N. 23426/12 – l’addebito della separazione in caso di tradimento
Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; mentre, é onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.
CASUS DECISUS
N.S., con ricorso del marzo 1999, chiedeva al Tribunale di Barcellona PG di pronunciare la separazione giudiziale dalla moglie M.F.C., con cui aveva contratto matrimonio il 18 aprile 1964, con addebito alla stessa, attribuzione a proprio favore dell’assegno di mantenimento ed assegnazione della casa coniugale. Analoga domanda svolgeva in via riconvenzionale la convenuta, ed il Tribunale adito, can sentenza del 24.7.2007, accoglieva la domanda di separazione disponendo il rigetto delle altre domande.
La C. impugnava la sentenza innanzi alla Corte d’appello di Messina per dolersi dell’accoglimento della domanda di separazione fondata dal primo giudice sull’intervenuta riconciliazione, protrattasi dal 1986 al 1989, che aveva posto nel nulla una precedente separazione; del mancato addebito della separazione al coniuge, dovendo la crisi coniugale ascriversi alle sue numerose relazioni extraconiugali ed al manifestato disinteresse per 1a famiglia legittima; infine del rigetto della domanda d’attribuzione dell’assegno di mantenimento.
La Corte territoriale con sentenza n. 75 depositata il 2 febbraio 2009 ha respinto il gravame.
M.F.C. ha infime proposto avverso questa decisione ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi resistiti dallo S. con controricorso.
Il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo l’accoglimento del primo motivo ed il rigetto dei restanti.
Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata
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