N.21675/12 – Non è dovuto il mantenimento per i figli dell’altro coniuge
di Gilda Summaria – Con il vincolo matrimoniale sorgono alcuni obblighi muniti di ultrattività rispetto al vincolo coniugale stesso, come gli obblighi dei genitori nei confronti dei figli, elencati nell’art. 147 c.c “Doveri verso i figli”, doveri che sopravvivono a separazione e divorzio .
Il nuovo art. 155 c.c.(così novellato dall’art.1 L. n.54/06) “Provvedimenti riguardo ai figli” prevede che “anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Quella Presidenziale è una valutazione ” rebus sic stantibus” che potrebbe subire variazioni all’esito definitivo del procedimento di separazione o divorzio. Gli ermellini con la sentenza n. 21675 del 2012 hanno stabilito che il diritto al mantenimento sussiste per i figli di entrambi i coniugi, se trattasi di prole di uno solo di essi (avuta da un precedente matrimonio o da una precedente relazione) non è possibile che al coniuge non genitore possano essere imposti obblighi di mantenimento ex art. 155 codice civile (che presuppone il rapporto di filiazione in capo ad entrambi i coniugi), così come sarà irrilevante la circostanza che il minore abbia convissuto con entrambi, e che tutti e due abbiano provveduto durante il matrimonio alle sue necessità.
La Corte sottolinea come l’impugnata sentenza, richiami coerentemente l’orientamento consolidato in giurisprudenza circa l’irripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento per la prole, in caso di revoca o diminuzione successiva dell’assegno di mantenimento (Cass. nn. 11863/2004, 13060/2002, 4198/1998, 3415/1994), e ne faccia occasione utile per stabilire come la regola non possa trovare cittadinanza nel caso “de quo”.
Infatti In questa circostanza specifica, le somme versate provvisoriamente ex art. 708 c.p.c. a titolo di mantenimento del minore, non avrebbero quale corollario alla ripetizione, l’inadempimento rispetto agli obblighi di mantenimento della prole, poiché esso presuppone che il minore o il maggiorenne non autosufficiente da mantenere, rivestano lo status di figlio, di entrambe le parti in contesa nel giudizio di separazione. L’ irripetibilità delle somme versate, nel caso di figli di entrambi i coniugi, si giustifica in ragione della solidaristica ed assistenziale dell’assegno di mantenimento, e suo presupposto indefettibile è che il figlio sia parte sostanziale del giudizio di separazione, quale componente della famiglia e destinatario del diritto al mantenimento.
Fonte: StudioCataldi.it