N. 11211/14 – Ai figli ci pensa il giudice, i genitori devono fare da sé
Mentre la condanna al rimborso della quota del genitore, il quale, prima della pronuncia, abbia provveduto per intero al mantenimento dei figli, presuppone la domanda della parte, non è necessaria alcuna richiesta in ordine ai provvedimenti relativi al mantenimento del minore, in relazione ai quali il giudice è dotato di poteri ufficiosi. Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza 11211/14. Il caso
Il tribunale per i minorenni di Firenze accoglieva la domanda di dichiarazione di paternità, proposta dalla madre di una ragazza, condannando l’uomo al rimborso in favore della donna delle spese sostenute, in via esclusiva, per il mantenimento della figlia, e ponendo a suo carico un assegno di mantenimento.
La Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado e dichiarava inammissibile la domanda di rimborso avanzata dalla madre in proprio, perché proposta, tardivamente, per la prima volta in sede di memoria conclusionale.
L’uomo ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver erroneamente disatteso la sua doglianza relativa al deposito, nel corso del primo grado di giudizio, di una memoria, contenente alcuni documenti, in violazione dei relativi termini previsti a pena di decadenza. Inoltre, sosteneva che, essendosi rilevata la tardività della domanda di rimborso avanzata dalla madre in proprio, allo stesso modo avrebbe dovuto provvedersi in relazione alla richiesta di determinazione di un assegno di mantenimento, in assenza di una specifica domanda ritualmente formulata.
Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.p.c., il giudizio di accertamento del rapporto di filiazione, quando proposto nell’interesse di un minore, si svolge davanti al tribunale per i minorenni, e, in secondo grado, davanti alla Corte d’appello, sezione per i minorenni, con il rito camerale. In questo procedimento, è consentita la produzione di documenti fino all’udienza di discussione, purché l’altra parte abbia avuto la possibilità di interloquire in merito a detta acquisizione.
Nel caso di specie, la produzione documentale indicata dal ricorrente, allegata alla denuncia-querela presentata dalla donna lo stesso giorno, venne depositata in un giorno non di udienza. Tuttavia, essendo nel procedimento camerale in grado d’appello consentita la produzione documentale, purché venga rispettato il principio del contraddittorio (assicurato dalla presenza di documenti già nel fascicolo di primo grado), l’utilizzazione di questi documenti doveva ritenersi del tutto corretta.
Per quanto riguardava il secondo motivo di ricorso, la Cassazione sottolineava che, mentre la condanna al rimborso della quota del genitore, il quale, prima della pronuncia, abbia provveduto per intero al mantenimento dei figli, presuppone la domanda della parte, non è necessaria alcuna richiesta in ordine ai provvedimenti relativi al mantenimento del minore, in relazione ai quali il giudice è dotato di poteri ufficiosi. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it