N.7477/14 – L’aspra conflittualità tra i coniugi non esclude l’affidamento condiviso dei figli
Nel caso in esame, il Tribunale, pronunciando la separazione dei coniugi, disponeva l’affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, domiciliandola presso la madre e regolamentando gli incontri fra la figlia e il padre.
La Corte di Appello disponeva una diversa regolamentazione delle visite del padre, confermando per il resto ogni altra statuizione della sentenza del Tribunale.
Infatti, secondo la Corte di Appello, i conflitti fra i genitori non erano ostativi alla conferma dell’affidamento condiviso, con domiciliazione della figlia presso la madre.
La vicenda è giunta fino in Cassazione, che ha ritenuto corretto l’affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre.
Infatti, secondo la Cassazione, un affidamento esclusivo, a favore della madre o del padre, con le conseguenti ripercussioni sul piano dell’esercizio della potestà, non garantirebbe un decantare della litigiosità tra i coniugi, né per la minore un avvenire migliore.
Invero, il provvedimento di affidamento dei figli deve essere adottato con riferimento all’interesse esclusivo dei medesimi.
Pertanto, secondo la Cassazione, il comportamento di un genitore nei confronti dell’altro è di per se stesso privo di rilievo ai fini della statuizione relativa all’affidamento condiviso, ancorché sintomatico di aspra conflittualità, ove non risulti che detta conflittualità ponga in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, in maniera tale da pregiudicare il loro interesse.
Fonte: www.StudioCataldi.it