Lo spostamento dei genitori “separati” al tempo del Covid-19
Nell’era Covid-19, che oramai pare rammentarci i viaggi interplanetari di Star Trek, ognuno è chiamato ad intraprendere il proprio “viaggio” di dolore (si pensi a chi abbia perso i propri cari o a chi li assista in una lunga degenza, spesso senza neppure potersi realmente avvicinare), di sofferenza, di travaglio esistenziale, di isolamento sociale, preoccupato per il proprio futuro lavorativo ed “economico”.
Si pensi infatti al genitore A che debba andare a prendere il figlio dal genitore B per tenerlo con sé nel periodo di sua spettanza (un giorno, un w.e., una settimana) e che, ovviamente, questo disti molti chilometri, o si trovi in un altro Comune, o in un’altra Regione, o addirittura in un’isola, o addirittura oltre confine. Capirete da voi quanto sia complicato tutto ciò (già solo lo spostarsi) e quanto timore si abbia di essere fermati dalle forze dell’Ordine, con il rischio non solo di doversi giustificare ma anche di incorrere in un verbale o in una sanzione, o in un vero e proprio respingimento.
Infatti tra un DPCM e l’altro immediatamente successivo, tra un’ordinanza della Protezione Civile e l’altra, tra un’ordinanza regionale e l’altra, tra un’ordinanza comunale e l’altra, tra una FAQ5 e l’altra, tra le grida manzoniane e gli altoparlanti delle auto civette, i sentito dire (a voce, via whatsup, via social e altro), è pressochè impossibile orientarsi. Tanto per il c.d. “buon padre di famiglia”, quanto per gli operatori del diritto. Si naviga a vista, non solo in senso politico (come abbiamo visto) ma anche in senso giuridico (conseguente ovviamente al primo). E questo senza neppure avere la pretesa di addentrarsi in una discussione ben più sofisticata, quale la posizione tra le diverse fonti adottate, la legittimità delle stesse, la interpretazione di esse.
Per padroneggiare ogni risposta ai tanti infiniti quesiti (quello in esame è solo uno di essi) non servirebbe neppure un ottimo armamentario giuridico poichè sarebbe più utile un buon armamentario psichiatrico.
Dunque deluderò immediatamente i lettori, anticipando come in realtà non possa dirsi esistere una soluzione matematica ad una e vera propria “pandemia giuridica” quale è quella avvenuta nell’ultimo mese. Ciò nonostante tenterò di offrire la mia risposta, invocando (e sperando) nella ragionevolezza.
Infatti le risposte al quesito giuridico “Posso andare a prendere mio figlio dall’altro genitore, che si trovi distante/in un altro Comune/Regione etc.?” si presterebbe certamente a molteplici risposte giuridiche, al pari degli infiniti rivoli della dottrina e della giurisprudenza. L’Infinito leopardiano insomma (“tra questa immensità s’annega il pensier mio”), quanto il diritto italiano.
Partiamo in ogni caso, in quanto imprescindibile, necessariamente dall’ultima perla: il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01807) (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020) ove all’Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) recita alla lett. b) che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.
Tale prescrizione è stata riecheggiata dalla ORDINANZA 22 marzo 2020 – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01806) (GU Serie Generale n.75 del 22-03- 2020) del Ministero della salute, ove all’Art. 1 (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) è sancito che “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.“.
Alla pagina FAQ del Governo si legge ora 22 Marzo 2020 (ore 13,00) “Attenzione: pagina in aggiornamento in seguito all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, dell’Ordinanza del 22 marzo 2020 adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Interno e del Dpcm 22 marzo 2020”.
Cosa fare dunque?
L’interpretazione letterale “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano” lascerebbe poco spazio ad ogni risposta positiva, ma l’eccezione riportata “salvo che per comprovate esigenze di assoluta urgenza” consentirebbe a proprio beneficio di invocare il dovere-diritto6 di accudimento del figlio (come già scritto discendente da norme costituzionali oltre che dal
D’altronde si pensi ai genitori che in condizioni di normalità esercitino tale dovere-diritto senza alcuna limitazione. Non si comprende dunque perché gli stessi genitori, ove meramente distanziati (magari anche solo di qualche centinaio di metri), non possano esercitare l’identico diritto.
Diversamente sarebbe sacrificato il diritto alla bigenitorialità del minore.
E’ pur vero come le prescrizioni sanitarie emergenziali, quali quella del Covid-19, possano comprimere altri diritti costituzionali (i quali diverrebbero dunque cedevoli, come appunto il diritto di movimento sul territorio nazionale), ma qua siamo dinanzi ad una deroga espressa dal legislatore e costituita da “comprovate esigenze di assoluta urgenza”, che appunto per la sua genericità ben potrebbe prestarsi a tale fattispecie (può non dirsi assolutamente urgente accudire il figlio?).
In conclusione, a mio avviso, il genitore c.d. itinerante ben potrà spostarsi da Comune a Comune, da Regione a Regione, ovviamente provvedimento alla mano (ben più complesso sarà attestarlo in difetto di un provvedimento, ad es. nelle more di una decisione), invocando le “comprovate esigenze di assoluta urgenza”.
Tuttavia ciò non esime affatto il genitore itinerante dal fare una propria rigorosa (per quanto ovviamente ascientifica) valutazione del proprio rischio di esporre il minore ad un maggior rischio (rispetto al rischio al quale già è esposto con l’altro genitore, ovviamente) del contagio da Covid-19. Sicchè se il genitore c.d. itinerante è un soggetto che nei giorni, o settimane precedenti, è entrato in contatto stretto con varie persone, forse è il caso che ne tenga conto. Ovviamente nel supremo interesse del minore. Questa volta, seriamente.1 Avvocato del foro di Milano.2 Oltre che dall’istinto genitoriale, anche dalle norme costituzionali ex artt. 2, 29, 30 Cost., nonchè anche per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
3 Per i tribunali ancora retrogadi si chiama “diritto di visita” o anche, ben meno violento, “diritto di frequentazione”.
4 Termine squisitamente – si fa per dire – giurisprudenziale e a ben vedere contrario alla ratio legis della L. 54/2006.
5 Che quanto a fonetica, aggiungendo la U, richiama anche brutte sensazioni e a inganni.
6 Giova ricordare che specularmente troviamo il fondamentale diritto alla bigenitorialità del figlio.
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che regoli la regolamentazione genitori-figli nella fattispecie concreta) per appunto derogare al divieto di spostarsi (per andare a prelevare il figlio e di poi a riportarlo).
Fonte: https://www.personaedanno.it/articolo/lo-spostamento-dei-genitori-separati-al-tempo-del-covid-19