N.9336/15 – L’assegno “una tantum” non è deducibile anche se rateizzato
L’assegno di divorzio corrisposto all’ex una tantum non è deducibile ai fini d’imposta anche se rateizzato in diversi periodi. Lo afferma la sezione tributaria della Cassazione, nella sentenza n. 9336 pubblicata ieri, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione Tributaria regionale del Veneto che aveva dichiarato l’illegittimità della cartella esattoriale inviata a un contribuente per il recupero delle imposte (Irpef e accessori) in conseguenza della ritenuta indeducibilità dal reddito dell’assegno corrisposto al coniuge divorziato in un’unica soluzione.Contrariamente a quanto affermato dalla CTR, la Cassazione ha considerato fondate le doglianze del fisco, affermando che sulla base dell’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass. n. 11437/1999; n. 795/2000; n. 16462/2002, n. 23659/2006), l’art. 10 del Tuir – che, com’è noto, dispone che possono dedursi dal reddito complessivo “gli assegni periodici corrisposti al coniuge”, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria – non consente un’interpretazione “estensiva” nel senso di comprendervi anche l’assegno corrisposto al coniuge una tantum. Né può valere, a cambiare tali connotazioni, la circostanza che l’assegno venga rateizzato in diversi periodi di imposta.
Mentre il versamento periodico all’ex viene stabilito sulla base della situazione esistente al momento della pronuncia, con la conseguente possibilità di revisione, in aumento o in diminuzione, hanno spiegato i giudici della S.C., quello una tantum “viene concordato liberamente dai coniugi, nel suo ammontare e definisce una volta per tutte i loro rapporti per mezzo di una attribuzione patrimoniale, con l’effetto di rendere non più rivedibili le condizioni pattuite, che restano così stabilite definitivamente, quali frutto di un accordo (avente una peculiare natura “transattiva” o “novativa”) che fissa un assetto complessivo degli interessi personali, familiari e patrimoniali dei coniugi stessi”.
Fonte:www.StudioCataldi.it