N.48456/13 – Omessa prestazione mezzi di sussistenza e pari opportunità in famiglia
L’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minorenni grava su entrambi i genitori, per cui l’assolvimento dell’obbligo da parte di uno dei genitori non esenta in alcun modo l’altro. L’impossibilità di provvedere alle esigenze fondamentali della vita dei figli non è giustificata da un inadempimento protratto per anni in virtù dello stato di disoccupazione o della modesta retribuzione.
1. LE DISPARI OPPORTUNITA’ NEL DIRITTO DI FAMIGLIA.
La sentenza può apparire di primo acchito come non innovativa ma potremmo certo definirla come “rafforzativa” di un orientamento, finalmente teso ad applicare il fondamentale principio di uguaglianza tra soggetti di sesso diverso nell’ambito del diritto di famiglia, ancorchè lambito tale diritto dai riflessi penali delle condotte dei genitori, come nella specie.
Rafforzativa poiché va ad incrementare quelle timide e scarne (di numero ma anche di effetti sostanziali) pronunce che giungono a sanzionare (vuoi sotto il profilo civile o penale, vuoi con una connotazione prettamente preventiva o ammonitrice o punitiva o anche solo risarcitoria) ilgenitore inadempiente quando sia costituito dalla “genitrice”, ossia dal versante femminile, verso il quale v’è culturalmente, storicamente, socialmente una maggiore indulgenza. E certo non solo in Italia ma nel cui nostro Paese raggiunge vette sconfinate.
Un permissivismo che spesso sfocia nella retorica. La retorica che però si sovrappone all’ipocrisia poiché si palesa e si traduce spessissimo in provvedimenti (giurisdizionali e/o di volontaria giurisdizione) che di fatto legittimano ancor di più comportamenti illeciti. Dunque ancor più grave, tale subdola legittimazione, poiché trasforma la materia illecita in apparentemente lecita, che non può che ingenerare un maggior sconforto soprattutto in chi crede nella giustezza e nello stato di legalità.
All’uopo non sarà forse nemmeno così indispensabile scomodare la legge sull’affidamento condiviso e tutte le sue difettose applicazioni da parte della giurisprudenza minorile (tranne eccellenti eccezioni ovviamente, che fanno onore alla imparzialità del giudice e all’assoggettamento esclusivo dello stesso alla legge) che hanno contribuito ad alimentare un volume smisurato di “falsi condivisi” nel richiamo fasullo e ossessivo dell’”interesse del minore”, tanto oggetto di profluvio (un vero mantra) quanto di effettiva violazione di tale principio, indubbiamente sacrale. Una giurisprudenza obbrobriosa che ha vanificato e di fatto disapplicato la l. 54/2006, relegando i padri (spesso felici di essere padri, consapevoli, prodighi, impegnati, pieni di sentimento e di cure verso i figli) in un infinito e apparentemente invisibile recinto di filo spinato. Un recinto umiliante, così impenetrabile da disgregare e demolire la dignità di una persona ma soprattutto così feroce da annichilire l’esistenzastessa di un essere umano, eviscerandolo del bene più prezioso quale il diritto alla genitorialità (che ha trovato ad oggi solo una forte declamazione, da parte del giudice romano.[1]
Uno sconvolgimento esistenziale, quello del genitore relegato in un angolo e la cui immagine viene demolita dall’altro genitore agli occhi del figlio, che si amplifica enormemente se legittimato da provvedimenti irragionevoli[2] che: a) gli attribuiscono tempi non paritetici di permanenza col figlio (di regola il 20%); b) lo espropriano di fatto della proprietà privata, in favore della coniuge; c) lo gravano di un maggiore mantenimento, senza alcuna rendicontazione da parte dell’altro genitore, sempre più spesso relegandolo verso margini di povertà; d) presumono sempre in caso di conflittualità che necessariamente entrambi siano conflittuali, senza distinzioni (mentre spesso è solo uno il genitore conflittuale); e) vanificanoqualsiasi strumento sanzionatorio (leggasi la giurisprudenza sull’art. 709 ter cpc). E l’elenco potrebbe essere lunghissimo, spostandosi anche nelle scelte che intervengono nel rapporto tra coniugi.
Chi tratta il diritto di famiglia sa bene che è un terreno franoso e di aspri conflitti, che possono durare a lungo e sul quale possono cadere molte vittime. Ed è per tali motivi che sono necessari alcuni accorgimenti, volti a depotenziare realmente il conflitto o comunque volti a gestirlo con minori danni possibili: a) condurre i contendenti in una mediazione (l’unica che veramente pretendesse quella obbligatoria!)[3]; b) prestare una particolare diligenzanell’esame del conflitto; c) intervenire tempestivamente e con nettezza dinanzi a comportamenti illeciti o di grave inadempimento; d) non violare il principio di uguaglianza, in alcun modo; e) stroncare qualsiasi difesa tecnica strumentale (dei difensori ma anche dei consulenti di parte, o finanche d’ufficio) e non adeguata (volta ad alimentare il conflitto); e) non abusare e anzi centellinare il ricorso agli assistenti sociali; f) sentire i minori.
Solo applicando con rigore questi insegnamenti (ma molti altri ve ne sono) si può invertire la pericolosa deriva che da tempo conduce la gestione della conflittualità nel diritto di famiglia verso l’aumento esponenziale delle vittime: genitori infelici, insoddisfatti e impoveriti (spesso uno assai più dell’altro, se relegato in uno spazietto angusto); figli infelici (ove non cresciuti con disturbi della personalità); parenti anch’essi infelici (nonni ai quali viene precluso il diritto di godere dell’affetto dei nipoti e viceversa); amici più cari, altrettanto infelici. Una catena umana di soggetti infelici.
2. OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA.
La fresca sentenza del giudice di legittimità non è certo innovativa, poiché già in passato la Cassazione aveva statuito principi similari (tra le più recenti Cass. pen., VI, 4 febbraio 2011, n. 8912), ma è certamente utile nel rafforzare (e completare) il principio di piena parità tra uomo e donna, tra genitori di diverso sesso, non più stereotipati e relegati a ruoli che giungano sino a giustificare la donna/genitrice inadempiente o responsabile di condotte illecite e all’opposto a sanzionare, con sordità assoluta, ogni condotta dell’uomo/genitore inadempiente.
E’ noto, a prescindere dalle previsioni normative, come entrambi i genitori, anche dopo la “separazione”, siano tenuti a mantenere i figli e a non far mancare loro i mezzi di sussistenza familiari (almeno primari). Con la filiazione essi assumono obblighi di particolare rilevanza, ai quali non possono sottrarsi.
Il genitore che viola tale obbligo commette dunque secondo il nostro ordinamento un reato(art. 570 c.p.)[4] e non può certo giustificarsi scaricando sull’altro, ancorchè più benestante o se solo adempiente all’obbligo alimentare, l’onere di doversi occupare dell’integrale mantenimento dei figli.
La Cassazione conferma nella specie la condanna di una madre che per anni ha fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minorenne, non rilevando il fatto che il genitore fossedisoccupato o versi in condizioni economiche precarie a causa della modesta retribuzionedi cui gode. Il genitore deve comunque provvedere a mantenere i figli adeguatamente, al fine di soddisfarne i bisogni primari e comunque dignitosi.
Viene dunque a cadere l’ultimo alibi, quello che viene invocato frequentemente dalle donne/madri che, subito dopo la “separazione”, improvvisamente cadono in uno stato di disoccupazione e di indigenza. La sentenza non potrà che indurre a comportamenti più responsabili, meno parassitari. Forse anche meno conflittuali, se letta in chiave preventiva.
[1] Trib. Roma, sez. I, GU dott.sa Mauro, 13.9.11 n. 17546, a fronte, scriviamolo, di una situazione aberrante che però è molto più diffusa e ordinaria di quanto non si creda. Casistica che – e questo i giudici, ergo la giurisprudenza, non lo comprendono -, alimentano silenziosamente essi stessi, attraverso la melliflua indulgenza che mostrano verso i genitori malevoli, alienanti e comunque inadempienti così costruendo essi stessi questo “filo spinato”. Scrive difatti il giudice romano che il “comportamento della madre che insisteva con pervicacia a ostacolare i rapporti padre – figlio. In tale situazione, non v’è chi non veda che la condotta della D. reiterata nel tempo si sostanzia in una patente e gravissima compromissione dei rapporti affettivi del padre verso il figlio minore, attraverso l’interruzione di ogni apprezzabile relazione per un lungo periodo. Tutto ciò integra, senza alcun dubbio, la lesione del diritto personale del N. alla genitorialità, diritto costituzionalmente garantito a norma degli artt. 2 e 29 della Cost.”).
[2] E comunque in spregio dei principi fondanti della stessa l. 54/06 e del principio di uguaglianza che infonde – e ci mancherebbe altro, poiché diversamente non sarebbero legittimi sotto il profilo costituzionale molteplici norme – l’intero diritto di famiglia (formale). Mentre quello sostanziale tende a disapplicare tale fondamentale principio.
[3] E in tal senso si sta orientando la sezione di famiglia di Milano (X) illuminata da ultimo, oltre che da una valente presidentessa, anche dalle brillanti intuizioni e capacità del dott. Giuseppe Buffone.
[4]Art. 570 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare)
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.
Cassazione Penale, sez. VI, 4 dicembre 2013, n. 48456 – Pres. Di Virginio – Est. Garribba
Grazie per le preziose informazioni.