I figli costano! Questa e’ una dura realtà, ecco perché l’Italia e’ considerata una nazione “senza culle “perché i costi di una famiglia sono davvero alti e finché l’equilibrio familiare regge, si stringe la cinghia e si va avanti, ma quando i problemi economici e quelli relazionali producono crisi irreversibili bisogna sostenere ulteriori costi come quelli di una separazione.Con la separazione, il coniuge obbligato al mantenimento (quasi sempre l’uomo) e’ tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento sia alla moglie (priva di redditi propri) sia ai figli. E a questo obbligo non ci si può sottrarre neppure quando i figli vivono per un periodo di tempo con il genitore non affidatario come nel caso di vacanze o di brevi periodi di convivenza.
In merito a ciò è intervenuta una interessante sentenza ,la n. 6228/2013 ,del Tribunale di Roma che ha respinto il ricorso di un padre al quale la ex chiedeva un arretrato di 90 mila euro per il mancato versamento del contributo alla figlia nel periodo in cui la bambina aveva vissuto con lui, nonostante il provvedimento del giudice l’avesse affidata alla madre.
Il Tribunale ha spiegato che il padre non poteva decidere arbitrariamente di sospendere il versamento dell’assegno di mantenimento per il sol fatto che la figlia si era trasferita da lui, per un breve periodo di tempo.
Per farlo avrebbe, invece, dovuto chiedere una modifica delle condizioni di divorzio; diversamente deve mettere mano al portafoglio giacché, in difetto, .
l´assegno dovuto al coniuge separato o divorziato, per il mantenimento dei figli ad esso affidati, non può subire riduzioni o detrazioni.
Non basta.
Nella sentenza del Tribunale fa presente che se il coniuge tenuto al mantenimento fa in favore dei figli elargizioni di altra natura, (regali, vacanze ecc.) le stesse vanno considerate come doni per spirito di liberalità , che soddisfano altre esigenze ma non possono sostituire il versamento mensile dell’assegno.
Logica conseguenza e’ che il genitore non affidatario non può ritenersi esonerato dal mantenimento nel caso in cui il figlio, come è avvenuto nella specie, abbia con lui convissuto per un periodo temporale limitato.
Tale principio è già stato affermato nella sentenza n. 566 del 2001 della Suprema Corte la quale aveva stabilito che :” detto contributo, determinato in una somma di contributo mensile fissa ,costituisce la rata mensile di un assegno annuale stabilito alla luce delle esigenze della prole rapportate all’anno.
Ai sensi dell’art. 155 c.c. il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi fissa la misura e il modo con cui ciascuno dei coniugi deve contribuire al mantenimento, alla cura, istruzione ed educazione dei figli”.
L’ assegno di mantenimento va considerato come una rata mensile che non può essere diminuita neppure nel caso di elargizioni quali viaggi e vestiti firmati; l’assegno viene automaticamente adeguato agli indici ISTAT.
Fonte:StudioCataldi.it