L’erede perde il 36% se cede la casa in comodato
L’intervento chiarificatore delle Entrate si estende anche ad alcune questioni riguardanti mutui passivi, 36% e 55 per cento.
In relazione ai mutui cointestati, gli interessi passivi possono essere detratti interamente dal coniuge separato solo se questi:
– è diventato proprietario esclusivo dell’immobile;
– si è accollato il mutuo, con accollo formalizzato in un atto pubblico;
– le quietanze di pagamento sono integrate dall’attestazione che l’onere è stato sostenuto dal proprietario anche per la quota riferita all’ex.
Le stesse condizioni devono ricorrere nel caso in cui la sentenza di separazione abbia stabilito in capo al marito l’obbligo di pagare il mutuo cointestato, e quest’ultimo intenda detrarre per intero gli interessi passivi.
Per i mutui misti, inoltre, le Entrate hanno precisato che, in assenza di altra documentazione, è possibile attestare attraverso una dichiarazione sostitutiva quale somma sia da imputare all’acquisto dell’abitazione principale (detraibile) e quale invece alla ristrutturazione (indetraibile).
Il decesso di un contribuente cointestatario di un mutuo, sempre per l’Agenzia, consente la detrazione degli interessi passivi per intero in capo all’erede che sostiene l’onere, solo se tra tutti gli eredi c’è un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l’obbligo di estinguere l’intero debito residuo. Nel caso infine di mutuo contratto per l’acquisto della piena proprietà da parte di un soggetto che poi concede l’usufrutto al figlio, il genitore nudo proprietario può detrarre tutti gli interessi pagati, rapportati all’intero valore dell’immobile.
Risolte anche alcune questioni attinenti alla detrazione del 36 per cento. Se fattura e bonifico sono intestati a uno solo dei due comproprietari, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulta indicato in questi documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.
Per l’acquisto di un’abitazione ristrutturata da impresa costruttrice, la detrazione del 36% spetta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà. Nel caso invece di acquisto di un box pertinenziale ristrutturato, il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto e quindi il coniuge comproprietario, al fine di usufruire della detrazione totale, può annotare in fattura di aver sostenuto interamente la spesa.
È stato confermato, inoltre, che l’erede può usufruire del 36% anche in relazione alle spese sostenute dal de cuius, purché conservi la disponibilità immediata del bene, circostanza che non si verifica, secondo le Entrate, quando l’immobile è stato concesso in comodato a terzi.
La circolare offre un’opportunità anche a coloro che, intendendo usufruire della detrazione del 55% sugli interventi di risparmio energetico, hanno inviato all’Enea schede errate. Se l’errore si riferisce a invii relativi al 2009, l’unica possibilità è quella di rettificare la scheda, ma se l’errore si riferisce ai due anni precedenti, le spese che non risultano dalla scheda informativa possono essere dimostrate all’Agenzia anche in sede di controllo della dichiarazione dei redditi.
Confermata, infine, la rateizzazione delle spese che danno diritto alla detrazione del 55% (cinque o dieci rate), in base alla normativa vigente nell’anno di sostenimento dell’onere, e la possibilità di usufruire del beneficio anche nel caso di un immobile utilizzato promiscuamente come abitazione e studio professionale.
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