Le spese straordinarie per i figli. Ecco un breve vademecum
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- Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento
- Le spese straordinarie per i figli
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Nel silenzio del legislatore, è la giurisprudenza a dover sopperire trovando risposte adeguate ai casi concreti.
La ripartizione delle spese nella prassi giudiziaria
A norma del nuovo articolo 337-ter c.c. (introdotto dal d. lgs. n. 154/2013), tanto nell’adozione dell’affido condiviso quanto di quello esclusivo, è il giudice a fissare “la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli“, sulla base del principio di proporzionalità e considerando: le attuali esigenze del figlio; il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In ordine agli esborsi necessari per il mantenimento, uno dei principi pacifici, in giurisprudenza, è quello di includere nell’assegno periodico solo le spese ordinarie e non anche quelle straordinarie, poiché in tal caso si rischierebbe di recare pregiudizio alla prole, comportando una compressione dei diritti nella soddisfazione delle esigenze inaspettate che necessitano di interventi economici straordinari, ponendosi altresì in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dal codice civile.
Sulla ripartizione delle spese straordinarie, invece, le corti non seguono un orientamento comune. La maggior parte dei provvedimenti stabilisce, unitamente all’obbligo di corrispondere un assegno periodico a titolo di contribuzione al mantenimento della prole, una percentuale variabile per far fronte all’entità degli esborsi di carattere straordinario. Nella pratica, è frequente la previsione di un contributo pro quota in ragione del 50% dell’ammontare delle spese straordinarie, ma non sono mancati casi in cui la giurisprudenza abbia ritenuto più rispondente alle esigenze di tutela della prole l’addebito degli oneri complessivi ad uno solo dei coniugi (cfr. Cass. n. 18242/2007).
I caratteri della “straordinarietà”
Pur nella varietà delle decisioni adottate dai giudici, emerge una sostanziale uniformità di criteri attraverso i quali distinguere le spese ordinarie da quelle straordinarie.
Per la prevalente giurisprudenza, di legittimità e di merito, vengono considerate ordinarie, quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole, rientranti nell’assegno erogato per il mantenimento (ad esempio, l’acquisto dei libri scolastici o dei medicinali da banco; le visite di controllo routinarie; l’abbigliamento, ecc.).
Sono ritenuti, invece, straordinari, tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori (ad es. interventi chirurgici o fisioterapia; spese per occhiali da vista, lezioni private, patente di guida, acquisto di un motorino, ecc.).
La necessità del comune accordo tra i coniugi
Sulla base del principio codicistico per cui le decisioni di “maggior interesse” per i figli debbono essere assunte di “comune accordo” tra i genitori, uno dei criteri fondamentali seguiti dalla giurisprudenza in materia di spese straordinarie è la loro preventiva concertazione tra i coniugi, col fine ulteriore di evitare i conflitti nascenti di fronte alle richieste di rimborso sostenute da uno dei due per gli esborsi non decisi concordemente, ma in maniera unilaterale.
Di regola, quindi, fatta eccezione per le spese mediche indifferibili ed urgenti che possono essere sostenute in assenza di comune accordo dando comunque titolo a conseguire il rimborso pro quota, per le altre spese straordinarie, inerenti questioni di maggiore interesse per i figli, il coniuge che ne chieda il rimborso, al fine dell’accoglimento della domanda, ha l’onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l’altro: l’assenza di qualsiasi consultazione, invero, esclude il rimborso (come, ad esempio, nel caso del pagamento della retta di una scuola privata, la cui frequentazione sia stata decisa unilateralmente da uno solo dei coniugi, ovvero dell’acquisto di un apparecchio ortodontico che, trattandosi di spesa programmabile, necessita di essere concordata).
Occorre, tuttavia, precisare che non tutte le spese straordinarie conseguono a una decisione di maggiore interesse per i figli: tra i due concetti non vi è automatica coincidenza, per cui sulla determinazione degli esborsi straordinari che non implicano questioni rilevanti, la giurisprudenza è concorde nel non stabilire obblighi di concertazione.
La tipizzazione delle spese e i protocolli d’intesa
Per cercare di contenere i frequenti conflitti fra i coniugi e al fine di rendere più costante l’orientamento giurisprudenziale, alcuni tribunali (tra cui: Bergamo, Firenze, Milano, Verona, Varese, ecc.), in collaborazione con consigli dell’ordine, associazioni ed esperti, hanno redatto dei protocolli d’intesa destinati a fornire indirizzi più chiari nella qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie e a dettare delle linee guida in una materia che continua ad essere oggetto di dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.
– Spese relative alla salute: le esigenze sanitarie dei figli, a seconda della loro natura, a volte vengono ricomprese nelle spese ordinarie, altre volte in quelle straordinarie, richiedendo in genere il preventivo accordo tra i coniugi. Tra le prime rientrano: le cure routinarie (visite di controllo, pediatriche, ecc.) e l’acquisto di medicinali da banco o di uso frequente; tra le seconde, invece, le cure dentistiche, oculistiche, termali o fisioterapiche; l’acquisto di un paio di occhiali o di un apparecchio ortodontico; ecc.
– Spese relative all’istruzione: gli esborsi maggiormente attinenti al profilo scolastico o educativo del minore (ivi compresa la formazione universitaria) vengono ricondotti dalla giurisprudenza unanime tra le spese ordinarie (acquisto di libri scolastici, materiale di cancelleria, ecc.). Vengono, invece, compresi nelle spese straordinarie, richiedendo il preventivo accordo tra i coniugi: i viaggi studio all’estero, le ripetizioni scolastiche; l’iscrizione ad istituti privati o a corsi di specializzazione, ecc.
– Spese extrascolastiche: le spese relative alla cultura, allo sport, al divertimento, alla custodia e alla cura dei figli rientrano tra quelle che i genitori, nei limiti della loro situazione economica, sono chiamati a soddisfare. Rientrano, invece, tra le spese straordinarie, da documentare con preventivo accordo, quelle per l’acquisto di un computer o di un motorino; per la baby-sitter (se contattata per imprevedibili necessità e non in maniera abituale); per il conseguimento della patente di guida; ecc.
Fonte: www.StudioCataldi.it