N.10174/12 – Il padre non é tenuto a pagare le spese per i figli se la madre prende decisioni da sola
“Tutte le famiglie felici sono simili le une alle altre; ogni famiglia infelice è infelice a modo suo”.
Così comincia il romanzo di Anna Karenina dello scrittore russo Lev Tolstoy.
Le famiglie infelici sono le famiglie spaccate, divise e lacerate da conflitti e malumori praticamente patologici. Naturale conseguenza di ciò è la separazione dei coniugi che non sempre risolve le conflittualità ma paradossalmente le esaspera al punto che il genitore collocatario dei figli si arroga il diritto di prendere decisioni afferenti le scelte scolastiche, ludiche o di altra natura estromettendo categoricamente l’altra figura genitoriale.
Ovviamente, un simile atteggiamento, in un regime di affido condiviso, e’ assolutamente scorretto.
Per completezza di ragionamento bisogna ricordare che l’affidamento condiviso e’ stato introdotto dalla legge 54 del 2006;la ratio dell’affidamento condiviso sta nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali si impegnano a realizzare entrambi una linea comune nell’educazione del minore.
Dunque, l’affidamento condiviso consiste nell’ esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, attuando di comune accordo un programma per l’educazione, la formazione, la cura e la gestione della prole, nel rispetto delle esigenze e delle richieste dei minori.
La Suprema Corte di Cassazione, riguardo all’educazione dei figli nel regime di affido condiviso, ha recentemente preso una decisione molto interessante.
La prima sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10174 del 20 giugno 2012, ribadisce la parità genitoriale nel regime dell’affido condiviso e, allo stesso tempo, pone un freno alle decisioni unilaterali (spesso soltanto dispetti tra ex) stabilendo che l’ex marito non è tenuto a pagare le spese se la madre sceglie da sola la scuola dei figli.
Il tema delle spese straordinarie è uno dei più dibattuti all’interno delle aule dei Tribunali.
In molte pronunce della Suprema Corte si è affermato che le spese straordinarie sono quelle che derivano da eventi di natura eccezionale riguardanti la vita dei figli (in particolare riguardanti la salute), o quelle che esulano normalmente dal tenore di vita dei figli, con riguardo anche al contesto socio-economico in cui vivono.
Sono, dunque, da considerare straordinarie quelle spese che attengono a un accertamento diagnostico, a un intervento chirurgico, al soggiorno all’estero per motivi di studio, ecc..
Al contrario sono spese ordinarie quelle che attengono a esigenze prevedibili e attuali dei figli quali: le spese scolastiche (acquisto di libri, materiale, tasse, ecc.), la baby sitter, le spese per i medicinali e anche le spese per l’università.
Qui di seguito viene raccontato in breve il caso giudiziario.
Nel caso sottoposto all’attenzione degli Ermellini, vi era una sentenza di divorzio in cui il giudice nella ripartizione delle spese per le figlie minori, aveva deciso che il padre doveva farsene carico versando un assegno di mantenimento e provvedere alle spese relative all’abbigliamento, l’istruzione, le cure mediche, senza che fosse previsto a tal fine, alcun previo accordo tra i genitori.
La madre aveva iscritto la figlia minore ad un istituto scolastico privato senza coinvolgere nella decisione l’ex marito al quale peró chiedeva poi il rimborso delle spese sostenute.
Il marito, sentendosi estromesso da una decisione così importante, come la scelta dell’istituto scolastico,si rifiutava di pagare le somme richieste dalla ex moglie.
Veniva, pertanto, emesso nei confronti dell’uomo un decreto ingiuntivo per il rimborso delle citate spese .
Il Tribunale nel procedimento monitorio riconosceva soltanto una parte delle spese pretese dalla moglie.
La sentenza veniva comunque impugnata dall’uomo prima in Appello, conclusosi con un parziale accoglimento delle richieste formulate e poi anche in Cassazione .
Con il ricorso in Cassazione l’uomo contestava le modalità di adempimento del contributo richiesto, riteneva infatti di non dover rimborsare la somma riguardante l’iscrizione all’ istituto scolastico perché la ex moglie non l’aveva previamente consultato.
In Appello non era stato considerato che l’affidamento congiunto implica un’attiva collaborazione da parte di entrambi i coniugi nella educazione dei minori assumendo cosí gli stessi poteri e responsabilità.
Sulla base di queste considerazioni la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso presentato dall’uomo cassando la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d’Appello per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Fonte: www.StudioCataldi.it