Modifiche al codice civile in materia di filiazione
Testo del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri 12 luglio 2013, n. 14.
TITOLO I
Modifiche al codice civile in materia di filiazione
ART. 1
(Modifiche all’articolo 87 del codice civile)
1. All’articolo 87 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica le parole: “e affiliazione” sono soppresse;
b) al primo comma, numero 1) le parole: “, legittimi o naturali” sono soppresse;
c) il secondo comma è abrogato;
d) il terzo comma è abrogato;
e) al quarto comma le parole: “o di filiazione naturale” sono soppresse.
ART. 2
(Modifiche all’articolo 128 del codice civile)
1. All’articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.”;
b) nel quarto comma le parole: “bigamia o” sono soppresse;
c) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Nell’ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l’articolo 251.”.
ART. 3
(Modifiche all’articolo 147 del codice civile)
1. L’articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:
” ART. 147
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.”.
ART. 4
(Modifiche all’articolo 148 del codice civile)
1. L’articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente:
” ART. 148
I coniugi devono adempiere l’obbligazione di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis”.
ART. 5
(Modifiche all’articolo 155 del codice civile)
1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
” ART. 155
In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.”.
ART. 6
(Modifiche all’articolo 165 del codice civile)
1. All’articolo 165 del codice civile la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
ART. 7
(Modifiche alle rubriche del libro primo del codice civile)
1. La rubrica del titolo VII, del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Dello stato di figlio”.
2. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Della presunzione di paternità”.
3. Le parole: “Sezione I. “Dello stato di figlio legittimo” “ sono soppresse.
4. La Sezione II del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Capo II. “Delle prove della filiazione” “.
5. La Sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Capo III. “Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio” “.
6. Le parole: “Capo II. “Della filiazione naturale e della legittimazione” “ sono soppresse.
7. Le parole: “Sezione I. “Della filiazione naturale” “ sono soppresse.
8. La rubrica del paragrafo 1 della Sezione I del capo II del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Capo IV. “Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio” “.
9. La rubrica del paragrafo 2 della sezione I del capo II del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Capo V. “Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità” “.
10. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”.
11. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile è inserito il seguente: “Capo I. “Dei diritti e doveri del figlio”.
12. Dopo l’articolo 337 del codice civile è inserito il seguente: “ Capo II. “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”.
ART. 8
(Modifica all’articolo 231 del codice civile)
1. L’articolo 231 del codice civile è sostituito dal seguente:
” ART. 231
(Paternità del marito)
Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.”.
ART. 9
(Modifiche all’articolo 232 del codice civile)
1. All’articolo 232 del codice civile il primo comma è sostituito dal seguente: “Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.”.
ART. 10
(Modifiche all’articolo 234 del codice civile)
1. All’articolo 234 del codice civile il terzo comma è sostituito dal seguente: “In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.”.
ART. 11
(Modifiche all’articolo 236 del codice civile)
1. All’articolo 236 del codice civile le parole: “legittima” e la parola: “legittimo” sono soppresse.
ART. 12
(Modifiche all’articolo 237 del codice civile)
1. All’articolo 237 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente.
“In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti.
– che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e al collocamento di essa.
– che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.
– che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.”.
ART. 13
(Modifiche all’articolo 238 del codice civile)
1. All’articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: “ e 239” sono sostituite dalle seguenti: “, 239 e 240”; le parole da: “legittimo” a “stesso” sono soppresse;
b) il secondo comma è abrogato.
ART. 14
(Modifiche all’articolo 239 del codice civile)
1. L’articolo 239 del codice civile è sostituito dal seguente:
” ART. 239
(Reclamo dello stato di figlio)
Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, ancorché vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio può reclamare uno stato diverso.
L’azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.
L’azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità.
1. L’azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso.”.
ART. 15
(Modifiche all’articolo 240 del codice civile)
1. L’articolo 240 del codice civile è sostituito dal seguente:
” ART. 240
(Contestazione dello stato di figlio)
Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo comma dell’articolo 239.”.
ART. 16
(Modifiche all’articolo 241 del codice civile)
1. All’articolo 241 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Prova in giudizio”;
b) il primo comma è sostituito dal seguente: “Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.”;
c) il secondo comma è abrogato.
ART. 17
(Articolo 243-bis del codice civile)
1. Dopo l’articolo 243 del codice civile è inserito il seguente:
” ART. 243-bis
(Disconoscimento di paternità)
L’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
Chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.”.
ART. 18
(Modifiche all’articolo 244 del codice civile)
1. L’articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:
” ART. 244
(Termini dell’azione di disconoscimento)
L’azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.
Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.
Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.
L’azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
L’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.”.
ART. 19
(Modifiche all’articolo 245 del codice civile)
1. L’articolo 245 del codice civile è sostituito dal seguente:
” ART. 245
(Sospensione del termine)
Se la parte interessata a promuovere l’azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell’articolo 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente.
Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell’altro genitore. Per gli altri legittimati l’azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.”.
ART. 20
(Modifiche all’articolo 248 del codice civile)
1. All’articolo 248 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Legittimazione all’azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità.”;
b) il primo comma è sostituito dal seguente: “L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.”;
c) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: “Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.”.
ART. 21
(Modifiche all’articolo 249 del codice civile)
1. All’articolo 249 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità.”;
b) al primo comma le parole: “legittimo spetta al figlio;” sono sostituite dalle seguenti: “di figlio spetta al medesimo;”;
c) al primo comma dopo le parole: “contro i loro eredi.” è inserito il seguente periodo: “In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.”;
d) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.”.
ART. 22
(Modifiche all’articolo 251 del codice civile)
1. Al secondo comma dell’articolo 251 del codice civile le parole: “tribunale per i minorenni” sono sostituite dalle seguenti: “giudice”.
ART. 23
(Modifiche all’articolo 252 del codice civile)
1. All’articolo 252 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore.”;
b) al primo comma la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;
c) al secondo comma la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”; le parole: “e dei figli legittimi” sono sostituite dalle seguenti: “convivente e degli altri figli”; le parole: “genitore naturale” sono sostituite dalla seguente: “genitore”; l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.”;
d) al terzo comma le parole: “legittima” e la parola: “naturale” sono soppresse;
e) al quarto comma la parola: “naturale” è soppressa;
f) dopo il quarto comma è inserito il seguente: “In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell’interesse dei minori. Prima dell’adozione del provvedimento, il giudice dispone l’ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento.”.
ART. 24
(Modifiche all’articolo 253 del codice civile)
1. All’articolo 253 del codice civile le parole: “legittimo o legittimato” sono soppresse.
ART. 25
(Modifiche all’articolo 254 del codice civile)
1. All’articolo 254 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;
b) il secondo comma è abrogato.
ART. 26
(Modifiche all’articolo 255 del codice civile)
1. All’articolo 255 del codice civile le parole: “legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti” sono soppresse.
ART. 27
(Modifiche all’articolo 262 del codice civile)
1. All’articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo la parola: “figlio” sono aggiunte le seguenti: “nato fuori del matrimonio”;
b) la parola: “naturale”, ovunque presente, è soppressa;
c) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.”;
d) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del primo genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome del padre in caso di riconoscimento contemporaneo da parte di entrambi i genitori.”;
e) al terzo comma le parole: “l’assunzione del cognome del padre” sono sostituite dalle seguenti: “l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
ART. 28
(Modifiche all’articolo 263 del codice civile)
1. L’articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:
” ART. 263
(Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità)
Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.
L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
L’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento.
L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Si applica l’articolo 245.”.
ART. 29
(Modifiche all’articolo 264 del codice civile)
1. L’articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:
” ART. 264
(Impugnazione da parte del figlio minore)
L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.”.
ART. 30
(Modifiche all’articolo 269 del codice civile)
1. All’articolo 269 del codice civile la parola: “naturale”, ovunque presente, è soppressa.
ART. 31
(Modifiche all’articolo 270 del codice civile)
1. All’articolo 270 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: “naturale” è soppressa;
b) al secondo comma le parole: “legittimi, legittimati o naturali riconosciuti” sono soppresse.
ART. 32
(Modifiche all’articolo 273 del codice civile)
1. All’articolo 273 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: “naturale” è soppressa; la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
b) al secondo comma la parola: “sedici” è sostituita dalla seguente: “quattordici”.
ART. 33
(Modifiche all’articolo 276 del codice civile)
1. All’articolo 276 del codice civile la parola: “naturale” è soppressa.
ART. 34
(Modifiche all’articolo 277 del codice civile)
1. All’articolo 277 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: “naturale” è soppressa;
b) al secondo comma, dopo le parole: “che stima utili per” sono inserite le seguenti: “l’affidamento,”.
ART. 35
(Modifiche all’articolo 278 del codice civile)
1. L’articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente:
” ART. 278
(Autorizzazione all’azione))
Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 251.”.
ART. 36
(Modifiche all’articolo 279 del codice civile)
1. All’articolo 279 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: “naturale”, ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”; dopo le parole: “per ottenere gli alimenti” sono inserite le seguenti: “ a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo 316, sia venuto meno.”;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “L’azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 251.”;
c) al terzo comma la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
ART. 37
(Modifiche agli articoli 293 e 297 del codice civile)
1. All’articolo 293 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, le parole: “nati fuori del matrimonio” sono soppresse.
2. Al secondo comma dell’articolo 297 del codice civile, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
ART. 38
(Modifiche all’articolo 299 del codice civile)
1. Al secondo comma dell’articolo 299 del codice civile, la parola: “naturale”, ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”.
ART. 39
(Modifiche all’articolo 316 del codice civile)
1. L’articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:
” ART. 316
(Responsabilità genitoriale)
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le
determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.
Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.”.
ART. 40
(Articolo 316-bis del codice civile)
1. Dopo l’articolo 316 del codice civile è inserito il seguente:
” ART. 316-bis
(Concorso nel mantenimento)
I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L’opposizione è regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.”.
ART. 41
(Modifiche all’articolo 317 del codice civile)
1. All’articolo 317 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.”.
ART. 42
(Modifiche all’articolo 317-bis del codice civile)
1. L’articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
“ ART. 317-bis
(Rapporti con gli ascendenti)
Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.”.
ART. 43
(Modifiche all’articolo 318 del codice civile)
1. All’articolo 318 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “Il figlio” sono inserite le seguenti: “, sino alla maggiore età o all’emancipazione,”;
b) la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
ART. 44
(Modifiche all’articolo 320 del codice civile)
1. All’articolo 320 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: “potestà” ovunque presente è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
b) al primo comma dopo le parole: “i figli nati e nascituri” inserire le seguenti: “, fino alla maggiore età o all’emancipazione,”.
ART. 45
(Modifiche all’articolo 321 del codice civile)
1. All’articolo 321 del codice civile la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
ART. 46
(Modifiche all’articolo 322 del codice civile)
1. All’articolo 322 del codice civile la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
ART. 47
(Modifiche all’articolo 323 del codice civile)
1. All’articolo 323 del codice civile la parola: “potestà”, ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
ART. 48
(Modifiche all’articolo 324 del codice civile)
1. All’articolo 324 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: “potestà”, ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
b) al primo comma, dopo le parole: “dei beni del figlio”, sono inserite le seguenti: “, fino alla maggiore età o all’emancipazione”.
ART. 49
(Modifiche all’articolo 327 del codice civile)
1. All’articolo 327 del codice civile la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
ART. 50
(Modifiche all’articolo 330 del codice civile)
1. All’articolo 330 del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
ART. 51
(Modifiche all’articolo 332 del codice civile)
1. All’articolo 332 del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
ART. 52
(Modifiche all’articolo 336 del codice civile)
1. All’articolo 336 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente: “Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.”.
ART. 53
(Articolo 336-bis del codice civile)
1. Dopo l’articolo 336 del codice civile è inserito il seguente:
” ART. 336-bis
(Ascolto del minore)
Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato.
L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.
Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.”.
ART. 54
(Modifiche all’articolo 337 del codice civile)
1. All’articolo 337 del codice civile la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
ART. 55
(Introduzione degli articoli da 337-bis a 337-octies del codice civile)
1. Dopo l’articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:
” ART. 337-bis
(Ambito di applicazione)
In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.
ART. 337-ter
(Provvedimenti riguardo ai figli)
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando.
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
ART. 337-quater
(Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso)
Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
ART. 337-quinquies
(Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli)
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
ART. 337-sexies
(Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
ART. 337-septies
(Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)
Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
ART. 337-octies
(Poteri del giudice e ascolto del minore)
Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.”.
ART. 56
(Modifiche all’articolo 343 del codice civile)
1. Al primo comma dell’articolo 343 del codice civile le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
ART. 57
(Modifiche all’articolo 348 del codice civile)
1. All’articolo 348 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.”.
ART. 58
(Modifiche all’articolo 350 del codice civile)
1. All’articolo 350 del codice civile le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
ART. 59
(Modifiche all’articolo 356 del codice civile)
1. Al primo comma dell’articolo 356 del codice civile le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
ART. 60
(Modifiche all’articolo 371 del codice civile)
1. All’articolo 371, primo comma, del codice civile, il numero 1) è sostituito dal seguente:
“ 1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione, disposto l’ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l’avviso dei parenti prossimi;”.
ART. 61
(Modifiche all’articolo 401 del codice civile)
1. All’articolo 401 del codice civile le parole: “figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi” sono sostituite dalle seguenti “figli di genitori che si trovino”; la parola: “allevamento” è sostituita dalla seguente: “mantenimento”.
ART. 62
(Modifiche all’articolo 402 del codice civile)
1. All’articolo 402 del codice civile le parole: “potestà dei genitori”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
ART. 63
(Modifiche all’articolo 417 del codice civile)
1. Al secondo comma dell’articolo 417 del codice civile le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
ART. 64
(Modifiche all’articolo 433 del codice civile)
1. All’articolo 433 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2) è sostituito dal seguente: “ 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;”;
b) il numero 3) è sostituito dal seguente: “ 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;”.
ART. 65
(Modifiche all’articolo 436 del codice civile)
1. All’articolo 436 del codice civile le parole: “legittimi o naturali” sono soppresse.
ART. 66
(Modifiche all’articolo 448-bis del codice civile)
1. All’articolo 448-bis del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
ART. 67
(Modifiche all’articolo 467 del codice civile)
1. All’articolo 467 del codice civile le parole: “legittimi o naturali” sono soppresse.
ART. 68
(Modifiche all’articolo 468 del codice civile)
1. All’articolo 468 del codice civile le parole: “legittimi, legittimati e adottivi” sono sostituite dalle seguenti: “anche adottivi”; le parole: “nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto,” sono soppresse.
ART. 69
(Modifiche all’articolo 480 del codice civile)
1. Al secondo comma dell’articolo 480 del codice civile dopo le parole: “la condizione.” è aggiunto il seguente periodo: “In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.”.
ART. 70
(Modifiche all’articolo 536 del codice civile)
1. All’articolo 536 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: “i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi” sono sostituite dalle seguenti: “i figli, gli ascendenti”;
b) al secondo comma le parole: “legittimi” e “i legittimati e” sono soppresse;
c) al terzo comma le parole: “legittimi o naturali” ovunque presenti sono soppresse.
ART. 71
(Modifiche all’articolo 537 del codice civile)
1. All’articolo 537 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica le parole: “legittimi e naturali” sono soppresse;
b) al primo comma le parole: “legittimo o naturale,” sono soppresse;
c) al secondo comma le parole: “ , legittimi e naturali” sono soppresse;
d) il terzo comma è abrogato.
ART. 72
(Modifiche all’articolo 538 del codice civile)
1. All’articolo 538 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola: “legittimi” è soppressa;
b) al primo comma le parole: “legittimi né naturali” e la parola: “legittimi” sono soppresse.
ART. 73
(Modifiche all’articolo 542 del codice civile)
1. All’articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: “legittimo o naturale,” sono soppresse;
b) al secondo comma le parole: “, legittimi o naturali” ovunque presenti sono soppresse;
c) il terzo comma è abrogato.
ART. 74
(Modifiche all’articolo 544 del codice civile)
1. All’articolo 544 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola: “legittimi” è soppressa;
b) al primo comma le parole: “né figli legittimi né figli naturali” sono sostituite dalla seguente: “figli”; la parola: “legittimi” è soppressa.
ART. 75
(Modifiche all’articolo 565 del codice civile)
1. All’articolo 565 del codice civile le parole: “legittimi e naturali” e la parola: “legittimi” sono soppresse.
ART. 76
(Modifiche all’articolo 566 del codice civile)
1. L’articolo 566 del codice civile è sostituito dal seguente:
” ART. 566
(Successione dei figli)
Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.”.
ART. 77
(Modifiche all’articolo 567 del codice civile)
1. All’articolo 567 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente “Successione dei figli adottivi.”;
b) il primo comma è sostituito dal seguente: “Ai figli sono equiparati gli adottivi.”.
ART. 78
(Modifiche all’articolo 573 del codice civile)
1. All’articolo 573 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, la parola: “naturali” è sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”.
ART. 79
(Modifiche all’articolo 580 del codice civile)
1. All’articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola: “naturali” è sostituita dalla seguente: “nati fuori del matrimonio”;
b) la parola: “naturali”, ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”.
ART. 80
(Modifiche all’articolo 581 del codice civile)
1. All’articolo 581 del codice civile le parole: “legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali” sono soppresse.
ART. 81
(Modifiche all’articolo 582 del codice civile)
1. All’articolo 582 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola: “legittimi” è soppressa;
b) al primo comma la parola: “legittimi” è soppressa.
ART. 82
(Modifiche all’articolo 583 del codice civile)
1. All’articolo 583 del codice civile le parole: “legittimi o naturali” sono soppresse.
ART. 83
(Modifiche all’articolo 594 del codice civile)
1. All’articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola: “naturali” è sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”;
b) la parola: “naturali” è sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”.
ART. 84
(Modifiche all’articolo 643 del codice civile)
1. All’articolo 643 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente: “Se è chiamato un concepito, l’amministrazione spetta al padre e alla madre.”.
ART. 85
(Modifiche all’articolo 687 del codice civile)
1. All’articolo 687 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: “legittimo” è soppressa; le parole: “o legittimato o” sono sostituite dalla seguente: “anche” e la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.”.
ART. 86
(Modifiche all’articolo 715 del codice civile)
1. Al primo comma dell’articolo 715 del codice civile le parole: “sulla legittimità o sulla filiazione naturale” sono sostituite dalle seguenti: “sulla filiazione”.
ART. 87
(Modifiche all’articolo 737 del codice civile))
1. All’articolo 737 del codice civile le parole: “legittimi e naturali” ovunque presenti sono soppresse.
ART. 88
(Modifiche all’articolo 803 del codice civile)
1. L’articolo 803 del codice civile è sostituito dal seguente.
“ ART. 803
(Revocazione per sopravvenienza di figli).
Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio:
La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.”.
ART. 89
(Modifiche all’articolo 804 del codice civile)
1. All’articolo 804 del codice civile dopo le parole: “ultimo figlio” sono aggiunte le seguenti “nato nel matrimonio”; la parola: “legittimo” è soppressa; la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”.
ART. 90
(Modifiche all’articolo 1023 del codice civile)
1. All’articolo 1023 del codice civile, il secondo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: “Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l’adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto.”.
ART. 91
(Modifiche all’articolo 1916 del codice civile)
1. All’articolo 1916 del codice civile, secondo comma, le parole: “dagli affiliati,” sono soppresse.
ART. 92
(Modifiche all’articolo 2941 del codice civile)
1. Al numero 2) dell’articolo 2941 del codice civile la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
TITOLO II
Modifiche ai codici penale, di procedura penale e di procedura civile in materia di filiazione
ART. 93
(Modifiche al codice penale in materia di filiazione)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, primo comma, numero 6), le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
b) all’articolo 32, secondo comma, le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
c) all’articolo 34, nella rubrica e nel testo dell’articolo, le parole: “potestà dei genitori” e la parola: “potestà”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
d) all’articolo 98, secondo comma, le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
e) all’articolo 111, secondo comma, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
f) all’articolo 112, terzo comma, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
g) all’articolo 146, secondo comma, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
h) all’articolo 147, terzo comma, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
i) all’articolo 540, primo comma, la parola: “illegittima” è sostituita dalle seguenti: “fuori del matrimonio” e la parola: “legittima” è sostituita dalle seguenti: “nel matrimonio”; nel secondo comma, la parola: “illegittima” è sostituita dalle seguenti: “fuori del matrimonio”
l) all’articolo 564, quarto comma, le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
m) nella rubrica dell’articolo 568 le parole: “fanciullo legittimo o naturale riconosciuto” sono sostituite dalla seguente: “figlio”; al primo comma le parole: “legittimo o naturale riconosciuto” sono sostituite dalle seguenti “nato nel matrimonio o riconosciuto”;
n) all’articolo 569, le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
o) all’articolo 570, primo comma, le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
p) all’articolo 573, primo comma, le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
q) all’articolo 574, primo comma, le parole: “potestà dei genitori”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
r) all’articolo 574-bis, le parole: “potestà dei genitori” e le parole: “potestà genitoriale”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
s) all’articolo 583-bis, quarto comma, numero 1), le parole: “potestà del genitore” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
t) all’articolo 600-septies.2, primo comma, numero 1), le parole: “potestà genitoriale” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
u) all’articolo 609-nonies, primo comma, numero 1), le parole: “potestà del genitore” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
ART. 94
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di filiazione)
1. All’articolo 288 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
ART. 95
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di filiazione)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 706 il quarto comma è sostituito dal seguente: “Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.”;
b) all’articolo 709-ter, primo comma, la parola: “potestà” è sostituita dalla seguente: “responsabilità”.
TITOLO III
Modifiche alle leggi speciali in materia di filiazione
ART. 96
(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318)
1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 35 è sostituito dal seguente;
ART. 35
Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni.”;
b) dopo l’articolo 37 è inserito il seguente:
“ ART. 37-bis
I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall’articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”;
c) all’articolo 38, primo comma, dopo le parole: “spetta al giudice ordinario.” è aggiunto il seguente periodo: “Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.”;
d) dopo l’articolo 38 è inserito il seguente:
“ ART. 38-bis
Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l’uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l’ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l’autorizzazione del giudice prevista dall’articolo 336-bis, secondo comma, del codice civile.”;
e) all’articolo 117 le parole: “figli naturali” sono sostituite dalle seguenti: “figli nati fuori del matrimonio”;
f) all’articolo 121 la parola: “legittimo” è sostituita dalle seguenti: “nato nel matrimonio”;
g) all’articolo 122 la parola: “naturali” ovunque presente è sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”;
h) all’articolo 123 la parola: “naturali” e la parola: “adulterini” ovunque presenti sono sostituite dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”; al quinto comma la parola: “naturale” è soppressa;
i) dopo l’articolo 127 è inserito il seguente:
” ART. 127-bis
I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 87 del codice civile sono applicabili all’affiliazione.”.
ART. 97
(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185)
1. All’articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le parole: “patria potestà” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”; le parole: “potestà sul figlio” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale sul figlio”.
ART. 98
(Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898)
1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4 il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.”; nel comma 8, le parole da “qualora lo ritenga” fino a: “i figli minori” sono sostituite dalle seguenti: “disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”;
b) all’articolo 6, comma 1, le parole: “147 e 148” sono sostituite dalle seguenti: “315-bis e 316-bis”; il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile.”; i commi 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; nel comma 7, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
c) all’articolo 12, la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”.
ART. 99
(Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194)
1. All’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
ART. 100
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)
1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1 la parola: “potestà” è sostituita dalla seguente: “responsabilità”
b) all’articolo 3 le parole: “potestà dei genitori” e la parola: “potestà” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
c) all’articolo 4 la parola: “potestà”, ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
d) all’articolo 5 le parole: “potestà parentale” e la parola: “potestà” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
e) all’articolo 6, comma 6, le parole: “naturali o” sono sostituite dalla seguente: “anche”;
f) all’articolo 8, comma 3, dopo le parole: “dei servizi sociali locali” sono inserite le seguenti: “, anche all’esito della segnalazione di cui all’articolo 79-bis,”;
g) all’articolo 9, comma 5, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
h) all’articolo 10, comma 3, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
i) all’articolo 11 la parola: “naturali” e la parola: “naturale”, ovunque presenti, sono soppresse; al terzo comma, dopo le parole: “per altri due mesi.” è aggiunto il seguente periodo: “Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell’articolo 250, quinto comma, del codice civile, può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l’autorizzazione.”;
l) all’articolo 15, comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente: “c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori ovvero è provata l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.”;
m) all’articolo 19, comma 1, le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
n) all’articolo 25, comma 2, le parole: “legittimi o legittimati” sono soppresse e la parola: “quattordici” è sostituita dalla seguente: “dodici”;
o) all’articolo 27, comma 1, la parola: “legittimo” è sostituita dalle seguenti: “nato nel matrimonio”;
p) all’articolo 28, comma 4, le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
q) all’articolo 32, comma 2, lettera b), la parola: “legittimo” è sostituita dalle seguenti: “nato nel matrimonio” e la parola: “naturali” è sostituita dalla seguente: “biologici”;
r) all’articolo 36, comma 2, lettera a), la parola: “naturali” è sostituita dalla seguente: “biologici” e la parola: “legittimo” è sostituita dalle seguenti: “nato nel matrimonio”;
s) all’articolo 37, comma 2, la parola: “naturali” è sostituita dalla seguente: “biologici”;
t) all’articolo 44, comma 2, la parola: “legittimi” è soppressa;
u) all’articolo 46, comma 2, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
v) all’articolo 48, comma 1, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
z) all’articolo 50 la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
aa) all’articolo 52, comma 3, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
bb) all’articolo 71, comma 3, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
cc) all’articolo 73, comma 1, le parole: “legittimo per adozione” sono sostituite dalla seguente: “adottivo”;
dd) all’articolo 74 la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;
ee) dopo l’articolo 79 è inserito il seguente:
“ART. 79-bis
1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia.”.
ART. 101
(Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218)
1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 33 è sostituito dal seguente:
“ART. 33
(Filiazione)
1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita.
2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell’accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge così individuata non permetta l’accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.
3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.
4. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l’unicità dello stato di figlio.”;
b) nella rubrica dell’articolo 35 la parola: “naturale” è soppressa; il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.”;
c) all’articolo 36 le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
d) dopo l’articolo 36 è inserito il seguente:
“ART. 36-bis
1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che:
a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.”;
e) all’articolo 38, primo comma, la parola: “legittimo” è soppressa.
ART. 102
(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40)
1. All’articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la parola: “legittimi” è sostituita dalle seguenti: “nati nel matrimonio”.
Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali
ART. 103
(Disposizioni transitorie)
1. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, sono legittimati a proporre azioni di petizione di eredità, ai sensi dell’articolo 533 del codice civile, coloro che, in applicazione dell’articolo 74 dello stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei discendenti dei figli nati fuori del matrimonio morti prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219.
3. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nei giudizi promossi ai sensi dell’articolo 533 del codice civile, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano l’articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, e
le disposizioni del libro secondo del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo.
4. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano alle azioni di disconoscimento di paternità, di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
5. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile relative al riconoscimento dei figli, come modificate dalla medesima legge, si applicano anche ai figli nati o concepiti anteriormente all’entrata in vigore della stessa.
6. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l’azione di disconoscimento di paternità, previsti dal quarto comma dell’articolo 244 del codice civile, decorrono dal giorno dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull’atto di nascita prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l’azione di impugnazione, previsti dall’articolo 263 del codice civile, decorrono dal giorno dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
8. Restano validi e non possono essere modificati gli atti dello stato civile già formati secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219.
ART.104
(Sostituzione termini)
1. La parola: “potestà” riferita alla potestà genitoriale, le parole: “potestà genitoriale”, ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
2. Le parole: “figli legittimi” o le parole: “figlio legittimo”, ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: “figli nati nel matrimonio” o dalle seguenti: “figlio nato nel matrimonio”.
3. Le parole: “figli naturali” o le parole: “figlio naturale”, ovvero “figli adulterini” o “figlio adulterino” ove presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: “figli nati fuori del matrimonio” o dalle seguenti: “figlio nato fuori del matrimonio”.
4. Le parole: “figli legittimati”, “figlio legittimato”, “legittimato”, “legittimati” ovunque presenti in tutta la legislazione vigente, sono soppresse.
ART. 105
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies, 233, 235, 242, 243, 261, 578 e 579 del codice civile;
b) gli articoli 34, 124 e 125 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;
c) l’articolo 34 della legge 31 maggio 1995, n. 218.
ART. 106
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
ART. 107
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.