N.10105/14 – L’omesso versamento dell’assegno di mantenimento è reato procedibile a querela
Come noto la l. 08.02.2006 n° 54 , G.U. 01.03.2006, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli è norma che ha introdotto il principio della c.d. “bigenitorialità”, principio peraltro già noto sin dalla Convenzione sui Diritti del Bambino di New York, 20 novembre 1989; momento a partire dal quale si è via via diffuso il concetto secondo cui un bambino ha diritto ad avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche se questi si separano.In virtù, infatti, della presente legge si è stabilito che in caso di separazione dei genitori, i figli sono affidati come regola ad entrambi i genitori e, soltanto come eccezione, ad uno di essi quando, in tal senso muova l’interesse del minore e/o l’affidamento condiviso determini una situazione di pregiudizio per il minore stesso.
Orbene, la questione di diritto di recente sollevata dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione concerne, per l’appunto l’art. 3 della citata legge, il quale così dispone: (Disposizioni generali) “In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898″. Nella specie, ci si chiedeva se il reato in esso contenuto fosse procedibile a querela anziché d’ufficio.
Ebbene, a tal proposito la Cassazione rammenta che tale norma nel prevedere che “in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898”, fa un rinvio senza riserva alcuna alla complessiva disciplina dell’art. 12 sexies l. 898/1970, essa in altre parole, richiama l’intera disciplina riguardante non soltanto il trattamento sanzionatorio ma altresì il regime della procedibilità.
Ne consegue, allora, che sia “la ricordata e davvero inequivoca lettera della legge (che, come rilevato, afferma l’applicabilità senza riserve della disciplina prevista per l’art. 12 sexies) sia la ratio legis che ha condotto alla normativa ex art. 3 L. 54/2006 (per tutte, Sez.6, sent. 46750/2012 e 44629/2013) impongono l’enunciazione del principio di diritto per cui il reato previsto dall’art. 3 legge 8.2.2006 n. 54 è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa.
Fonte: www.StudioCataldi.it