N.22950/12 – Se il marito paga l’affitto, devono ridursi gli alimenti
Con la sentenza n° 22950/12, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio di rilevante importanza in sede di separazione coniugale. Ed infatti, secondo la Suprema Corte se il marito, separato, va a vivere in casa in affitto perchè la casa coniugale è assegnata alla moglie, può chiedere e ottenere una riduzione dell’assegno di mantenimento.La sentenza in questione prende le mosse da una separazione di una coppia trapanese, per la quale il Tribunale di primo grado aveva stabilito l’obbligo per l’ex marito di versare alla ex moglie un assegno di mantenimento di 671 euro. Oltre a disporre l’uso esclusivo della casa coniugale alla moglie stessa.
Il marito, insoddisfatto della statuizione della sentenza di primo grado, aveva deciso di impugnare la stessa alla Corte d’Appello di Palermo, per chiedere una riduzione della quota mensile oggetto del mantenimento, proprio perché già onerato del pagamento dell’affitto della sua nuova casa.
I giudici di secondo grado, accogliendo il ricorso del marito, avevano stabilito una riduzione dell’assegno di mantenimento da 671 a 250 euro, motivando la decisione col fatto che sull’uomo gravavano delle spese d’affitto e la casa coniugale era rimasta alla moglie.
Il marito, successivamente, aveva proposto ricorso per Cassazione, al fine di chiedere l’annullamento totale dell’assegno, allegando come motivazione per la propria pretesa, in aggiunta ai costi per il canone mensile della sua abitazione, le spese versate – pari a circa 30.000 euro – per la ristrutturazione della casa dell’ex compagna.
La Corte di Cassazione si è pronunciata con la recente sentenza n° 22950/12, con la quale ha respinto il ricorso dell’uomo, argomentando che la sentenza della Corte d’Appello aveva già riconosciuto allo stesso una significativa riduzione dell’assegno di mantenimento, tenendo correttamente conto degli oneri derivanti dalla locazione del nuovo alloggio, resa necessaria dall’intervenuta cessazione della convivenza dei coniugi.