N.1250/13 – Mantenimento negato se a licenziarsi è la ex moglie
Le dimissioni dopo la separazione di fatto non danno luogo al mantenimento della ex moglie.
Purtroppo per lei, il giudice ha interpretato il gesto diversamente, respingendo la domanda di addebito della separazione al marito e l’assegno di mantenimento. Le motivazioni espresse nella sentenza non lasciano dubbi: la donna, pur cinquantenne, è considerata professionalmente qualificata ed in grado di poter spendere le proprie competenze sul mercato del lavoro.
Infatti, nella fattispecie presa in esame, non si è trattato di una ex moglie-casalinga la quale durante la vita coniugale si era dedicata esclusivamente alla famiglia, con tacita acquiescenza del marito, e con ovvia impossibilità in tal caso di trovare facilmente lavoro dopo un lungo periodo di inattività, bensì di una donna che, pur lavorando al momento della separazione di fatto, ha preferito dimettersi con l’unico scopo – si presume – di ottenere immediata liquidità ed un assegno a carico del marito.
È chiaro, dunque, che tale azione è stata interpretata come una mossa strategica tesa ad arrecare un danno economico all’ex marito e, pertanto, la richiesta di mantenimento della donna non meritevole di accoglimento da parte del Tribunale.