Clamorosa sentenza del tribunale: negato il mantenimento alla moglie cinquantenne “cornificata” La donna si era licenziata dopo la rottura: per i giudici non può pretendere di essere mantenuta, cornificata e disoccupata, non potrà ricevere dall’ex marito l’assegno di mantenimento. Perché il tradimento, di per sè, non basta a giustificare l’addebito. E perché una donna di 50 anni è in grado di trovare un altro lavoro.
Lo ha stabilito il tribunale di Treviso con una sentenza di separazione che sta facendo il giro dei siti giuridici. Un pronunciamento importante in quanto – spiegano gli addetti ai lavori – dimostra come la magistratura recepisca i cambiamenti in atto nella società. Le sentenze, insomma, sono figlie sì del diritto, ma anche dello spirito dei tempi. E quelli in cui le corna comportavano l’attribuzione della colpa della separazione al fedifrago, sono decisamente lontani (per non parlare del delitto d’onore nel penale).
Dunque, la sentenza che fa tanto discutere è la 1250/2013 riportata dall’associazione avvocati Matrimonialisti e familiaristi italiani, da alcuni siti di studi legali italiani, da quello dei papà separati liguri e anche sul profilo facebook di numerosi avvocati.
In sostanza il tribunale di Treviso ha respinto l’istanza di una cinquantenne che chiedeva la separazione con addebito al marito a causa delle sue continue infedeltà e l’assegno di mantenimento. Duplice l’importanza di tale pronunciamento che potrebbe fare scuola: l’addebito non scatta automaticamente se il partner è infedele e una donna di mezz’età viene ritenuta in grado di trovarsi un’altra occupazione senza che sia l’ex a dover provvedere a lei. Su questo secondo aspetto ha pesato il fatto che la donna non era una casalinga, ma che si era licenziata al momento della separazione sostenendo di averlo fatto per dedicarsi alla famiglia e per aiutare, con la sua liquidazione, l’attività avviata dal figlio. Per i giudici, evidentemente, la signora ha capacità professionali tali da permetterle di trovarsi un altro lavoro e il licenziamento non può essere una mossa strategica per alleggerire economicamente l’ex o , comunque, per farsi mantenere da lui.
«I criteri di questa sentenza sono corretti», spiega l’avvocato trevigiano Fabio Capraro che sta scrivendo un libro proprio sugli aspetti legali di separazioni e divorzi, «Le corna di per sè non comportano più l’addebito. L’orientamento attuale della magistratura è quello di ritenere che se la coppia funziona il tradimento non avviene e che invece, se ci sono le corna è perché qualcosa si è guastato a monte. In altre parole se i coniugi passano il tempo a litigare e poi arriva anche il tradimento, ebbene, la separazione non può essere attribuita ad esso ma a problemi precedenti». Insomma l’amante non è la causa della crisi, semmai la conseguenza. Decisamente, un cambiamento di prospettiva. Addirittura, osserva il legale, il rapporto extraconiugale è ammesso dalla legge dopo l’udienza presidenziale (separazione provvisoria). Fanno eccezione i tradimenti eclatanti, quelli che non sono stati annunciati da altri elementi di disagio nella coppia.
Quanto alla questione del mantenimento, prosegue l’avvocato Capraro, occorre considerare la situazione attuale per cui uomo e donna sono inseriti nel mondo del lavoro. «Uomo e donna hanno gli stessi diritti, ma anche gli stessi doveri», sottolinea il legale, «se lei decide di licenziarsi come è accaduto in questo caso, si mette nelle condizioni di non essere autosufficiente. E a questo punto non può pretendere il mantenimento da parte del marito. La magistratura, insomma, riprende quelle che sono le tendenze della nostra società».