Inadempienze nel mantenimento: ampia applicazione dell’art. 709ter cpc
Il Tribunale di Catania, adito ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., ha condannato il genitore che si era reso inadempiente nel corrispondere il mantenimento e nelle frequentazioni con la figlia, incorrendo così nelle misure punitive indicate dalla legge, che vanno dalla semplice ammonizione, alla sanzione amministrativa e al risarcimento del danno nei confronti del minore e dell’altro genitore.La disposizione, introdotta ex novo dalla legge n. 54/2006, prevede al primo comma che i genitori separati o che abbiano una separazione in corso, possano adire il Tribunale per la soluzione delle controversie tra loro insorte in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità di affidamento.
Il secondo comma dispone che in caso di gravi inadempienze o atti che comportino un pregiudizio per il minore, il giudice può in primo luogo modificare i provvedimenti in vigore (ad esempio modificando l’affido condiviso in affido esclusivo), e comunque disporre una serie di misure sanzionatorie.
Nel caso esaminato dal Tribunale siciliano, il padre già da quattro anni aveva cessato di corrispondere l’assegno di mantenimento e di contribuire alle spese straordinarie per la figlia. Inoltre lasciava trascorrere mesi interi senza cercare la figlia, non ottemperando con regolarità al diritto-dovere di visita. La madre era stata costretta più volte a ricorrere ad azioni esecutive nei confronti dell’ex marito per ottenere il mantenimento.
Il Collegio ha ritenuto di emanare i provvedimenti sanzionatori previsti dall’art. 709 ter c.p.c. perché le inadempienze accertate, a causa del protrarsi nel tempo, sono state considerate “gravi” e tali da arrecare un sicuro “pregiudizio” alla figlia minore, sia per la mancanza di mezzi economici di sostentamento sia per la privazione di ogni forma di assistenza morale e materiale, causato dal disinteresse del padre.
Il provvedimento contiene quindi sia l’ammonimento e l’invito ad astenersi in futuro da condotte qualificabili di violazione delle prescrizioni contenute nel decreto di omologa della separazione, sia la sanzione amministrativa pecuniaria della somma di 1.000 euro.
Quanto al risarcimento del danno, il Tribunale specifica che è necessaria la sussistenza sia di un pregiudizio sia di un nesso di causalità tra la condotta omissiva e il pregiudizio, il quale si è verificato sia nei confronti della figlia sia della madre nel caso concreto.
Il danno risarcibile, in questo caso, deve essere inquadrato nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. per la violazione di valori fondamentali quali il rispetto della persona umana e il dovere di solidarietà familiare, anche se non ricorrono gli estremi di un reato (crf. Trib. Modena n. 1425/2012). Il risarcimento pertanto è stato quantificato in via equitativa nella somma di 6000 euro, di cui 3000 per la figlia e 3000 per la madre.
La casistica dei provvedimenti sanzionatori è ampia e i tribunali fanno uso di questa disposizione a tutela degli interessi dei figli minori nell’ambito della separazione e del divorzio.
Inizialmente il testo della norma aveva dato adito al dubbio se la fattispecie riguardasse solo i conflitti e gli inadempimenti relativi alla potestà genitoriale e ai rapporti personali tra genitori e figli, ovvero si potesse estendere anche ai conflitti a contenuto patrimoniale (ad esempio, il mancato pagamento di un assegno di mantenimento).
La giurisprudenza è oggi orientata in favore di un’ampia applicazione dell’art. 709 ter c.p.c., anche con riferimento agli inadempimenti inerenti al mantenimento dei minori e alla ripartizione del contributo tra i genitori.
Dalle pronunce dei tribunali di merito si ricava che gli atti e le inadempienze cui la norma si riferisce possono consistere sia in un facere che in un non facere, e non sono tipizzabili a priori.
Gli inadempimenti e gli atti pregiudizievoli al minore o all’altro genitore possono essere imputabili ad entrambe le parti. Infatti, può essere sanzionato non solo il genitore non convivente che si disinteressi del minore, ma anche il genitore che frapponga ostacoli alle frequentazioni del figlio con l’altro genitore (cfr. decreto C. Appello di Firenze 29/8/2007).
Infine, l’applicazione delle misure sanzionatorie può avvenire anche officiosamente da parte del giudice che rilevi, anche nel corso di un altro procedimento, i presupposti del pregiudizio e della gravità della violazione. Il Tribunale di Modena (con decreto del 20 gennaio 2012), nel corso di un procedimento di modifica delle condizioni economiche di divorzio instaurato dal genitore stesso, ha disposto d’ufficio la sanzione dell’ammonimento nei confronti del genitore risultato essere inadempiente.
(Altalex, 29 luglio 2013. Nota di Giuseppina Vassallo.