Le condizioni di salute del genitore tenuto al mantenimento possono influire sulla misura dell’assegno da versare al figlio. Può chiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento il genitore le cui condizioni di salute gli impediscano di lavorare, nonostante sia titolare di diverse proprietà.
Lo ha chiarito la Cassazione [1], che ha ridotto l’assegno di mantenimento a un sessantaduenne ligure per via del suo precario stato di salute che non gli consentiva alcuna attività di lavoro. Per la Corte è risultata peraltro irrilevante la circostanza per cui l’uomo fosse proprietario di immobili e socio di alcune attività. È sempre possibile chiedere all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi del coniuge separato onde valutare e quantificare l’importo dell’assegno di mantenimento. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate non può rifiutarsi, opponendo il diritto alla riservatezza, poiché. Infatti l’esigenza di tutela (anche sotto un profilo giudiziario) dei diritti della persona prevale su altre valutazioni [2].
Può accadere però che il genitore obbligato al mantenimento possa trovarsi in difficoltà economiche o di salute, in questi casi il genitore non può essere esonerato dal versare l’assegno di mantenimento ai figli ma in queste ipotesi può agire in giudizio chiedendo una riduzione dell’assegno di mantenimento.
La Cassazione, infatti, con la sentenza n. 3390 del 12 febbraio 2013 ha ritenuto legittima la riduzione dell’assegno di mantenimento per il figlio se le condizioni di salute del padre non gli consentono di svolgere alcuna attività, nonostante lo stesso sia socio di varie attività e proprietario di immobili.
Il caso preso in esame dalla Suprema Corte vede come protagonista un sessantaduenne ligure che otteneva dalla Corte d’Appello di Genova una riduzione dell’assegno di mantenimento per il figlio perché a causa della sua malattia non poteva svolgere alcuna attività lavorativa, inoltre, la Corte territoriale, sempre per le ragioni di salute dell’uomo, riteneva più opportuno affidare in via esclusiva il figlio alla madre.
La ex moglie non ritenendo giusta la sentenza di secondo grado proponeva ricorso in Cassazione ma la Corte non accoglieva il ricorso aderendo, invece, al ragionamento seguito dalla Corte territoriale e cioè la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore di un figlio e’ legittima se il padre ha dei seri problemi di salute che non gli consentono di dedicarsi ad alcuna attività lavorativa, inoltre, e’ irrilevante la circostanza che il padre sia socio di varie società e sia proprietario di immobili.
Fonte: www.StudioCataldi.it
[1] Cass. sent. n. 3390 del 12.02.13.
[2] Cons. St. sez. IV, sent. n. 5047 del 20.09.2012.