N. 379/2021 – Rimborso delle spese straordinarie imprevedibili serve un’azione autonoma
Per il rimborso vige un regime differenziato tra spese straordinarie “routinarie” e spese straordinarie imprevedibili (Cassazione, ordinanza n. 379/2021)L’espressione “spese straordinarie” ha carattere composito e comprende due distinte tipologie di spesa.
Da una parte, vi sono gli esborsi relativi ai bisogni ordinari della prole, al di fuori di quanto previsto nell’assegno di mantenimento, ad esempio, per le spese mediche o scolastiche. Tali somme trovano fondamento nel titolo di condanna al pagamento del contributo al mantenimento e, per la loro escussione, è sufficiente allegare i documenti comprovanti la somma.
Dall’altra, si registrano le spese straordinarie stricto sensu intese, ossia esborsi imprevedibili, imponderabili ed economicamente rilevanti, come un intervento chirurgico, da concordare con l’altro genitore, che richiedono, per la loro azionabilità, l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza 27 ottobre 2020 – 13 gennaio 2021, n. 379 (testo in calce).
La vicenda
Una donna notificava il precetto all’ex compagno per il pagamento delle spese straordinarie a favore della figlia minore d’età, affetta da handicap, per un importo pari a circa 1.700 euro. Sul padre, infatti, gravava l’obbligo di contribuzione in ragione della metà. L’uomo proponeva opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice di pace, il quale annullava il precetto opposto. Secondo il giudicante, per agire forzosamente per il recupero delle spese straordinarie, occorreva un autonomo accertamento in sede giudiziale. Infatti, nel caso di specie, il provvedimento cautelare del tribunale, non poteva ritenersi immediatamente esecutivo. In sede di gravame, la sentenza viene riformata e dall’importo precettato viene sottratta solo la somma di circa 43 euro relativa all’acquisto di materiale di cancelleria. Si giunge così in Cassazione.
Per le spese straordinarie basta il titolo esecutivo di condanna al mantenimento?
Il padre lamenta la carenza di un titolo esecutivo; infatti, le somme portate nel precetto come rimborso delle spese straordinarie non costituivano un diritto certo, liquido ed esigibile. La Suprema Corte considera infondata tale doglianza ed elabora una distinzione fondata sulla diversità tra:
- l’assegno forfettizzato stabilito per il mantenimento del figlio,
- e il contributo alle spese straordinarie, scolastiche e mediche, previsto in misura percentuale.
A tal proposito, il giudicante deve valutare:
- la “capacità” del titolo esecutivo di condanna al pagamento del mantenimento (art. 337 ter c. 4 c.c.) di sostenere anche le spese straordinarie, fissate solo in misura percentuale,
- oppure la necessità, per il genitore anticipatario delle somme, di munirsi di un nuovo titolo esecutivo attraverso un autonomo accertamento giudiziale.
In linea generale, il creditore, che abbia ottenuto la condanna del debitore al pagamento del dovuto, ha esaurito il suo diritto d’azione e non può esperire una nuova azione per carenza di interesse. Ciò vale nei limiti in cui il titolo soddisfi i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ovvero rechi elementi idonei a soddisfare tali requisiti mediante un’operazione matematica (Cass. 9132/2003; Cass. 2816/2011). In buona sostanza, può accadere che il titolo non indichi la somma precisa, ma si possa giungere ad essa tramite un semplice calcolo, ad esempio, mediante l’allegazione al precetto dei documenti attestanti gli esborsi.
Riprendendo il quesito formulato nel paragrafo precedente, si può rispondere che il titolo esecutivo, contenente la condanna al pagamento del mantenimento, è sufficiente a fondare l’azione per il recupero:
- delle spese che integrano il mantenimento,
- ma non delle spese straordinarie, imprevedibili ed economicamente significative.
Occorre, quindi, soffermarsi sulla distinzione tra le mentovate tipologie di spesa.
Il titolo di condanna al mantenimento, solitamente, contiene una somma forfettizzata relativa al contributo mensile e indica una percentuale per le spese straordinarie. Al di fuori del mantenimento ordinario, si pongono le spese scolastiche e mediche. Secondo i giudici, tali esborsi non possono considerarsi straordinari atteso che non sono imprevedibili, al contrario, sono spese naturali, ordinarie, variabili per entità, dovute in virtù del dovere di istruire, educare e mantenere la prole. L’ordinarietà delle suddette spese non può essere messa in dubbio dalla circostanza che il figlio sia portatore di handicap, come nel caso di specie. Infatti, sono individuabili un novero di spese qualificabili come routinarie. Ciò premesso, può operarsi la seguente distinzione:
- le spese mediche e scolastiche integrative della categoria delle spese straordinarie sono gli esborsi non compresi nell’assegno di mantenimento, ma che assumono un carattere routinario; esse sono sostanzialmente certe, indeterminate nel quantum ma non nell’an; ad esempio, spese per l’acquisto di occhiali; visite specialistiche di controllo; pagamento di tasse scolastiche (Cass. 11316/2011);
- le spese straordinarie sono imprevedibili, eccezionali, imponderabili e prive di qualsiasi carattere di certezza; si tratta di una categoria residuale e omnicomprensiva, ad esempio, le spese per un intervento chirurgico.
Le prime non vanno concordate con l’altro genitore, mentre, le seconde, in quanto estranee al “circuito dell’ordinarietà”, devono essere concordate, salvo l’impossibilità del previo accordo a causa dell’urgenza dell’esborso. In caso di mancato accordo, esse devono essere accertate autonomamente.
Il carattere routinario delle spese integrative
Il discrimen che consente di sceverare tra le spese straordinarie stricto sensu intese e le spese integrative risiede nel carattere routinario di queste ultime. Infatti, le spese che rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, a tal punto dall’avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell’assegno forfettizzato di mantenimento, possono essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione ed allegazione in precetto. Per tali esborsi, quindi, non è necessario accertare, nuovamente, in sede giudiziale, con un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione.
Per contro, le spese straordinarie, intese come categoria residuale, connotata da imprevedibilità, scevra di ogni carattere di certezza, necessitano di un accertamento giudiziale specifico.
Ciò premesso, secondo la Corte, bisogna prescindere dalla terminologia impiegata nel titolo dal giudice di merito e analizzare gli esborsi alla luce di quanto sopra. Nel caso in esame:
- le spese di istruzione, come tasse, libri di testo e gite scolastiche,
- le spese mediche
sono da considerarsi integrative dell’assegno di mantenimento e, per il loro carattere routinario, possono considerarsi fondate sul titolo giudiziale contenente la condanna alla corresponsione del contributo al mantenimento. Naturalmente, il genitore può contestare le somme indicate nel precetto mediante un’opposizione ex art. 615 c.p.c. per i profili della proporzionalità e adeguatezza rispetto alle esigenze del mantenimento e, quindi, ai bisogni del figlio.
Conclusioni: il principio di diritto
All’esito del su descritto percorso delibativo, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:
«In materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra:
a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice – o, anche, consensualmente determinato dai genitori – e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;
b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio».