L’ ammontare dell’ assegno di mantenimento per i figli nati dal matrimonio ormai dissolto, non viene rivisto per la nascita di un altro figlio nato nell’ambito della nuova famiglia di fatto,se anche la nuova compagna , contribuisce economicamente ed in modo determinante al tenore di vita familiare.Lo hanno stabilito gli Ermellini con la sentenza n. 23090, depositata il 10 ottobre, così confermando la decisione della Corte d’Appello di Catania.
Nel caso “de quo” un ex marito lamentava la sottostima della capacità reddituale della ex moglie, unitamente alla eccessiva importanza tributata alle necessità di spesa legate alle condizioni di salute dei figli nati nell’ambito del matrimonio, il che incideva inesorabilmente sull’ assegno di mantenimento posto a suo carico, a suo dire troppo gravoso, anche perchè nelle more si era ricostituito una nuova famiglia di fatto e su di lui gravava l’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio nato da tale seconda unione.
La Suprema Corte ha valutato che il Giudice del gravame avesse analizzato puntualmente le mutate condizioni economiche dell’ uomo, per l’effetto del costituirsi di questo nuovo nucleo familiare, ritenendo però la circostanza non influente sul primo assegno di mantenimento, poichè la nuova compagna godeva di disponibilità economiche e patrimoniali tali da poter contribuire in modo consistente al menage della famiglia di fatto .
D’altrone la piena e sacrosanta equiparazione giuridica tra i figli nati da un’unione di fatto e figli nati durante un matrimonio, in virtù della riformulazione dell’ art. 315 c.c. e dell’ implicita abrogazione della categoria e conseguente nomenclatura di “figli naturali”, non viene ad essere minimamente scalfita da tale nuova pronunzia.
Infatti i Giudici di Piazza Cavour, in linea con la Corte d’Appello siciliana, non hanno affatto sostenuto la tesi dell’ irrilevanza del mutamento delle condizioni economiche del soggetto obbligato, in dipendenza alla formazione di una nuova famiglia, ma anzi si sono fatti carico nella motivazione di valutare specificatamente tale aspetto, hanno semplicemente sostenenuto, pur restando nell’ alveo dell’ eguale e coincidente diritto dei figli, siano essi legittimi o naturali ( oggi solo figli) ad essere mantenuti, che in tale specifico caso posto alla loro attenzione, il reddito della nuova compagna contribuisse a bilanciare le mutate condizioni economiche dell’uomo, tenuto anche al mantenimento dei figli nati durante la prima unione.
Fonte: (StudioCataldi.it)