L’assegno di mantenimento deve versarlo anche il disoccupato
Linea di rigore della Cassazione nei confronti dell’ex che non versa l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori: anche se licenziato e senza un reddito stabile, il coniuge deve comunque far fronte ai propri doveri di genitore, altrimenti rischia il procedimento penale.Altre fonti di reddito
Secondo i giudici della Suprema Corte [1], pure il disoccupato deve provvedere alle esigenze di sostentamento della prole, eventualmente attingendo le risorse dal Tfr, dall’indennità di disoccupazione o ancora dal sostegno economico dei propri genitori. Finanche l’eventualerimborso spese per la formazione professionale può costituire, in assenza di altri redditi, una entrata da girare ai propri figli. E se anche queste risorse mancano… si può sempre ricorrere al giudice civile per chiedere una riduzione dell’assegno divorzile e recuperare così qualche spicciolo in più.
L’essere genitori genera infatti un obbligo di mantenimento che solo una impossibilità oggettivae totale potrebbe evitare.
Ristrettezze economiche
Insomma: l’illecito scatta già solo “con l’inadempimento dell’obbligazione civile, costituita dal mancato versamento dell’assegno fossato dal giudice”: le ristrettezze economiche, quando non costituiscono una assoluta impossibilità ad adempiere, non giustificano l’ex coniuge.