N.4416/14 – Il peggioramento di una malattia invalidante non basta per la revisione dell’assegno di mantenimento
La revisione dell’assegno di mantenimento, versato in favore del coniuge più economicamente debole, può essere disposta quando sopraggiungono situazioni che modificano in modo significativo la capacità patrimoniale di uno dei coniugi.Si è già trattato in questo portale di quelle che sono le condizioni per poter ottenere la revisione dell’assegno (si veda la guida sulla revisione dell’assegno di mantenimento).
Tra i fattori che possono determinare un nuovo squilibrio economico tra due coniugi vi può essere anche il sopraggiungere o l’aggravarsi di una malattia che potrebbe destabilizzare le entrate economiche del coniuge obbligato.
Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione vede come protagonista un uomo che aveva richiesto al Tribunale di Catania la revisione delle condizioni stabilite nel decreto di omologazione della sentenza di separazione consensuale.
In particolare chiedeva che il contributo di mantenimento in favore della ex moglie fosse ridotto in ragione del peggioramento della sua situazione di salute. L’uomo infatti era affetto da qualche anno da sclerosi multipla .
A sostegno della richiesta sosteneva che la malattia aveva determinato una diminuzione del suo reddito derivante dallo svolgimento della professione di medico psicoterapeuta.
Le sue richieste non venivano accolte neppure in grado d’appello sulla base del rilievo che l’ex marito era già affetto da quella malattia al momento del matrimonio ed era quindi naturale che vi sarebbe stato un percorso degenerativo. I giudici di merito rilevavano anche che all’epoca della separazione non risultava che l’uomo avesse intrapreso un’attività professionale.
La vicenda veniva quindi portata in Cassazione dove gli Ermellini con ordinanza n. 4416 del 25 febbraio 2014 confermavano il verdetto.
Nel rigettare il ricorso i giudici di piazza Cavour hanno ritenuto che nella fattispecie non risultava che si fossero verificati eventi nuovi tali da giustificare la revisione dell’assegno di mantenimento. Ma soprattutto evidenziavano che il ricorrente non aveva dimostrato in che modo la malattia potesse aver inciso sulle sue condizioni economiche non avendo fornito la prova di un riduzione del reddito né di un incremento di spese sostenute a causa della malattia.
Insomma la Corte ci fa capire che non è tanto la malattia a determinare il diritto a una revisione dell’assegno quanto i suoi eventuali effetti sulla situazione patrimoniale.
Diventa quindi di maggior rilievo (sotto il profilo probatorio) dimostrare che vi è stata un riduzione del reddito oppure un incremento delle spese.
Vedi anche la guida sull’assegno di mantenimento
Fonte: www.StudioCataldi.it