L’ordine di protezione contro gli abusi famigliari: una tutela in più
Molte donne o uomini pensano di non avere tutela contro gli abusi famigliari o non si fidano delle stesse. Per questo oggi andremo ad analizzare un istituto molto efficace di cui tutte le donne o uomini dovrebbero essere a conoscenza: si tratta dell’ordine di protezione contro gli abusi famigliari.Si tratta di un provvedimento adottato dal giudice con decreto, su istanza di parte, qualora vi sia motivo di ritenere che vi siano degli abusi in famiglia a patto che sia “causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente”, come sancito dall’art. 342 bis c.p.c.
Dall’articolo, quindi, si possono facilmente individuare i presupposti dell’ordine di protezione, ovvero:
- Una condotta fonte di grave pregiudizio alla libertà fisica, morale o alla libertà dell’istante;
- Il soggetto deve essere o un coniuge o un convivente.
Come si evince dall’articolo, quindi, il Legislatore che ha introdotto la norma con L. 4 aprile 2001 n. 154, ha voluto salvaguardare l’integrità non solo fisica, ma anche morale, nonché la libertà del coniuge vessato. Si è voluto tutelare, inoltre, non solo il coniuge, ma anche il convivente, lasciando spazio ad una tutela anche per chi si trova in una situazione di “coppia di fatto” (sia eterosessuale che omosessuale).
Nell’articolo successivo, il 342 ter c.p.c., il Legislatore ha disciplinato il contenuto del provvedimento e le sue modalità di attuazione.
Cosa può fare il giudice con l’ordine di protezione contro gli abusi famigliari :
- Disporre l’allontanamento dai luoghi abitualmente frequentati dall’istante (domicilio della famiglia d’origine, domicilio di prossimi congiunti o di altre persone, in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli);
- Disporre l’intervento dei servizi sociali, di associazioni a tutela delle donne o uomini o dei bambini o di centri di mediazione famigliare;
- Disporre un assegno di mantenimento e prescrivere che questo sia versato direttamente dal datore di lavoro, decontraendolo dalla retribuzione.
Nello stesso decreto, il giudice dispone le modalità di attuazione, servendosi, se lo ritiene opportuno, anche dell’ufficiale sanitario e della forza pubblica e i termini dello stesso. La durata massima dell’ordine di protezione è di 6 mesi i quali, in caso di gravi motivi, possono essere prolungati.
Fonte: http://www.avvocatomassaro.net
e se la condizione di diritto sorgesse da parte di un coniuge privo di redditi nei confronti della coniuge benestante che ha promosso la causa civile di separazione giudiziale (in stato di avanzamento) , in cui il magistrato non abbia pero’ disposto alcuna ordinanza di un minus diretta al sostentamento del coniuge “debole”,pur avendo potuto constatare lo stato di assoluto bisogno dello stesso, tale istanza di protezione con annessa richiesta di pignoramento dallo stipendio della coniuge a chi dovrebbe presentarla ? Insomma , e’ fattibile esercitare tale diritto nascente su presupposti “di protezione ” ad altro giudice in contemporanea , o si dovrebbe/potrebbe rivolgere in ogni stato e grado del procedimento al medesimo giudice della causa di separazione in atto?