N.23885/08 – Perde il mantenimento la moglie che non non ha voluto condividere il letto con il marito
Tanti amori si consumano ogni giorno in un letto ma, in alcuni casi, quello stesso letto finisce per essere solo un posto comodo dove dormire.
Quando accade ciò la coppia all’interno di un matrimonio e’ già nel pieno della tempesta conflittuale, intervallata da ondate di indifferenza.
Per una coppia condividere il letto coniugale significa poter avere la possibilità di ritrovare in quel luogo l’intimita’ e la tenerezza che durante il giorno vengono trascurate a causa della frenesia del quotidiano.
Ma quello stesso letto, che in passato ha vissuto momenti di amore e di passione, diventa ,spesso ,il primo nemico della coppia al punto che uno dei due coniugi decide di trasferirsi in un’altra stanza, magari in quella del figlio.
Proprio in merito a ciò si è pronunciata la Cassazione con la sentenza n.23885/2008 stabilendo che e’ addebitabile alla moglie la separazione se la stessa non dorme piu’ con il marito e non vuole più avere rapporti fisici con lui.
Prima di analizzare la vicenda giudiziaria di cui si è occupata la Corte di Cassazione e’ opportuno fare alcune precisazioni.
Quando la separazione è addebitata ad uno dei coniugi, questo perde qualsiasi diritto all’assegno di mantenimento. Resta invece la possibilità di chiedere gli alimenti (ossia una somma che si può chiedere se si versa in stato di bisogno e che non garantisce, come nel caso del mantenimento, lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio), cosi’ come resta il dovere di entrambi i coniugi di provvedere al sostenimento dei figli.
C’è una sostanziale differenza tra alimenti ed assegno di mantenimento.
Gli alimenti possono essere richiesti dal coniuge che versi in stato di bisogno e sono determinati in somme di denaro in genere di entità relativamente modesta.
L’assegno di mantenimento,invece, viene riconosciuto al coniuge al quale non sia addebitabile la fine dell’unione.
Viene quantificato in modo che al coniuge meno abbiente sia garantito un tenore di vita complessivamente analogo a quello che avrebbe potuto godere se il matrimonio non si fosse sciolto.
Dunque, fatta questa breve premessa, la vicenda di cui si è occupata la Suprema Corte vede come protagonista una moglie che durante gli ultimi anni del matrimonio abbandonava il letto coniugale per andare a dormire nella stanza del figlio.
Lui era spesso in viaggio per lavoro ed alla fine si era dovuto trasferire, lei non aveva voluto seguirlo, ed alla fine si rifiutava anche di condividere il letto col marito.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione confermando una sentenza della Corte di Appello di Torino , stabiliva l’addebito della separazione alla ex moglie revocandole l’assegno mensile di tremila euro che riceveva dall’ex marito a titolo di mantenimento.
L’atteggiamento colpevole della moglie si era concretizzato nel rifiuto di dormire insieme al marito e di avere rapporti fisici con lo stesso, preferendo dormire nella stanza del figlio.Inoltre, si rifiutava di seguire il marito che per motivi di lavoro veniva trasferito in varie città.
In primo grado alla donna veniva riconosciuto il diritto al mantenimento ma la Corte territoriale, avendole addebitato la separazione, le revocava l’assegno di mantenimento.
La Suprema Corte, quindi, aderendo al percorso argomentativo seguito dalla Corte d’Appello, respingeva il ricorso confermando l’addebito della separazione alla moglie ritenendo la condotta della donna contraria ai doveri derivanti dal matrimonio e ,di conseguenza ,confermava anche la revoca del diritto all’assegno di mantenimento.