N.33025/14 – Sconta la condanna penale e risarcisce il danno alla ex chi non versa l’assegno in favore del figlio
Nessuno sconto di pena se la nonna provvede alle necessità del bambino che vive in condizioni agiate. Rischia una condanna penale, oltre al risarcimento del danno in favore dell’ex, chi non versa l’assegno di mantenimento in favore del figlio anche se il minore vive in condizioni agiate grazie all’intervento della nonna. In questi casi, non manca, infatti, l’elemento psicologico.È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 33025/2014, ha confermato la condanna a carico di un padre che aveva omesso il versamento del contributo stabilito dal giudice.
La difesa aveva impugnato la condanna e il risarcimento del danno, oltre 6mila euro, sostenendo la mancanza del dolo: l’uomo era infatti a conoscenza del supporto economico della nonna del piccolo.
Tutti i motivi sono stati respinti dalla sesta sezione penale che ha spiegato come la testimonianza sul contributo dei parenti risulta del tutto irrilevante, in quanto la circostanza riferita circa l’aiuto economico prestato dalla nonna non può far venire meno la responsabilità dell’imputato ai sensi dell’art. 570 comma 2 n. 2 c.p., che è configurabile, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, anche se alla somministrazione dei beni di sussistenza del minore provvede un terzo, essendo sufficiente che il soggetto obbligato abbia comunque determinato una situazione di pericolo.
Fra l’altro, ribadiscono i giudici, il reato presuppone il dolo generico non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l’intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa.
Debora Alberici www.cassazione.net