L’obbligo del figlio di mantenere il genitore
Quando il genitore versa in stato di bisogno può essere onerato agli alimenti anche il figlio
Avv. Laura Bazzan – A differenza dei figli, in favore dei quali il mantenimento viene espressamente riconosciuto quale diritto dall’art. 315-bis c. 1 c.c., esteso dall’art. 337-septies anche oltre la maggiore età e sino al raggiungimento dell’autosufficienza economica e, correlativamente, imposto quale obbligo ai genitori dall’art. 147 c.c., non esiste una disciplina che preveda un corrispondente obbligo di mantenimento dei genitori gravante sui figli. Vi sono, tuttavia, alcune norme che disciplinano gli obblighi economici dei figli nei confronti della famiglia in generale e dei genitori in particolare.
Innanzitutto, ai sensi dell’art. 324 c.c., il genitore è titolare dell’usufrutto legale sui beni del figlio, diritto che conserva sino al compimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, e lo stesso figlio è tenuto, secondo quanto previsto dall’art. 315-bis c. 4 c.c., a contribuire ai bisogni della famiglia, in base alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, finché convive con essa. In un’ottica di mutua assistenza familiare, quindi, da un lato, il genitore può gestire il patrimonio del figlio fino a quando esercita la responsabilità genitoriale su di esso; dall’altro, l’obbligo di contribuzione del figlio è subordinato alla convivenza con la famiglia di origine.
Il genitore, inoltre, ha diritto ad ottenere la corresponsione degli alimenti da parte del figlio qualora si trovi in stato di bisogno, ovvero nell’incapacità di provvedere da sé al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita. Si tratta di una prestazione assistenziale diversa rispetto al mantenimento, essendo limitata a quanto necessario per far fronte alle necessità primarie dell’esistenza (come vitto, alloggio, cure, vestiario) pur con riguardo alla posizione sociale dell’avente diritto, ed essendo commisurata sia alle esigenze del beneficiario che alle condizioni economiche del somministratore ex art. 438 c.c.
Poiché l’impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento consegue all’incapacità di esercitare un’attività lavorativa, la situazione di bisogno è sovente configurabile con riferimento ai genitori anziani privi di pensione o pensione inadeguata. Il figlio può, a sua scelta, corrispondere al genitore indigente un assegno periodico ovvero accoglierlo e mantenerlo nella propria casa, ai sensi dell’art. 443 c.c.; il mancato adempimento agli obblighi alimentari da parte del figlio, se doloso, potrebbe integrare il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p., che prevede la reclusione fino a un anno e la multa da euro 103 a euro 1.032 anche per chi faccia mancare i mezzi di sussistenza agli ascendenti.
L’obbligazione alimentare del figlio nei confronti del padre o della madre, tuttavia, ha grado posteriore rispetto a quella imposta al coniuge. In altre parole, il figlio è tenuto a prestare gli alimenti solo se il coniuge del genitore che versa in stato di bisogno non sia in grado di provvedere al suo sostentamento, e sempre che lo stesso figlio goda di redditi sufficienti a soddisfare le esigenze di vita della propria famiglia e dell’alimentando; in caso contrario, si procede secondo l’ordine stabilito dall’art. 433 c.c. (genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi; adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali). Se vi sono più figli, sono tutti obbligati a prestare gli alimenti al genitore in proporzione alle loro possibilità economiche. Primo obbligato, ancorché nei limiti della cosa donata, resta il donatario che deve prestare gli alimenti al donante con precedenza su ogni altro soggetto, anche appartenente alla famiglia dell’alimentando, salvo che si tratti di donazione obnuziale o remuneratoria.
In ogni caso, il mutamento delle condizioni economiche del figlio o del genitore determinano, a seconda delle circostanze, la cessazione, la diminuzione o l’aumento degli alimenti. In particolare, se in seguito all’assegnazione il genitore mantiene una condotta disordinata o riprovevole, gli alimenti possono essere ridotti; se il genitore viene dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, perde il diritto agli alimenti nei confronti del figlio, così come la posizione di legittimario nella successione apertasi per premorienza dello stesso figlio o del nipote ex filio. L’obbligazione alimentare del figlio cessa, altresì, in ipotesi di disconoscimento della paternità e revoca o annullamento dell’adozione.
Fonte:www.StudioCataldi.it