Imprenditore arso vivo: fermata amante 40enne. Questore:” maschicidio”
TRIBUNALE DI LATINA provvedimento 08.01.2013: diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo nel caso in cui la madre cambi la propria residenza e quella del figlio-poteri del Tribunale di rimodulare gli incontri padre-figlio-mediazione familiare Con provvedimento emesso in data 8 gennaio 2013, il Tribunale di Latina ha confermato a chiare lettere il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre nel caso in cui la madre cambi arbitrariamente la propria residenza e di conseguenza quella del figlio.In qualità di legale, il signor C. mi rappresentava che la signora K aveva trasferito autonomamente, la residenza del proprio figlio a più di 500 Km di distanza da quella paterna, impedendogli di incontrare, in questo modo e con immotivati comportamenti ostruzionistici, il bambino nei giorni infrasettimanali allo stesso concessi in virtù dei provvedimenti di separazione personale dei coniugi. Il signor C, pertanto, provvedeva a depositare ricorso ex art 709 ter c.p.c. presso il Tribunale di Latina al fine di veder riconosciuto il diritto del piccolo L. ad intrattenere rapporti continuativi con il padre. Si costituiva la signora K. la quale contestava quanto dedotto dal proprio marito adducendo che il proprio trasferimento fosse giustificato dalla ricerca di una posizione lavorativa migliore e chiedeva, altresì, incontri protetti. Il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, pur giustificando l’arbitrario cambio di residenza della signora K, viste le plausibili motivazioni lavorative della stessa, a modifica di quanto previsto in sede di separazione rimodulava gli incontri padre-figlio, ampliando i termini e le modalità di visita del padre al bambino. Sul presupposto che “appare essenziale l’affido condiviso, deve essere rimodulata la frequentazione del padre con il minore, al fine di rendere effettivo il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale (…) pertanto va rimodulata per il padre, di fatto penalizzato dalla nuova situazione, la frequentazione disposta dal Tribunale in sede di omologa. Proprio la notevole distanza tra la residenza attuale del padre, e quella del minore determina chiaramente uno squilibrio dei rapporti con il minore e ciò con riferimento a indici immediatamente rilevabili quali i tempi di frequentazione. Sopratutto in riferimento alla circostanza che il ricorrente abbia manifestato la volontà e disponibilità a mantenere uno stretto rapporto con il figlio.(…) Si ritiene idoneo, e quindi, rispettoso della “ratio legis”un sistema incentrato sul diritto-dovere del padre di partecipare alla vita del figlio durante l’arco della settimana o in particolari periodi senza escluderlo dalla sua vita quotidiana, rientrando la rimodulazione dei periodi in cui il ricorrente potrà tenere presso di sé il figlio, in relazione alla nuova situazione determinatasi, nei poteri officiosi del giudice nella materia “de qua””. Il Tribunale di Latina, inoltre, con una pronuncia lungimirante, invitava espressamente i genitori del piccolo L. ad intraprendere un percorso di mediazione familiare (seppur su base volontaria) in virtù del principio secondo cui gli evidenti attriti tra le parti alla lunga possono nuocere ad un corretto sviluppo psico-fisico del minore.
Avv. Claudia Depalma Responsabile AMI-Sezione territoriale di Latina