N.1585/14 – Revoca dell’assegno di mantenimento al figlio universitario ventottenne con provate capacità lavorative.
L’assegno di mantenimento a favore del figlio, corrisposto dall’ex coniuge non convivente della coppia separata o divorziata, affonda la propria ragion d’essere nella tutela che l’ordinamento riserva all’interesse primario della prole. Oltre che per il figlio minorenne esso è dovuto anche per il maggiorenne che non abbia terminato gli studi e che, in ogni caso, non abbia ancora raggiunto la piena indipendenza economica. L’obbligo viene a mancare soltanto nel momento in cui tale condizione venga soddisfatta.
Invero, al compimento dei 18 anni non si acquisisce di certo automaticamente quell’indipendenza economica che per il vero, sempre più spesso, non si raggiunge nemmeno al completamento degli studi universitari.
Al riguardo giova ricordare che, i fondamentali principi dell’ordinamento, quale l’art. 30 Cost., non sollevano il genitore dall’obbligo di mantenimento quando il figlio, raggiunta la maggiore età, non sia ancora in grado di sostenersi autonomamente; è infatti obbligo dei genitori continuare a sostenere i figli, anche rispetto al percorso di formazione professionale e capacità degli stessi: non si può pretendere che un ragazzo che prosegue proficuamente gli studi universitari o di formazione in generale, vada a lavorare solo perché ha raggiunto la maggiore età, ovviamente quando si ha la possibilità economica e di reddito per sostenere i figli.
Orbene, premesso quanto innanzi esposto, nel caso de quo la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1585 depositata il 27 gennaio 2014 ha ritenuto che va revocato l’assegno di mantenimento per il figlio universitario fuori corso che ha nel tempo dato prova di capacità lavorativa.
Nell vicenda in esame, in un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, il Tribunale di Trapani, con decreto in data 9 dicembre 2010, revocava l’assegnazione della casa coniugale alla moglie, già convivente con i figli, e deceduta, nonché l’assegno di mantenimento del padre in favore dei figli stessi. La Corte d’Appello confermava il decreto impugnato.
Invero, sottolinea la Suprema Corte che, che l’odierno ricorrente, prossimo al raggiungimento del ventottesimo anno di età, ha svolto attività lavorativa nel settore turistico alberghiero e non frequentando con profitto il corso di laurea al quale risulta formalmente iscritto da più di otto anni.
Ancora, il giudice adito considerava circostanze nuove, il fatto che l’odierno ricorrente affermava di aver già svolto qualche lavoro saltuario al tempo del divorzio, ma, al riguardo il ricorso non è autosufficiente: difatti veniva indicata documentazione relativa, senza peraltro precisare se e quando tale documentazione è stata prodotta, ne questa comunque è stata depositata, insieme con il ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.
A tal proposito, è stato richiamato il principio di giurisprudenza consolidata (Cfr. Cass. N. 26259 del 2005 e n. 1761 del 2008) secondo cui il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi, ove questi abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di una adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno. Semmai potrebbe sorgere per il genitore un dovere alimentare, che si fonda peraltro su presupposti del tutto differenti
Alla luce di quanto esposto, gli Ermellini conformemente al provvedimento impugnato, hanno precisato che a nulla rilevano le difficoltà collegate all’andamento del mercato del lavoro se il ragazzo, ventottenne, ha comunque iniziato ad esercitare un’attività dimostrando quindi il raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa, e, al contempo sia oramai studente universitario “fuori corso”. I presupposti per l’assegno di mantenimento sono già venuti meno sebbene il ragazzo risulti momentaneamente privo di mezzi economici.
Fonte: studiocataldi.it