No mantenimento se moglie si allontana dalla casa portando con sé i figli
Il coniuge senza reddito rischia di vedersi addebitata la separazione e contestualmente perde il diritto al mantenimento se, senza validi motivi, si allontana dalla casa coniugale portando con sé i figli.
In molte coppie sarà capitato di litigare e, spesso al limite dell’esasperazione, a qualcuno dei coniugi può essere venuto in mente di dire: “Basta, non ti sopporto più: me ne vado”.
Finché rimangono parole non si corre alcun rischio ma passare dalle parole ai fatti è un attimo che può costar caro.
Non è vietato, in generale, allontanarsi dal domicilio domestico, soprattutto se è in corso una crisi coniugale, ma per farlo è necessario che vi siano delle valide ragioni e soprattutto che l’altro coniuge venga a conoscenza delle intenzioni dell’altro coniuge in tempo debito (non quindi dalla sera alla mattina).
Possono considerarsi “valide ragioni” per allontanarsi da casa:
1. le violenze fisiche o psicologiche subite dal coniuge vittima;
2. la mancanza di intesa sessuale;
3. l’infedeltà;
4. l’invadenza dei parenti;
5. il carattere dispotico del marito o anche l’eccessiva tirchieria dell’altro possono determinare continui conflitti.
Dunque, se doveste trovarvi in uno di questi casi (che, certo, non possono considerarsi esaustivi, ma solo dei semplici esempi) o in altre situazioni di emergenza di coppia potreste allontanarvi da casa.
Prima di farlo, però, è sempre opportuno costituirvi una prova a vostro favore che verrà poi prodotta nel giudizio di separazione per evitare l’addebito.
Quindi, conviene scrivere una lettera indirizzata al coniuge da spedire, con raccomandata a/r, ovviamente presso la vostra abitazione.
Il coniuge verrà a conoscenza delle vostre intenzioni e questo potrà legittimarvi, se la convivenza è divenuta intollerabile, ad allontanarvi dalla casa, portando eventualmente con voi anche i figli.
Attenzione però: portare con voi i figli non vi legittima ad impedire il diritto di visita all’altro genitore che rimane sempre il padre o la madre dei figli e, in quanto tale, ha i vostri stessi diritti.
Dunque, nessuno dei coniugi può prendere decisioni o imporre divieti all’altro coniuge. Al contrario, se ne ricorreranno i presupposti, sarà il giudice, in sede di separazione, a stabilirlo.
Un’altra soluzione, prima di allontanarvi da casa, è quella di fare la dichiarazione di allontanamento recandovi presso una compagnia dei Carabinieri o presso la Questura.
Il verbale in cui rilasciate le vostre dichiarazioni, in merito all’allontanamento, potrà essere prodotto in giudizio come prova che l’allontanamento era giustificato da validi motivi.
La Cassazione in più occasioni si è espressa ritenendo l’allontanamento dalla casa coniugale come motivo di addebito della separazione, quando non sia sorretta da validi motivi.
Ad esempio una sentenza di qualche tempo fa [1] ha stabilito che: “l’abbandono del tetto coniugale, prima della domanda di separazione e senza una valida ragione, fa scattare automaticamente l’addebito”.
Secondo un orientamento consolidato, l’allontanamento dalla casa coniugale non costituisce motivo di addebito della separazione solo nell’ipotesi in cui ci sia stato un preventivo accordo delle parti o l’allontanamento sia avvenuto subito dopo il deposito del ricorso per separazione.
Potrebbe porsi il caso in cui l’altro coniuge cerchi di convincere il coniuge “fuggitivo” a fare ritorno a casa, cercando di ripristinare l’equilibrio familiare. Se, però, nonostante gli sforzi del coniuge l’altro decide, in maniera inamovibile, di non farvi rientro questo atteggiamento potrà essere considerato dal giudice negativamente. In merito vi è giurisprudenza risalente a un po’ di anni fa [2] che considera il rifiuto del coniuge di ritornare a casa, dopo il richiamo dell’altro, come un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. In particolare si verifica la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale.
Più di recente il Tribunale di Treviso ha, invece, stabilito che l’allontanamento dalla casa familiare, non giustificato e non dipendente da fatto anteriore alla cessazione della convivenza, comporta addebito della separazione salvo che non si provi il fatto dell’altro.
Bisogna anche provare che la convivenza sia diventata intollerabile. La Cassazione sul punto si è espressa in più occasioni [4].
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[1] Cass.sent.n.2059 del 14.02.2012
[2] Cass.sent. n. 3186 del 14.05.1981
[3] Trib. Treviso sent. n. 1212/2013.
[4] Cass. sent. n.10719/2013 e Cass. sent. n. 17056/2007.
Fonte: leggepertutti.it
Il coniuge senza reddito rischia di vedersi addebitata la separazione e contestualmente perde il diritto al mantenimento se, senza validi motivi, si allontana dalla casa coniugale portando con sé i figli.
In molte coppie sarà capitato di litigare e, spesso al limite dell’esasperazione, a qualcuno dei coniugi può essere venuto in mente di dire: “Basta, non ti sopporto più: me ne vado”.
Finché rimangono parole non si corre alcun rischio ma passare dalle parole ai fatti è un attimo che può costar caro.
Non è vietato, in generale, allontanarsi dal domicilio domestico, soprattutto se è in corso una crisi coniugale, ma per farlo è necessario che vi siano delle valide ragioni e soprattutto che l’altro coniuge venga a conoscenza delle intenzioni dell’altro coniuge in tempo debito (non quindi dalla sera alla mattina).
MIA MOGLIE E’ SCAPPATA DI NOTTE RAPENDO LE MIE FIGLIE. NON HO SAPUTO NULLA ,NE RICEVUTO NULLA, TUTTE LE INFORMAZIONI MI SONO STATE INOLTRATE QUANDO MIA MOGLIE ERA GIA’ A IN VENETO DALLA MADRE. COMPRESO LA LETTERA AI CARABINIERI. ELLA FU PLAGIATA DAI GENITORI IN UN MOMENTO DELICATISSIMO : AL PADRE FU DIAGNOSTICATA LA S.L.A. E LA SUOCERA “SEPARATA DAL MARITO” … SI E VISTA SOLA CON L’UNICA FIGLIA LONTANA 1000 CHILOMETRI….
Possono considerarsi “valide ragioni” per allontanarsi da casa:
1. le violenze fisiche o psicologiche subite dal coniuge vittima;
2. la mancanza di intesa sessuale;
3. l’infedeltà;
4. l’invadenza dei parenti;
5. il carattere dispotico del marito o anche l’eccessiva tirchieria dell’altro possono determinare continui conflitti.
Dunque, se doveste trovarvi in uno di questi casi (che, certo, non possono considerarsi esaustivi, ma solo dei semplici esempi) o in altre situazioni di emergenza di coppia potreste allontanarvi da casa.
Prima di farlo, però, è sempre opportuno costituirvi una prova a vostro favore che verrà poi prodotta nel giudizio di separazione per evitare l’addebito.
Quindi, conviene scrivere una lettera indirizzata al coniuge da spedire, con raccomandata a/r, ovviamente presso la vostra abitazione.
Il coniuge verrà a conoscenza delle vostre intenzioni e questo potrà legittimarvi, se la convivenza è divenuta intollerabile, ad allontanarvi dalla casa, portando eventualmente con voi anche i figli.
NON HO SAPUTO NULLA ,NE RICEVUTO NULLA, TUTTE LE INFORMAZIONI MI SONO STATE INOLTRATE QUANDO MIA MOGLIE ERA GIA’ A SAN DONA’ DI PIAVE.
NULLA E’ STATO DIMOSTRATO, ANZI E’ STATO DIMOSTRATO IL CONTRARIO DELLE ACCUSE ADDEBITATEMI E NON SONO STATO AVVISATO DI NIENTE SE NON DOPO CONSIDERANDO INOLTRE IL MIO STATO DI INVALIDITA CIVILE. IL MAGISTRATO NON VOLLE SENTIRE I MIEI TESTIMONI MA SOLO QUELLI DI MIA MOGLIE CHE NON FECERO ALTRO CHE DESCRIVERMI COME PADRE E MARITO AMOREVOLE.
Attenzione però: portare con voi i figli non vi legittima ad impedire il diritto di visita all’altro genitore che rimane sempre il padre o la madre dei figli e, in quanto tale, ha i vostri stessi diritti.
Dunque, nessuno dei coniugi può prendere decisioni o imporre divieti all’altro coniuge. Al contrario, se ne ricorreranno i presupposti, sarà il giudice, in sede di separazione, a stabilirlo.
LA VISITA ALLE MIE BAMBINE MI FURONO NEGATE, VOLEVANO INCONTRI TUTELATI, LA SEPARAZIONE ARRIVO MESI DOPO IL RAPIMENTO DELLE BIMBE, PER AMORE NON FECI ALCUNA DENUNCIA CONCRETA ANCHE SE DISPERATO E IN PREDA AD ANSIE MI RECAI DAL MARESCIALLO DEI CARABINIERI LOCALE PER UN CONSIGLIO….MI CONVINSE A NON FARE DENUNCIA.
Un’altra soluzione, prima di allontanarvi da casa, è quella di fare la dichiarazione di allontanamento recandovi presso una compagnia dei Carabinieri o presso la Questura. Il verbale in cui rilasciate le vostre dichiarazioni, in merito all’allontanamento, potrà essere prodotto in giudizio come prova che l’allontanamento era giustificato da validi motivi.
I CARABINIERI FURONO AVVISATI DA MIA MOGLIE SOLO DOPO IL RAPIMENTO E DAL VENETO E SU INDICAZIONE DEL SUO LEGALE CHE OBBEDIVA ALLA MADRE, POICHE’ MIA MOGLIE AVEVA UNA DEPRESSIONE POSTPARTO E LA PICCOLA (LA GRANDE 4 ANNI) AVEVA APPENA DUE MESI, LA COSA FU NASCOSTA ARTATAMENTE.
La Cassazione in più occasioni si è espressa ritenendo l’allontanamento dalla casa coniugale come motivo di adebito della separazione, quando non sia sorretta da validi motivi. Ad esempio una sentenza di qualche tempo fa [1] ha stabilito che: “l’abbandono del tetto coniugale, prima della domanda di separazione e senza una valida ragione, fa scattare automaticamente l’addebito”.
Secondo un orientamento consolidato, l’allontanamento dalla casa coniugale non costituisce motivo di addebito della separazione solo nell’ipotesi in cui ci sia stato un preventivo accordo delle parti o l’allontanamento sia avvenuto subito dopo il deposito del ricorso per separazione.
Potrebbe porsi il caso in cui l’altro coniuge cerchi di convincere il coniuge “fuggitivo” a fare ritorno a casa, cercando di ripristinare l’equilibrio familiare. Se, però, nonostante gli sforzi del coniuge l’altro decide, in maniera inamovibile, di non farvi rientro questo atteggiamento potrà essere considerato dal giudice negativamente. In merito vi è giurisprudenza risalente a un po’ di anni fa [2] che considera il rifiuto del coniuge di ritornare a casa, dopo il richiamo dell’altro, come un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. In particolare si verifica la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale.
SPEDII IN TAL MERITO DIVERSE RACCOMANDATE SUBITO DOPO IL RAPIMENTO, NON FURONO NEMMENO PRESE IN CONSIDERAZIONE, ANZI MI FU INTIMATO DI ABBANDONARE LA CASA POICHE SI DOVEVA VENDERE A CAUSA DELLA CRISI E DEL FALLIMENTO DELL’AZIENDA VENETA DEL PADRE DI MIA MOGLIE. DA TEMPO SI ERANO INNESCATE A TALE RIGUARDO INGERENZE ECCESSIVE DA PARTE DEI MIEI SUOCERI NELLA MIA FAMIGLIA.
Più di recente il Tribunale di Treviso ha, invece, stabilito che l’allontanamento dalla casa familiare, non giustificato e non dipendente da fatto anteriore alla cessazione della convivenza, comporta addebito della separazione salvo che non si provi il fatto dell’altro.
IL FATTO NON FU MAI PROVATO SE NON CON UNA SIMULAZIONE ARTATAMENTE CONGENIATA, UN REGISTRATORE CHE REGISTRAVA OPPORTUNAMENTE QUANDO VOLEVA MIA MOGLIE CHE IMPAZZITA LASCIAVA IL GAS APERTO, DIMENTICAVA IL BIBERON SUL FUOCO CON L’ACQUA NELLA PENTOLA PROSCIUGATA, SBATTEVA LE PORTE, INSULTAVA, PROVOCAVA NELLE MANIERE PIU VIOLENTE E ASPETTAVA CHE MI ARRABBIASSI PER REGISTRARE LE MIE REAZIONI CHE SI LIMITAVANO ALLE URLA.
Bisogna anche provare che la convivenza sia diventata intollerabile. La Cassazione sul punto si è espressa in più occasioni .
LA CONVIVENZA FU RESA INTOLLERABILE DA MIA MOGLIE PER MOTIVI COMPLESSI E VARIEGATI… NEMMENO EMERSI COME LA MALATTIA DEL SUOCERO E I SUOI RICATTI (E’ POSSIDENTE E HA ALTRI DUE FIGLI DI UN PRIMO MATRIMONIO) VERSO LA SUOCERA SEPARATA SENZA OMOLOGA PER MOTIVI AZIENDALI, CHE RICADEVANO SU MIA MOGLIE.
[1] Cass.sent.n.2059 del 14.02.2012
[2] Cass.sent. n. 3186 del 14.05.1981
[3] Trib. Treviso sent. n. 1212/2013.
[4] Cass. sent. n.10719/2013 e Cass. sent. n. 17056/2007.
SONO PASSATI 5 ANNI E A CAUSA DELLA LENTEZZA DELLA GIUSTIZIA E DEL COMPORTAMENTO IDEOLOGICO E DEONTOLOGICAMENTE SCORRETTO DELL’AVVOCATESSA DI CONTRO PARTE CHE E’ ANCHE SINDACO E NON SI OCCUPA DI DIRITTO DI FAMIGLIA AD OGGI SONO STATO ALIENATO DALLE MIE FIGLIE NEI TERMINI DI UN RAPPORTO SIGNIFICATIVO, NON SONO MAI STATE CON ME E LE HO VISTE IN CINQUE ANNI 5 GIORNI ALL’ANNO TRANNE UNO, LA SERA MIA MOGLIE LE PORTAVA IN ALBERGO. AD OGGI SENTO LE MIE FIGLIE SOLO TELEFONICAMENTE E SPEDISCO I PACCHI CONSUETI E DEL DENARO. AMO LE MIE FIGLIE E PRIMA O POI CI INCONTREREMO.
A VOI LE CONCLUSIONI.
Che schifezza di donna che hai incontrato e chissà cosa dice alle tue figlie ogni giorno su di te. Certa gente non dovrebbe avere l’utero. Ringrazia Dio che se ne sia andata, e per quello che ha fatto non preoccuparti pagherà prima o poi per il male che ti ha fatto. E se magari crede di stare meglio adesso mi fanno pena le tue figlie che hanno una madre così inaffidabile. Auguri ma non idealizzare e non farti usare.