Leggi e Diritti vigenti
ARTICOLO 3, c.i. (costituzione italiana): “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso […]”
ARTICOLO 29, c.i.: “Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”
ARTICOLO 30, c.i.: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”
sito della costituzione italiana
LEGGE 54 del 2006 AFFIDO CONDIVISO – cenni dall’art.1: “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”
consulta il testo integrale della legge 54
Proposta di Modifica Costituzionale
proposta di legge costituzionale n.1395 – modifica all’art.31 della costituzione in materia di tutela della paternità – il 26 Giugno 2008 è stata depositata in parlamento una proposta di modifica alla costituzione per aggiungere nell’art.31 la parola paternità tra le cose importanti da tutelare: “La Repubblica protegge la maternità, la paternità, l’infanzia e la gioventù.”
sito della pdl costituzionale 1395
Proposte di Legge
disegno di legge n.957 del 29/07/2008 (AFFIDO CONDIVISO BIS, migliorie alla legge 54): “Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso”
consulta l’iter parlamentare del ddl 957
proposta n.53 del 29/04/2008 (migliorie all’affido condiviso e doppia residenza) – cenni dal testo: “E’ risultata frequente nella giurisprudenza la tendenza di alcuni tribunali a stabilire l’affidamento condiviso con modalità pressoché identiche a quelle di un affidamento esclusivo. […] risolvere la non circoscritta tendenza, emersa in giurisprudenza, a concedere l’affidamento condiviso svuotandolo al contempo dei suoi essenziali requisiti, come il diritto del minore a un rapporto “equilibrato e continuativo con entrambi i genitori” e a ricevere “cura”, oltre che educazione e istruzione, da ciascuno di essi: condizioni che evidentemente non si realizzano se il figlio trascorre con uno di essi poco più di due fine-settimana al mese. Poiché tale limitazione è conseguenza diretta dell’attribuzione ai figli di un’unica appartenenza domiciliare, la nuova formulazione evidenzia la scelta a favore di due case, pur di continuare ad avere due genitori.”
Idee e Progetti di Legge
nuove norme (civili e penali) di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza:
progetto di legge per l’istituzione del “REATO DI IMPOSSESSAMENTO DELLA PROLE“.
vai al sito del progetto di legge
Congedo di paternità
LEGGE 53 del 2000 – “disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità”
Queste alcune agevolazioni previste per i padri che lavorano
(dipendenti nel settore pubblico e privato)
ASTENSIONE OBBLIGATORIA
Fino a 5 MESI complessivi (2 prima* e 3 dopo del parto) – 80% della retribuzione
(*nuovo diritto del padre – vedi servizio tg – sentenza tribunale del lavoro di firenze 11/2009)
ASTENSIONE FACOLTATIVA
Fino a 7 MESI complessivi (10 qualora vi sia un solo genitore) – 30% della retribuzione
Si deve fare richiesta al datore con 15 giorni di anticipo. L’astensione facoltativa può essere frazionata in un lungo spazio di tempo entro i primi otto anni di vita del bambino. Durante l’astensione facoltativa si matura comunque l’anzianità, ma non le ferie ed essa viene conteggiata nel TFR, ma non ai fini della tredicesima.
MALATTIA DEL BAMBINO
Senza limite fino a tre anni – 5 giorni all’anno fino a otto anni – Non retribuito. Tali assenze non sono calcolate per ferie e tredicesima, ma entrano nel conteggio del TFR e dell’anzianità.
CONGEDI DI FORMAZIONE
Prerequisiti: necessari almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda per poter richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi di formazione per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore ad undici mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa. I congedi di formazione possono essere richiesti per completare la scuola dell’obbligo, conseguire un titolo di studio di secondo grado o una laurea, partecipare ad attività formative (corsi, laboratori, seminari) diverse da quelle offerte dal datore di lavoro. Non retribuito