N.22949/12 – No all’assegno di mantenimento all’ex coniuge che lamenta …
La Cassazione dice no all’assegno di mantenimento all’ex coniuge che lamenta di non poter più fare viaggi o indossare vestiti eleganti
Non può essere riconosciuto l’assegno di mantenimento all’ex coniuge che lamenta di non poter più condurre lo stesso tenore di vita che conduceva durante il matrimonio, in particolare di non poter più fare viaggi e indossare vestiti eleganti – soprattutto in mancanza di elementi di prova concreti –
Come ben sappiamo, la controversia in merito all’assegno di mantenimento – per i figli o per l’ex coniuge – è uno dei più ricorrenti “terreni di scontro” tra gli ex coniugi nei procedimenti per separazione· – giudiziale o consensuale – e divorzio.
Ora, se il mantenimento è sicuramente dovuto laddove sia necessario per soddisfare le necessità primarie dell’ex coniuge e dei figli, qualche dubbio può sorgere in merito al riconoscimento di un assegno di mantenimento per soddisfare esigenze c.d. voluttuarie – quali possono essere viaggi, vestiti firmati, ecc. -.
E infatti, la Corte di Cassazione, 1^ Sez. Civile – con la sentenza n. 22949, depositata il 13.12.2012 – ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’Appello di non riconoscere l’assegno di mantenimento a Tizia, sulla scorta delle motivazioni alla base della richiesta da parte di quest’ultima.Tizia e Caio, infatti, propongono domanda di separazione giudiziale. In primo grado, il Tribunale emette sentenza di separazione, assegnando la casa familiare a Tizia e riconoscendo un assegno di mantenimento in favore della figlia Tizietta; al contrario, nega il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore di Tizia – che ne ha fatto richiesta -.
La sentenza viene confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, la quale sottolinea che non vi è grande divario tra il reddito di Caio (circa € 1.200,00 mensili netti) e quello di Tizia (circa € 900,00 mensili); in più, Tizia abita nella casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi e a carico di Caio è posto un assegno di mantenimento mensile in favore della figlia Tizietta.
Tizia propone ricorso presso la Corte di Cassazione.
La Suprema Corte osserva che la richiesta di Tizia è basata su motivazioni ” apodittiche e non confortate da riscontri oggettivi ” .
La ricorrente lamenta, infatti, di non poter più condurre il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio; in particolare, non può più ” … fare viaggi, andare a cena fuori, vestire con abiti eleganti… “.
I Giudici con l’ermellino ritengono che le motivazioni sopra citate siano “· connotate da genericità e risultano comunque poco significative “.
Proprio per questi motivi la Corte di Cassazione – con la sentenza in commento – ha rigettato il ricorso di Tizia.
Roma, 26 dicembre 2012
Avv. Daniela Conte
Studio Legale Avv. Daniela Conte & Partners