Cassazione N.2671/20 -La Cassazione fa il punto su alcune criticità della CTU
Corte di Cassazione, Sez. II Civile, sentenza 19 settembre 2019 – 5 febbraio 2020, n. 2671, Pres. San Giorgio, Rel. Dongiacomo
2.1. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte, invero, ha più volte affermato che rientra nel potere del consulente tecnico d’ufficio attingere aliunde notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali quando ciò sia indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli (Cass. n. 13686 del 2001; Cass. n. 3105 del 2004; Cass. n. 13428 del 2007; Cass. n. 1901 del 2010; nel passato, Cass. n. 4644 del 1989), sempre che non si tratti di fatti costituenti materia di onere di allegazione e di prova delle parti poichè, in tal caso, l’attività svolta dal consulente finirebbe per supplire impropriamente al carente espletamento, ad opera delle stesse, dell’onere probatorio, in violazione dell’art. 2697 c.c. (Cass. n. 26893 del 2017, in motiv.; Cass. n. 12921 del 2015, per cui il consulente tecnico di ufficio ha il potere di acquisire ogni elemento necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, anche se risultanti da documenti non prodotti in giudizio, sempre che non si tratti di fatti che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni, debbono essere provati dalle parti). Le indagini così svolte dal consulente tecnico, peraltro, possono concorrere alla ì formazione del convincimento del giudice, a condizione, però, che ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (Cass. n. 1901 del 2010).
4.1. Il motivo è infondato. Le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità semplicemente direttive. Ne consegue che la scelta di tale ausiliare da parte del giudice, anche in riferimento alla categoria professionale di appartenenza e alla sua competenza qualificata, è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito, non è, quindi, sindacabile, in sede di legittimità Cass. n. 2359 del 1977; Cass. n. 5473 del 2001; Cass. n. 7622 del 2010; nel passato, in tal senso, Cass n. 485 del 1966). L’iscrizione negli albi dei consulenti tecnici, ripartiti per categorie, non pone, in effetti, un limite al potere di scelta discrezionale che spetta al giudice, il quale può nominare qualunque persona – sia iscritta o meno all’albo o, se iscritta, sia inserita nell’una piuttosto che nell’altra categoria – che reputi provvista di competenza specifica in relazione alla questione tecnica da risolvere, fermo restando il potere della parte di muovere censure alla consulenza effettuata, denunciandola come erronea ovvero inidonea per incompetenza tecnica della persona nominata (Cass. n. 1428 del 1983).
6. Il motivo è infondato. Non costituisce, in effetti, motivo di nullità della consulenza il fatto che l’ausiliario abbia attinto elementi di giudizio anche dalle cognizioni e dalle percezioni di un proprio collaboratore, nel rispetto del contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni, ferma restando la necessità che l’operato del collaboratore non sostituisca integralmente quello del consulente, ma questi elabori il proprio documento peritale in modo da farvi contenere anche autonome considerazioni (Cass. n. 21728 del 2006; Cass. n. 16471 del 2009; Cass. n. 4257 del 2018). Nella specie, avendo il consulente inserito nella relazione peritale solo sue autonome considerazioni, non risulta in alcun modo che si sia verificata una traslazione dell’incarico giudiziario dal perito d’ufficio al collaboratore per cui, al di là del numero di riunioni che a tal fine possano essere state svolte, l’operato del collaboratore non può in alcun modo ritenersi integralmente sostitutivo di quello svolto dal consulente.
8. Il motivo è inammissibile. Può, in effetti, senz’altro condividersi il principio per cui, quando ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 23637 del 2016; conf. Cass. n. 12703 del 2015; Cass. n. 15147 del 2018). Tuttavia, in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo e ne trascriva, poi, per auto sufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 11482 del 2016; Cass. n. 19427 del 2017; Cass. n. 16368 del 2014). Nel caso di specie, al contrario, la ricorrente si è limitata a indicare, in ricorso (p. 27, in fine), solo alcune delle censure che assume di aver sollevato – parte delle quali, peraltro, (e, segnatamente, quelle di cui ai punti sub a, b e d), risultano assorbite dal rigetto dei motivi che le hanno specificamente riguardate, mentre le altre (e cioè le censure indicate sub c ed e) sono state oggetto di una succinta ma sufficiente motivazione – senza, tuttavia, trascrivere (tanto con riguardo a quest’ultime, quanto con riguardo a quelle che il giudice non avrebbe esaminato), nella misura minimamente idonea a consentirne la comprensione e la decisività, il contenuto delle critiche sollevate ma solo le conclusioni conseguentemente esposte (v. il ricorso, p. 25, 26).
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