguenti ricadute estremamente positive per i figli minorenni, sia, infine, la consapevole anche se indiretta denuncia dell’autolesionismo che accompagna la diffusa pretesa che ci sia un genitore prevalente e che questo sia la madre. Concetti espressi con estrema e coraggiosa incisività, quali raramente capita di leggere in un provvedimento giudiziario.
Dal Sud la svolta nel diritto di famiglia
Chi ha seguito fin qui questa analisi si starà probabilmente chiedendo per quale motivo viene data tanta enfasi proprio all’ordinanza del tribunale di Palmi che, in fin dei conti, giunge dopo una serie di interventi simili, qui elencati nella parte introduttiva. Il motivo è presto detto.
Il tribunale di Lecce ha solo consacrato un accordo delle parti; mentre a Palmi si è intervenuti in una separazione giudiziale, dando ragione al genitore che rispetto alla prevalente giurisprudenza presentava una richiesta decisamente controcorrente. Questo, per la verità, è avvenuto anche a Salerno e Catanzaro. Tuttavia, con la non meritevole saggezza del tempo trascorso non si può fare a meno di osservare che quei provvedimenti sono rimasti isolati (per quanto attiene a Catanzaro è d’obbligo dire “almeno per ora”, essendo la giudice redattrice ancora operativa in quella sede e con il medesimo titolo, a differenza di Salerno). Palmi, invece, si presenta dando la sensazione di essere all’inizio, e non al termine di un percorso. Avere dato corso preliminarmente a strategie processuali profondamente innovative, avere invitato nella propria sede il gruppo di lavoro che ha elaborato le linee guida del tribunale di Brindisi ed essersi confrontati con esso e solamente in seguito aver emanato un provvedimento come quello qui in esame lascia pensare e sperare che la feconda regione Calabria stia maturando una svolta che nell’ambito del diritto di famiglia potrà definirsi storica; se riuscirà a confermarsi e completarsi. Sotto quest’ultimo profilo, in effetti, manca veramente poco. La parte direttamente relazionale ha già compiuto per intero il suo percorso. Le modalità relative alla forma del mantenimento possono essere ulteriormente migliorate, al fine di avere una più completa prevenzione delle occasioni di scontro. La divisione al 50% delle spese non routinarie con minimale integrazione in denaro è, infatti, già un apprezzabile passo avanti rispetto al ricorso a pesantissimi assegni largamente praticato. Tuttavia è un metodo che lascia indeterminato chi dovrà provvedervi (qualche tribunale, peggio ancora, legittima a ciò solo il “collocatario”), obbliga a fornire le prove dell’avvenuta spesa, espone al rischio dello smarrimento di scontrini: in definitiva costringe la coppia di genitori che sono alla ricerca della propria indipendenza gestionale a interagire periodicamente quanto meno controvoglia, se non litigando.
Considerazioni queste che valgono in buona misura anche per il tribunale di Catanzaro, la cui splendida ed esaustiva analisi del 2019 trova un piccolo e superabile limite solo nel momento in cui sembra preoccuparsi dei tempi della frequentazione e delle differenze di reddito fino al punto di subordinare, eventualmente, al loro equilibrio la possibilità di stabilire un vero affidamento condiviso. Tuttavia, l’acutezza delle analisi di Catanzaro e di Palmi inducono a credere che basterà una ulteriore riflessione e un’attività di confronto affinché queste comprensibili riserve vengano spontaneamente superate.
In definitiva, dunque: Brindisi, Lecce, Salerno, Catanzaro, Palmi…: sembra che solo al Sud si porga piena attenzione ai diritti dei figli minorenni e alle prescrizioni di legge che li tutelano.
Fonte: Il Sud congeda il genitore collocatario? https://www.studiocataldi.it/articoli/41220-il-sud-congeda-il-genitore-collocatario.asp#ixzz6nUGKdHNV
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