N. 21675/12 – RIPETIBILE L’ASSEGNO VERSATO PER IL FIGLIO DELLA MOGLIE
E’ ripetibile la somma versata a titolo di assegno di mantenimento se si accerta che il soggetto beneficiario non è figlio della coppia, ma della sola madre. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21675 depositata il 4 dicembre, nel ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui non sono ripetibili le somme versate in caso di revoca dell’assegno di mantenimento, specifica tuttavia che la regola non è applicabile per le somme versate dal padre per il mantenimento del minore se emerge che il soggetto non è figlio di entrambe le parti del giudizio di separazione.
Nel caso di specie, l’assegno disposto in sede presidenziale con i provvedimenti ex art. 708 c.p.c., sul presupposto delle dichiarazioni della moglie, poi rivelatesi mendaci, veniva revocato dal Giudice Istruttore con efficacia ab initio. Il padre chiedeva la restituzione delle somme indebitamente versate ma le Corti di merito rigettavano la richiesta. Di diverso avviso la Suprema Corte che ammette l’azione restitutoria.
Con riferimento a quanto versato per il mantenimento della moglie, il principio dell’irripetibilità presuppone inoltre che la misura dell’assegno tenda al mantenimento del coniuge privo di proprie risorse finanziarie o economiche fino alla definitiva esclusione del suo diritto o al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato, e si presume, in ragione della sua modestia, consumato per il sostentamento del coniuge stesso. La Corte d’Appello, a parere degli Ermellini aveva tuttavia trascurato l’accertamento circa la natura alimentare di detto assegno, sicché la decisione viene cassata con rinvio.