Irpef:
E’ esente fino a 7500 euro. ” La Finanziaria per il 2008 ha inserito nell’art. 13 del Tuir una nuova detrazione Irpef in favore dei contribuenti che ricevono assegni periodici, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili, se risultanti da provvedimenti del giudice. In particolare, in favore dei destinatari di tali somme, sono riconosciute le medesime detrazioni previste per i pensionati di età inferiore a 75 anni (sopra indicate).
La nuova detrazione è applicabile già dal periodo d’imposta 2007 e, come prescrive la legge stessa, non va rapportata ad alcun periodo dell’anno, anche se gli assegni sono stati percepiti solo in una frazione di anno.
Infine, occorre ricordare che, in presenza di più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può avvalersi di quello più conveniente.
Per effetto delle detrazioni per tipologia di reddito, l’area di esenzione dall’Irpef risulta così determinata: 7.500 euro, per i pensionati al di sotto dei 75 anni, se la pensione è riscossa per l’intero anno, e per coloro che percepiscono assegni di mantenimento dagli ex-coniugi.”